La circolare n° 107 del 5 Luglio 2017 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce le indicazioni operative relative alla nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale, introdotto dall’articolo 54-bis del Decreto legge 24 Aprile 2017, n° 50, convertito dalla Legge n° 96 del 21 Giugno 2017.
Intendendo per lavoro occasionale una prestazione professionale fornita da persone che desiderano avviare un’attività lavorativa in modo sporadico e saltuario.
Trattasi di un contratto mediante il quale l’utilizzatore può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’INPS, che provvede a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.
I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche o alberghiere o ricettive (di accoglienza e ospitalità).
In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli enti locali, potranno utilizzare i Voucher come mezzo di retribuzione per under 25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione - REI – (Provvedimento, a livello nazionale, di contrasto alla povertà, comprendente un beneficio economico ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa) o di altre forme di sostegno al reddito.
Successivamente all’abrogazione del sistema dei Voucher in precedenza utilizzato, per la retribuzione di questa formula lavorativa, sono stati introdotti i seguenti due nuovi strumenti:
Esso è destinato a persone fisiche, che non esercitano attività professionali o d’impresa e non devono avere in corso o avere avuto, nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e collaborativa con i prestatori.
Ed è composto da titoli di pagamento, dal valore nominale di 10 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Valore nominale che viene ripartito in euro:
Il datore di lavoro, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa deve comunicare all’INPS: i dati identificativi del lavoratore; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento; - il luogo di svolgimento della prestazione; - la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione; - altre informazioni per la gestione del rapporto.
Comunicazione che, successivamente, verrà notificata, tramite E-Mail o Sms al prestatore. L’INPS, a sua volta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, provvede ad erogare il compenso previsto.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale elencati nel comma 14 dell’art. 54-bis, del D. L. N. 50/2017:
si applica la sanzione Amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.
Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata da:
Le imprese agricole possono ricorrere al Cop soltanto per l’impiego di lavoratori comprese nelle seguenti categorie:
Il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Associazioni sindacali – CCNL – e, comunque, non può essere inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative.
Le pubbliche Amministrazioni possono usare questo tipo di contratto solo nell’ambito delle seguenti attività:
Per attivare il contratto l’utilizzatore, a differenza che per il Libretto di Famiglia, deve comunicare, attraverso il servizio online, entro un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati identificativi del prestatore.
Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto di Prestazione Occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:
- un lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 euro l’anno (art. 54-bis, comma 1, lett. A), per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. B) l’anno per quelle effettuate presso il medesimo datore di lavoro;
- il datore di lavoro,, che può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori, dal canto suo, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può superare i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per ogni prestatore.
Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo lavoratore in favore di altrettanto singolo utilizzatore, o della durata della prestazione di 280 ore, nell’arco dello stesso anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro, relativa al compenso previsto per 4 ore lavorative. Ma anche se la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, non deve essere, salvo che per il settore agricolo, inferiore a 9 euro l’ora.
I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto, con oneri a carico degli utilizzatori, all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel caso di morte dell’assicurato) e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
E’, inoltre previsto dal comma 20 dell’art 54-bis, come già menzionato, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Mentre per il settore agricolo, il suddetto limite, è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500 euro e la retribuzione individuata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – CCNL - stipulato dalla Associazioni sindacali, ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis: euro 7,57 – 6,94 – 6,52, rispettivamente per l’area: -1 (lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono lavori richiedenti specifica specializzazione) – 2 (lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e non richiedenti conoscenze professionali) – 3 (lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici), di appartenenza del lavoratore.
Inoltre, sarà possibile l’uso dei Voucher ad alberghi e strutture ricettive (di accoglienza ed ospitalità di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori a tempo indeterminato, a differenza delle Aziende agricole, per le quali resta il limite di 5 dipendenti.
Così pure risultano allungati i tempi di utilizzo rispetto agli attuali 3 giorni. Infatti, il pagamento con l’introduzione del nuovo sistema potrà avvenire con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, tra la data d’inizio ed il monte ore complessivo presunto.
L’utilizzatore per potersi servire delle prestazioni di lavoro occasionale deve, preventivamente, alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, avvalendosi delle seguenti modalità:
A seconda delle forme di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’0perazione di versamento.
Per il Libretto Famiglia ogni versamento è pari a 10 euro o a multipli di 10.
Mentre, per il Contratto di prestazioni occasionali, l’entità dei versamenti è stabilita dall’utilizzatore.
L’erogazione dei compensi ai prestatori , come in precedenza precisato, verrà pagato dall’INPS, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite:
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Sia gli utilizzatori che i prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali tramite una delle seguenti modalità:
All’atto della registrazione occorre disporre delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID) e scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di Prestazione Occasionale.
A cura del Prof. Brancato
Previste multe per chi apre o lascia aperto lo sportello del veicolo, provocando pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Un gesto, frequentemente compiuto sovrappensiero: spalancare lo sportello in modo repentino, senza accertarsi del sopraggiungere di persone o altri mezzi, potrebbe colpire o causare la caduta di ciclisti, motociclisti, persone in transito, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose, per evitare la collisione.
Capita spesso, infatti, che altri veicoli in transito impattino contro la portiera aperta, con le conseguenze del caso.
A tal proposito, l’Art. 157 del Codice della Strada stabilisce: “Divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Articolo, la cui non osservanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente e/o proprietario, ed una conseguente sanzione amministrativa del pagamento da 41 a 169 euro, oltre alla responsabilità per tutti i danni derivanti da un eventuale sinistro provocato dallo sportello auto aperto.
Anche se il proprietario del veicolo coinvolto, per il risarcimento, potrà rivalersi sull’’Assicurazione, in quanto la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e sia con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade“, come avvalorato dalla conclusione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n° 8620/2015, in relazione al concetto di circolazione stradale - ex art. 2054 del Codice Civile.
Qualora, poi, a provocare un incidente dovuto all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura sia un soggetto adulto trasportato, la Corte di Cassazione ( Sentenza n° 8216/2002) ha dichiarato che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato, corresponsabile del danno nei confronti del soggetto danneggiato, si realizza un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.
Considerato, però, che il terzo trasportato beneficia sì della disciplina dell’Assicurazione quale danneggiato, ma no quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della Responsabilità Civile che abbia risarcito il danno.
Il trasportato, oltre al conducente, risponde, inoltre, delle eventuali conseguenze penali inerenti ai danni imputabili all’incauto gesto.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 41/2016, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Art. 157, comma 7, del Codice della Strada),risponderà delle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose stradali ( 589-bis e 590-bisdel Codice Penale).
Ma, anche se la regola secondo cui la responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto,la stessa, eccezionalmente, non trova riscontro nel caso in cui tale condotta si verifichi mentre il mezzo trovasi incolonnato al semaforo o passaggio a livello. In quanto, in tale condizione, chi apre lo sportello può contare sul fatto che, con fila per semaforo rosso, nessuna auto o moto, se non violando il codice della strada, può effettuare il superamento dei mezzi incolonnati.In altri termini: l’effetto sorpresa dell’altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità nei confronti di chi ha aperto la portiera.
In ogni caso, prudenzialmente, è preferibile acquisire la sana abitudine di volgere lo sguardo verso gli specchietti retrovisori, prima di aprire lo sportello, onde evitare, comunque, spiacevoli sorprese e, probabilmente,subire anche pesanti conseguenze.
Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato
MULTE E DIVIETI PER CHI LANCIA LANTERNE CINESI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE
Le lanterne cinesi o lanterne volanti oKhom fai, come è noto sono piccole lanterne di carta che si sollevano in aria per effetto dello stesso principio che consente di far alzare le mongolfiere.
Esse sono composte da una struttura rigida rivestita di carta, comprendente al loro interno una fonte di calore che, scaldando l’aria, ne consente il sollevamento.
In Italia non esiste una specifica legge che ne disciplinil’uso, anche se non mancano normative regionali e ordinanze comunali che pongono limiti e divieti.
Motivo per cui, per le modalità da rispettare per l’utilizzazione, per affinità con le lanterne cinesi, si fa ricorso al contenuto dell’art. 57 del testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, secondo il quale: “Senza licenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciare razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato, o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.
Ne discende pertanto che senza apposita licenza, “sarebbe” vietato il lancio in aria delle, apparentemente, innocue lanterne.
Ciò, anche:
In riferimento a quanto sopra esposto, per evitare gravi rischi per la salute dei cittadini ed in considerazione del potenziale pericolo che tali dispositivi possono rappresentare per l’innesco di incendi, soprattutto durante la stagione estiva, molti Comuni, in ottemperanza alla richiamata normativa, hanno emanato, specie per tale periodo, ordinanze che impongono il divieto di lancio delle lanterne senza regolare autorizzazione e disposto,per i trasgressori, l’applicazione di multe pecuniarie da 25 a 500 euro (Art. 7 bis, comma 1 D.Lgl. 18 Agosto 2000, n. 267. In qualche caso elevate da un minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro, oltre ad ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge ed al sequestro dei prodotti oggetto della trasgressione.
Ma poiché il lancio delle lanterne, in genere, è una festosa sfida fra Bambini impegnati in numerosi tentativi finalizzati a conquistare il primato della quota più elevata, i genitori, a prescindere dalle imposizioni normative, farebbero bene, autonomamente, oltre che a munirsi delle apposite autorizzazioni, ad accertarsi che i dispositivi manipolati ripetutamente ed inconsciamente dai loro figli, dispongano di caratteristiche qualitative tali da escludere i non trascurabili citati rischi derivabili da contaminazione da amianto.
Articolo redatto dal Professor D. Brancato
Il pagamento del ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il contributo degli assistiti al costo delle seguenti prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 Gennaio 2017:
Tuttavia la legge stabilisce delle esenzioni, per parte o per tutte le prestazioni, nei confronti degli assistiti che dispongono dei requisiti di seguito specificati:
L’assegno viene erogato in misura ridotta ai cittadini: - non coniugati e coniugati in possesso di un reddito, rispettivamente inferiore all’importo annuo dell’assegno e inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’importo dell’Assegno Sociale di base viene poi aggiornato in funzione della maggiorazioni previsti dalla Legge 388/2000 e successive modifiche che, per gli over 70 prevede un incremento mensile di euro 12,92.
Il limite anagrafico può scendere fino a un minimo di 65 anni, in virtù di uno sconto di 1 anno per ogni 5 anni di contributi versati;
Chi ha almeno 70 anni può richiedere l’integrazione al milione “e la concessione dell’incremento dell’Assegno mensile fino ad un importo di euro 643,86 “.
I cittadini stranieri possono far richiesta ed ottenere l’Assegno sociale, a condizione che siano: - comunitari ed in possesso del requisito dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; - o extracomunitari titolari del permesso di soggiorno.
Per gli invalidi civili al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, come definito dall’art. 19 della Legge 118/71, i sussidi assistenziali vengono automaticamente trasformati in Assegno sociale. Per loro, però, i requisiti richiesti sono un po’ diversi da quelli fissati per gli altri aventi diritto, in quanto viene considerato solo il reddito del richiedente, anche se sposato e l’Assegno sociale è erogato sempre per intero, con un importo, per il 2018, di euro mensili 368,91, maggiorabile fino a 453,00 euro);
Tutti gli assistiti che risultano esenti per reddito, possono usufruire , senza alcuna partecipazione al costo (ticket), di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie e rispondenti alla loro condizione di salute. Anche se da tale esenzione rimane esclusa l’assistenza farmaceutica.
Per ottenere l’esenzione gli interessati dovranno, comunque, inoltrare richiesta al medico di famiglia e pediatra che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, previa verifica del diritto all’esenzione dell’assistito, riporta il relativo codice (E01, E02, E03, E04) sulla ricetta.
Se il medico, attraverso la consultazione della lista degli esenti per reddito fornita dall’Anagrafe Tributaria, tramite il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco, procede ad annullare, con un segno, la casella presente sulla ricetta contrassegnata con la lettera “N” (non esente).
Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (Pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati), per ottenere il rilascio di un apposito attestato, dovranno annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso l’ASL di residenza.
I disoccupati dovranno autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di questa condizione, nonché i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni di reddito in maniera tale da far venir meno il diritto all’esenzione.
A cura del Prof. Brancato
Facendo seguito alle precedenti note sull’argomento in intestazione, pubblicate su questo sito rispettivamente in data: 27 marzo, 10 aprile e 4 maggio c.a, si informano i lettori interessati che, la Multiservizi di Marino SPA, con nota dell’1 c.m., ha comunicato che, a causa del protrarsi dell’attuazione del Servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani con il metodo “Porta a Porta“, è stata deliberata, con atto di Giunta Comunale n. 102 del 19/07/2018, la proroga del termine utile per l’iscrizione all’Albo dei Compostatori.
Iscrizione, si ricorda, che costituisce il requisito indispensabile per poter usufruire, a partire della data della sua registrazione, della riduzione, sulla parte variabile, dell’importo della TARI (Tassa Rifiuti).
Gli utenti in possesso dei requisiti richiesti (vedi Modulo allegato) e che ritengono di essere in grado di poter effettuare, o che effettuano già, autonomamente il compostaggio a livello familiare, per concretizzare o confermare l’adesione, dovranno recarsi presso l’ECOCENTRO di Via Pietro Nenni, 13 di Marino ( Tel. 800.15.49.58 ), da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00, per la consegna della documentazione richiesta, la sottoscrizione della “Richiesta di agevolazione Compostaggio domestico“ ed il ritiro, se non già in possesso, della compostiera a titolo gratuito.
A cura del Prof. Brancato
L’Agenzia delle Entrate, tramite una nota pubblicata sul proprio sito, rende noto ai contribuenti i seguenti recapiti, per ottenere assistenza telefonica ed informazioni gratis:
- 800.90.96.96: su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;
- 800.89.41.41: sugli avvisi di accertamento parziale (Particolare forma di accertamento, disciplinato dall’art. 41 D.P.R. 600/73, che consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato dal contribuente, senza limitare la possibilità di successi accertamenti, sulla base di informazioni che facciano ragionevolmente presupporre delle irregolarità tributarie, come: l’esistenza di redditi non dichiarati; l’esistenza di detrazioni, deduzioni e/o esenzioni non spettanti ed imposte non versate) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati.
Infatti, dal 1° di agosto c.a. il costo del traffico telefonico relativo all’assistenza fiscale è interamente a carico dell’Agenzia, per effetto dell’applicazione della Legge annuale n° 124/2017 per il mercato e la concorrenza ( Legge che ha, fra l’altro, lo scopo di stimolare l’innovazione, la crescita e la dinamica della produttività, di garantire la tutela dei consumatori e consentire loro di avere accesso ai beni e servizi a minor costo).
L’Agenzia informa inoltre che, per favorire il graduale adeguamento alla nuova numerazione, la precedente: 848.800.444 e 847.448.833, con tariffa a tempo, rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2018. Data fino a quando saranno, pertanto, operativi sia i “numeri con addebito“ che i nuovi “numeri verdi“.
Nel caso però l’utente digiti uno dei recapiti precedenti, un messaggio vocale gli suggerirà la nuova numerazione, specificando che potrà richiamare usando il numero verde gratuito, oppure di rimanere in linea, con addebito dell’importo della telefonata a tariffa urbana a tempo.
Comunque, molte informazioni relative ai più comuni quesiti di carattere generale, sono disponibili, in qualsiasi momento, sul sito internet delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it
A cura del Prof. Brancato
L’arrivo dell’estate, oltre a portare il caldo, contribuisce ad incrementare i luoghi e le circostanze in cui si verificano manifestazioni di inconcepibile maleducazione, consistente nell’abbandono, dappertutto, di un’ampia tipologia di rifiuti di piccola taglia, quali: scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, cartacce, piccoli involucri di plastica, lattine,e soprattutto cicche.
Rifiuti, che avendo tempi di degradazione anche di notevole durata(che vanno dai 3 mesi per i fazzolettini di carta, ai 3-12 mesi per i giornali, ai 2 anni per i mozziconi di sigarette con filtro, ai 5 anni per i chewin-gum, ai 10 - 100 anni per i barattoli di latta, ai 10 – 1000 anni per contenitori in plastica ), sono destinati a permanere a lungo sulle strade, sui marciapiedi,nelle foriere, nelle aiuole, nei prati, nei siti archeologici, ecc.
In quanto, specie i mozziconi di sigaretta, sono un rifiuto che, a causa delle ridotte dimensioni, risulta difficile rimuove con i mezzi di spazzamento manuali e meccanici poiché, come frequentemente accade, rimangono intrappolati nelle fessure, nelle intercapedini, nei tombini,e fra i cespugli.
Trattasi cioè di un insieme di rifiuti che per le loro natura non nuocciono soltanto al decoro urbano e dei luoghi meta di frequentazioni di vario genere ma, costituiscono una reale minaccia per l’ambiente naturale, la vita acquatica e la fauna .
Infatti, le cicche, in particolare, risultano essere un rifiuto non facilmente biodegradabile, dato che il filtro è composto da fibre di acetato di cellulosa, che una volta immesse nell’ambiente non si distruggono, ma vengono frantumate e si accumulano nel suolo e nelle acque superficiali e marine, inquinandoli .
Inquinamento che viene aggravato dalla tossicità delle 4000 sostanze chimiche assorbite dal filtro (durante la combustione della sigaretta) stesso che,quando va a finire nell’acqua, produceun prolungato rilascio di composti chimici pericolosi.
Infatti, basti pensare che la sola nicotina presente in una sigaretta , in caso di ingestione accidentale, potrebbe causare la morte in un bambino in tenera età. Come dimostrato: - dai test di tossicità acuta sugli effetti prodotti,sulla moria del 50 % di microrganismi acquatici (piccoli crostacei alla base della catena alimentare ),da un composto ottenuto con l’immersione di una cicca in 1 litro d’acqua; - o dall’l’efficacia insetticida,nei confronti di molti parassiti delle piante ( Afidi, Ragnetto Rosso, Cocciniglia, ecc. ), di un preparato ottenuto con il tabacco ricavato da 30 mozziconi di sigaretta messi a macerare per 72 ore in 1 litro d’acqua.
In considerazione di quanto appena esposto, una così diffusa deprecabile ed istintiva abitudine di liberarsi con disinvoltura degli elencati rifiuti, non può che trovare giustificazione soltanto nella mancanza di conoscenza delle conseguenze che un tale comportamento possa comportare. Quindi si ritiene che la diffusione di una esauriente ed oggettiva informazione possa decisamente contribuire ad indurre gli ignari trasgressori a prendere coscienza della validità dell’adozione immediata di un comportamento più attento e responsabile.
In sintonia con tali finalità, proprio in questi giorni è partita, su circa 50 spiagge, la campagna “ Ma il mare non vale una cicca ? “ per iniziativa dell’Associazione “Mare Vivo“ , patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, con l’intento di responsabilizzare le persone a non gettare i rifiuti in spiaggia, informandoli sui luoghi e tempi di conferimento e smaltimento.
Se poi l’attuazione di tali iniziative dovesse rivelarsi ancora insufficienteper promuovere l’affermazione del senso civicoin tutti i cittadini, nei confronti degli ostinati, non rimane che il ricorso al più convincente dei deterrenti, che trova riscontro nell’applicazione delle misure sanzionatorie di seguito riportate:
Misure repressive che, per i trasgressori, prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate
Rifiuto | Ambiene | Trasgressore | Sanzione |
Scontrini, fazzoletti di carta, cartacce, gomme da masticare | Strada, acque , scarichi e caditoie | Pedoni | Da €30 a €150 |
Prodotti da fumo: cicche | Suolo, acque, scarichi e spiagge | Pedoni e bagnanti | Da €30 a €300 |
Fazzolettini, chewing gum, cartacce varie e mozziconi di sigaretta | Strade e relative pertinenze, marciapiedi, prati, ecc | Conducenti e passeggeri di auto in corsa o in sosta. | Da €106 a €425 |
I proventi delle quali verranno destinati, per il 50 % ad alimentare un fondo costituito presso il Ministero dell’Ambiente, mentre il resto rimarrà nelle casse comunali, per far fronte alle spese di pulizia del sistema fognario urbano e per finanziare specifiche campagne di promozione ed formazione.
Campagne che, affinché possano trovare riscontro negli esiti sperati, occorre, da parte delle Amministrazioni comunali, l’indispensabile adempimento dell’installazione, ove mancanti,dei cestini edegli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo,lungo le strade, nei parchi e nei luoghi di aggregazione sociale
Onde evitare che anche i più restii ad accogliere le sollecitazioni ad assumere un comportamento ispirato a principi di civiltà, possano accampare pretestuose giustificazioni, per non desistere dalle cattive abitudini.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato