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La Nostra Voce

NOI DIAMO SPAZIO AL CITTADINO
BASTA CON LA POLITICA SUI SOCIAL
 
La Nostra Voce è anche La Tua Voce
 
Il Portale di Santa Maria delle Mole è nato proprio per tale scopo.
 
Indipendentemente dal nome ci occupiamo di tutte le problematiche delle frazioni “a valle” del comune di Marino e quindi di; Castelluccia, Cava dei Selci, Due Santi, Fontana Sala, Frattocchie e Santa Maria delle Mole.
Portiamo avanti, già da anni e con evidenti risultati, questo impegno in modo assolutamente apolitico ed intendiamo sottolinearlo APOLITICO 

Perché questo:
In molti hanno tentato di percorrere tale strada ma alla fine si sono sempre dimostrati quel che intendevano mascherare; lavorare solo per scopi personali e di partito.
Infatti come potete tastare con mano:
- Tutti i siti tematici sono stracolmi di politica e pubblicità.
- Tutte le pagine e, ancor peggio, tutti i gruppi Facebook di zona sono ormai monopolizzati da tre/quattro individui che ci martellano dalla mattina alla sera di pubblicazioni politiche ed inserzioni pubblicitarie di attività in loco. Non portano benefici ma rimbalzano incessantemente informazioni già note!

Non è rimasto più spazio per chi vuole lamentarsi del solito malcostume comunale o di quelle problematiche che rendono difficile il quieto vivere perché soffocati da questo indecente comportamento.

Per tale motivo, noi APOLITICI ed ASCOLTATORI della comunità, abbiamo deciso di dare un taglio a tutta questa indecente volgarità di comportamento e dedicare delle aree per portare alla luce, solo e soltanto, le nostre difficoltà di vita.
Per la risoluzione delle problematiche ce ne occuperemo sul portale ed anche a suon di carte bollate, ove necessario!

 
Per qualsiasi problematica questo portale mette già a disposizione un Forum dove chiunque può dire la propria. Esiste anche la possibilità di intervenire sulle argomentazioni pubblicate periodicamente.

Per non creare troppa confusione e per coloro che non sono in grado di utilizzare tali strumenti ma sanno come muoversi sui social: abbiamo attivato degli Speciali Gruppi su Facebook per ogni frazione. Scegli il gruppo a te dedicato:
E’ ben inteso: A nessuna comunicazione politica, pubblicitaria o di semplice frivolezza verrà dato spazio.

 
Castelluccia e Fontana Sala:
Sono di Castelluccia - Fontana Sala ... senza SE
facebook.com/groups/castellucciafontanasalaplus/

Cava dei Selci:
Sono di Cava dei Selci ... senza SE
facebook.com/groups/cavadeiselciplus/

Due Santi:
Sono di Due Santi ... senza SE
facebook.com/groups/duesantiplus/

Frattocchie:
Sono di Frattocchie ... senza SE
facebook.com/groups/frattocchieplus/

Santa Maria delle Mole:
Sono di Santa Maria delle Mole ... senza SE
facebook.com/groups/santamariadellemoleplus/
 
Tutti questi gruppi sono gestiti da personale ultra qualificato e già facente parte della nostra redazione.
Esponete problemi ma mai parlare di politica, di attività commerciali, di ricette, cani e gatti smarriti e tutti quegli argomenti già martellanti altrove.

Siete i benvenuti a “Casa Vostra” ed il vostro smartphone smetterà di suonare o vibrare in continuazione per inutili motivi.
 

Voucher lavoro: cosa cambia con il decreto dignità

Voucher lavoro: cosa cambia con il decreto dignità Copertina (784)
Domenico Brancato

La circolare n° 107 del 5 Luglio 2017 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce le indicazioni operative relative alla nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale, introdotto dall’articolo 54-bis  del Decreto legge 24 Aprile 2017, n° 50, convertito dalla Legge n° 96 del 21 Giugno 2017.

Intendendo per lavoro occasionale una prestazione professionale fornita da persone che desiderano avviare un’attività lavorativa  in modo sporadico e saltuario.

Trattasi di un contratto mediante il quale l’utilizzatore  può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’INPS,  che provvede a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.

I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche o alberghiere o ricettive (di accoglienza e ospitalità).

In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli enti locali, potranno utilizzare i Voucher come mezzo di retribuzione per under 25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione - REI – (Provvedimento, a livello nazionale, di contrasto alla povertà, comprendente un beneficio economico ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa) o di altre forme di sostegno al reddito.

Successivamente all’abrogazione del sistema dei Voucher in precedenza utilizzato, per la retribuzione di questa formula lavorativa, sono stati introdotti i seguenti due nuovi strumenti:

  • Il Libretto Famiglia (LF) adottabile solo da utilizzatori (datori di lavoro che decidono di acquistare prestazioni di lavoro occasionale fornito da lavoratori definiti prestatori)  che possono utilizzarlo  per acquisire prestazioni professionali inerenti: - lavori domestici, incluse attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione; - l’assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili; - e l’insegnamento privato supplementare.

Esso è destinato a persone fisiche, che non esercitano attività professionali o d’impresa e non devono avere in corso o avere avuto, nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e collaborativa con i prestatori.

Ed  è composto da titoli di pagamento, dal valore nominale di  10 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Valore nominale che viene ripartito in euro:

  •  8,00 per il compenso de prestatore;
  • 1,65 per la contribuzione IVS ALLA Gestione separata INPS;
  • 0,25 per il premio assicurativo  INAIL;
  • 0,10 per il  finanziamento degli oneri di Gestione.

Il datore di lavoro, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa deve comunicare all’INPS: i dati identificativi del lavoratore; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento; - il luogo di svolgimento della prestazione; - la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione; - altre informazioni per la gestione del rapporto. 

Comunicazione  che,  successivamente,  verrà notificata, tramite  E-Mail o Sms al prestatore. L’INPS, a sua volta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, provvede ad erogare il compenso previsto.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale elencati nel  comma 14 dell’art. 54-bis, del D. L. N. 50/2017:

  • Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo,  salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8  dell’art. 54-bis;
  • Imprese dell’edilizia e di settori affini;
  • Ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi,

 si applica la sanzione Amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.

 

  • Il Contratto di Prestazioni Occasionali  (Cpo), al quale possono accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni ed enti privati e le pubbliche Amministrazioni. Queste ultime possono usarlo solo per esigenze temporanee o eccezionali e per specifiche attività previste dalla legge. Anche in questo caso, gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa nel semestre precedente con i lavoratori.

Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata da:

  • Datori di lavoro che, nel corso dell’anno precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Imprese del settore agricolo, eccetto che per le prestazioni fornite dai soggetti a rischio di esclusione sociale, non iscritti, per l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • Imprese edili operanti nel settore delle miniere, cave e torbiere e che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo (pietra da costruzione e  ornamentale);
  • Esecuzione di appalti di opere e servizi.

Le imprese agricole possono ricorrere al Cop soltanto per l’impiego di lavoratori comprese nelle seguenti categorie:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Studenti di età inferiore a 25 anni;
  • Disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ( DID ) all’Azienda Nazionale Politiche Attive Lavoro ( ANPAL );
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione ( REI ) o di Sostegno per l’Inclusione Attiva ( SIA ) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Associazioni sindacali – CCNL – e,  comunque, non può essere inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative.

Le pubbliche Amministrazioni possono usare questo tipo di contratto solo nell’ambito delle seguenti attività:

  • Progetti sociali per specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • Emergenze legate a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o Associazioni di volontariato;
  • Organizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Per attivare il contratto l’utilizzatore, a differenza che per il Libretto di Famiglia,  deve  comunicare, attraverso il servizio online,  entro un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati identificativi del prestatore.

Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto di Prestazione Occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:

- un lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 euro l’anno (art. 54-bis, comma 1, lett. A), per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. B) l’anno per quelle effettuate presso il medesimo datore di lavoro;

- il datore di lavoro,, che  può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori, dal canto suo, con riferimento alla totalità dei prestatori,  non può superare i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per ogni prestatore.  

Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo  lavoratore in favore di altrettanto singolo utilizzatore, o della  durata della prestazione di 280 ore, nell’arco dello stesso anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro,  relativa al compenso previsto per 4 ore lavorative.  Ma anche se la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti,  non deve essere, salvo che per il settore agricolo, inferiore a 9 euro l’ora.

I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto, con oneri a carico degli utilizzatori,  all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel caso di morte dell’assicurato)  e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

E’, inoltre previsto dal comma 20 dell’art 54-bis,  come già menzionato, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Mentre per il settore agricolo, il suddetto limite,  è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500 euro e la retribuzione individuata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – CCNL - stipulato dalla Associazioni sindacali, ai sensi del comma 16 del citato  art. 54-bis: euro 7,57 – 6,94 – 6,52,  rispettivamente per l’area: -1 (lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono lavori richiedenti specifica specializzazione) – 2 (lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e non richiedenti conoscenze professionali) – 3 (lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici), di appartenenza del lavoratore.

Inoltre, sarà possibile l’uso dei Voucher ad alberghi e strutture ricettive (di accoglienza ed ospitalità di lavoro)  che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori a tempo indeterminato, a differenza delle Aziende agricole, per le quali resta il limite di 5 dipendenti.

Così pure risultano allungati i tempi di utilizzo rispetto agli attuali 3 giorni. Infatti,  il pagamento con l’introduzione del nuovo sistema potrà avvenire con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, tra la data d’inizio ed il monte ore complessivo presunto.

L’utilizzatore per potersi servire delle prestazioni di lavoro occasionale deve, preventivamente, alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, avvalendosi delle seguenti modalità:

  • Versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi  (ELIDE) con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento, a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale:
  •  “ LIFA “ Per il Libretto Famiglia;
  • “ CLOC “ per il Contratto di prestazione occasionale.
  • Le Pubbliche Amministrazioni , invece,  utilizzeranno il  modello F24EP.
  • Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carte di credito/debito.

A seconda delle forme di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’0perazione di versamento.

Per il Libretto Famiglia ogni versamento è pari a 10 euro o a multipli di 10.

Mentre, per  il Contratto di prestazioni occasionali, l’entità dei versamenti è stabilita dall’utilizzatore.

L’erogazione dei compensi ai prestatori , come in precedenza precisato, verrà pagato dall’INPS, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite:

  • accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato all’atto della registrazione;
  • o bonifico bancario domiciliato, con spese a carico del prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Sia gli utilizzatori che i  prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali tramite una delle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale Web dell’INPS,  seguendo le indicazioni riportate nell’apposita  Guida Operativa;
  • avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dell’INPS.

All’atto della registrazione occorre disporre delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID) e  scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di Prestazione Occasionale.

A cura del Prof. Brancato

Bando per giovani aspiranti volontari del servizio civile

   (allegati) (637)
Domenico Brancato

Sulla G.U. N. 102 DEL 4 Maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 Aprile 2018, n. 43 recante “Disposizioni integrative correttive al Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40, concernente istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, a norma dell’articolo 8 della Legge 6 Giugno 2016, n.106 “.
Fra i punti più rilevanti della riforma emerge il rafforzamento del carattere peculiare di strumento di difesa non armata della Patria e la distinzione di tale  finalità dai settori d’intervento: assistenza; protezione civile; patrimonio storico artistico e culturale; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; agricoltura in zona di montagna e agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della non violenza, e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
 Settori che costituiscono gli ambiti delle materie in cui si attuano gli interventi del Servizio Civile Universale (S.C.U.).
L’attività di programmazione del  S.C.U, infatti, ha la funzione di rilevare i prevalenti bisogni nei territori di competenza ed individuare gli interventi  per soddisfarli, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni.
Le Regioni e le Provincie autonome partecipano alla realizzazione degli interventi nei rispettivi ambiti di competenza, coerentemente con la programmazione stabilita dallo Stato.
Il Decreto Legislativo prevede la partecipazione al sistema anche degli stranieri residenti in Italia, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119 del 13 Maggio 2015, al fine di eliminare disparità di trattamento e favorire l’integrazione dei cittadini di altri Paesi con i cittadini Italiani.
La riforma pone una particolare attenzione alle problematiche dei giovani , in considerazione del fatto che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica. Infatti uno degli obiettivi di questo provvedimento è di favorire l’inserimento dei giovani che dispongono  di  minori opportunità occupazionali nelle attività degli Enti che realizzeranno  gli interventi con impiego di  questi giovani. Enti  verso i quali,  a tal fine, sono previsti incentivanti meccanismi di premialità.
Il nuovo sistema riconosce, inoltre, agli operatori volontari del S.C.U  impegnati in interventi da realizzarsi in Italia, la possibilità di usufruire di un periodo di tutoraggio di tre mesi finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, nonché la valorizzazione delle competenze acquisite, al fine di consentirne l’utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione.
Il bando, prevede la disponibilità di 53.363 posti e  la facoltà dei  candidati di richiedere di partecipare ad uno dei  5.400 progetti,  o ad   un centinaio di progetti all’estero, destinati a circa 800 volontari, o a 151 progetti sperimentali per oltre 1.200 giovani. Progetti   che saranno realizzati tra il 2018 e il 2019.
Possono presentare domanda (vedi Modello allegato) i giovani di entrambi i sessi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 anni e 364 giorni e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  • essere cittadini  Italiani o degli altri paesi dell’Unione europea, oppure cittadini non comunitari  regolarmente soggiornanti;
  • non aver riportato condanna, anche non  definitiva, alla pena della reclusione ad un anno per delitto non colposo; ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplodenti; ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda aver:
  •  interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente, originato da segnalazione dei volontari;
  •  già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “ Garanzia Giovani “ e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL (Opportunità di Volontariato Internazionale  per tutti );
  • Svolto un servizio civile regionale, ossia un servizio istituito con una legge regionale.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale o tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni e delle provincie autonome, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Non possono presentare domanda di partecipazione:
  • gli appartenenti a Corpi militari e alle forze di Polizia;
  • i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari;
  • i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza;
  • i giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata superiore a 3 mesi.
La   domanda va integrata con gli  allegati di seguito elencati:
  • fotocopia di un documento valido di identità personale;
  • Dichiarazione dei titoli posseduti o Curriculum Vitae sotto forma di autocertificazione (vedi  Modello  allegato);
  • Informativa  “ Privacy “ redatta ai sensi del Regolamento  U.E. 679/2016 (vedi Allegato)
 e deve essere  inoltrata entro il prossimo 28 SETTEMBRE, tramite raccomandata o  PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure  consegnata a mano, e deve pervenire  all’Ente, rispettivamente, entro le ore 23,59 del 28/09/2018 e  le ore 18,00 del 28 Settembre.
Il bando prevede, inoltre, le seguenti condizioni:
  • durata del servizio di 12 mesi per i progetti ordinari o inferiore (minimo 8 mesi)  per i progetti sperimentali;
  • orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o a 1.400 ore annue per i progetti ordinari e a 25 ore settimanali o al monte ore di 1.145 ore per i progetti sperimentali;
  • rimborso di euro 433,80 mensili per il servizio in Italia più, per l’estero, un’indennità giornaliera dai 13 ai 15 euro , a seconda del Paese di destinazione;
  • la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto ed è pubblicata sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale  (www.scelgoilserviziocivile.gov.it).
Quanto sopra riportato,  si prefigge di  fornire agli Interessati esaurienti elementi conoscitivi, per consentire loro di operare una scelta quanto più possibile  consapevole  verso un’esperienza ,unica, finalizzata a contribuire a promuovere l’affermazione della personalità, a scoprire le proprie attitudini e  potenzialità, ad acquisire una gratificante dimestichezza operativa ed un profondo senso di  solidarietà sociale.
 
 
A cura del Prof. Brancato
 
Scarica la documentazione del bando che trovi in allegato

Spalancare lo sportello auto repentinamente è sanzionabile

Spalancare lo sportello auto repentinamente è sanzionabile Copertina (525)
Domenico Brancato

Previste multe per chi apre o lascia aperto lo sportello del veicolo, provocando pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Un gesto, frequentemente compiuto sovrappensiero: spalancare lo sportello in modo repentino, senza accertarsi del sopraggiungere di persone o altri mezzi, potrebbe  colpire o causare la caduta di ciclisti, motociclisti, persone in transito, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose, per evitare la collisione.

Capita spesso, infatti, che altri veicoli in transito impattino contro la portiera aperta, con le conseguenze del caso.

A tal proposito, l’Art. 157 del Codice della Strada stabilisce: “Divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”. 

Articolo, la cui non osservanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente e/o proprietario, ed una conseguente sanzione amministrativa del pagamento da 41 a 169 euro, oltre alla responsabilità per tutti i danni derivanti da un eventuale sinistro provocato dallo sportello auto aperto.

Anche se il proprietario del veicolo coinvolto, per il risarcimento, potrà rivalersi sull’’Assicurazione, in quanto la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e sia con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade“, come avvalorato dalla conclusione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n° 8620/2015, in relazione al concetto di circolazione stradale - ex art. 2054 del Codice Civile.

Qualora, poi, a provocare un incidente dovuto all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura sia un soggetto adulto trasportato, la Corte di Cassazione (  Sentenza n° 8216/2002) ha dichiarato che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato, corresponsabile del danno nei confronti del soggetto danneggiato, si realizza un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.

Considerato, però, che  il terzo trasportato beneficia sì della disciplina dell’Assicurazione quale danneggiato, ma no quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della Responsabilità Civile che abbia risarcito il danno.

Il trasportato, oltre al conducente, risponde, inoltre, delle eventuali conseguenze penali inerenti ai danni  imputabili all’incauto gesto.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 41/2016, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, oppure la morte di una persona con violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Art. 157, comma 7, del Codice della Strada),risponderà delle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose stradali ( 589-bis e 590-bisdel Codice Penale).

Ma, anche se la regola secondo cui la responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto,la stessa, eccezionalmente, non trova riscontro nel caso in cui tale condotta  si verifichi mentre il mezzo trovasi  incolonnato al semaforo o passaggio a livello. In quanto, in tale condizione, chi apre lo sportello può contare sul fatto che, con fila per semaforo rosso, nessuna auto o moto, se non violando il codice della strada,  può effettuare il superamento dei mezzi incolonnati.In altri termini:  l’effetto sorpresa dell’altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità nei confronti di chi ha aperto la portiera.

In ogni caso, prudenzialmente, è preferibile acquisire la sana abitudine di volgere lo sguardo verso gli specchietti retrovisori, prima di aprire lo sportello, onde evitare, comunque, spiacevoli sorprese  e, probabilmente,subire anche pesanti conseguenze.

 

Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato

Lanterne Cinesi, tanto belle quanto pericolose

Lanterne Cinesi, tanto belle quanto pericolose Copertina (1.719)
Domenico Brancato

MULTE E DIVIETI PER CHI LANCIA LANTERNE CINESI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE

Le lanterne cinesi o lanterne volanti  oKhom fai, come è noto sono piccole lanterne di carta che si sollevano in aria per effetto dello stesso principio che consente di far alzare le mongolfiere.

Esse sono composte da una struttura rigida rivestita di  carta, comprendente  al loro interno una fonte di calore che, scaldando l’aria, ne  consente  il sollevamento.

In Italia non esiste una specifica legge che ne disciplinil’uso, anche se non mancano normative regionali e ordinanze comunali che pongono limiti e divieti.

Motivo per cui, per le modalità  da rispettare  per l’utilizzazione, per affinità con le lanterne cinesi, si fa ricorso al contenuto dell’art. 57 del  testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, secondo il quale: “Senza licenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciare razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato, o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.

Ne discende pertanto  che senza apposita licenza, “sarebbe” vietato il  lancio in aria delle, apparentemente, innocue lanterne.

Ciò, anche:

  • per effetto del sequestro, ritiro e divieto di vendita nazionale di un particolare tipo di lanterna cinese disposto il 3 Marzo dal Ministero della Salute, in quanto: “A seguito di analisi effettuate  dal Centro Regionale Amianto del Lazio, nel cordino che sostiene la struttura della lanterna è stata riscontrata la presenza di amianto friabile. Le cui fibre sono cancerogene per inalazione ( responsabili del mesotelioma pleurico), in tal caso il soggetto più a rischio è colui che maneggia direttamente  la lanterna, toccando il cordino, la fibre di amianto possono sfaldarsi essendo di materiale friabile (praticamente amianto puro); ugualmente il rischio di dispersione delle fibre si può avere quando l’articolo ricade a terra”;
  • e del disposto dell’Art. 703 del Codice Penale, che oltre a  ribadire sostanzialmente  il contenuto del citato testo Unico di Pubblica Sicurezza, aggiunge le previste sanzioni per i trasgressori, consistenti: “ in una ammenda fino ad euro 103 e la pena dell’arresto fino ad un mese, se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone “.

In riferimento a quanto sopra esposto, per evitare gravi rischi per la salute dei cittadini ed  in considerazione del potenziale pericolo che tali dispositivi possono rappresentare per l’innesco di incendi, soprattutto durante la stagione estiva, molti Comuni, in ottemperanza alla richiamata normativa,  hanno emanato, specie per  tale periodo,  ordinanze che impongono  il divieto di lancio delle lanterne senza regolare autorizzazione e disposto,per i trasgressori, l’applicazione di multe  pecuniarie da 25 a 500 euro (Art. 7 bis, comma 1  D.Lgl. 18 Agosto 2000, n. 267. In qualche caso elevate  da un  minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro, oltre ad ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge ed al  sequestro dei prodotti oggetto della trasgressione.

Ma poiché il lancio delle lanterne, in genere, è una festosa sfida fra Bambini impegnati in numerosi tentativi finalizzati a conquistare il primato della  quota più elevata, i genitori, a prescindere dalle imposizioni normative, farebbero bene, autonomamente, oltre che a munirsi delle apposite autorizzazioni, ad  accertarsi che i dispositivi manipolati ripetutamente  ed inconsciamente dai loro figli, dispongano di  caratteristiche qualitative tali da escludere i non trascurabili citati rischi derivabili da contaminazione da  amianto.

 

 

Articolo redatto dal Professor D. Brancato

Condizioni per l'esenzione del ticket sanitario

 Condizioni per l'esenzione del ticket sanitario Copertina (1.216)
Domenico Brancato

Il pagamento del ticket, introdotto in Italia nel 1982,  rappresenta il contributo degli assistiti al costo delle seguenti  prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),  definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 Gennaio 2017:

  • Le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale ( Indagine che si eseguono con strumenti che permettono di studiare le strutture del corpo: endoscopia, tomografia computerizzata – TAC – E Risonanza Magnetica – RMN)  e di laboratorio (Esame: del sangue, delle urine, delle feci, ecc.);
  • Le prestazioni eseguite in Pronto Soccorso che non rivestono carattere di emergenza  (codici bianchi), non seguite da ricovero;
  • Le cure termali.

Tuttavia la legge stabilisce delle esenzioni,  per parte o per tutte le prestazioni, nei confronti degli assistiti che dispongono dei requisiti di seguito specificati:

  • Codice  E01 - Età inferiore a 6  e superiore a 65 anni, facenti parte di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (Legge 537/1993 e successive modifiche – art.8, comma 16);
  • Codice E02 – Disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • Codice E03 – Pensionati sociali e loro familiari a carico (Dal 2018 l’Assegno Sociale può essere erogato a uomini e donne che hanno compiuto 66 anni e 7 mesi) fino ad un importo massimo  di euro 453,00 al mese per 13 mensilità, per i non coniugati e coniugati aventi limiti di reddito, rispettivamente  di euro 5.889,00  e 12.485,86.

L’assegno viene erogato in misura ridotta ai cittadini: - non coniugati e  coniugati in possesso di un reddito, rispettivamente inferiore all’importo annuo dell’assegno e inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’importo dell’Assegno Sociale di base viene poi aggiornato in funzione della maggiorazioni previsti  dalla Legge 388/2000 e successive modifiche che, per gli over 70 prevede un incremento mensile di euro 12,92.

Il limite anagrafico può scendere fino a un minimo di 65 anni, in virtù di uno sconto di 1 anno  per ogni 5 anni di contributi versati;

Chi ha almeno 70 anni può richiedere l’integrazione al milione “e la concessione dell’incremento dell’Assegno mensile fino ad un importo di euro 643,86 “.

I cittadini stranieri possono far richiesta ed ottenere l’Assegno sociale, a condizione che siano: - comunitari ed in possesso del requisito dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; - o  extracomunitari  titolari del permesso  di soggiorno.

Per gli invalidi civili al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, come definito dall’art. 19 della Legge 118/71, i sussidi assistenziali vengono automaticamente  trasformati in Assegno sociale.  Per loro, però, i requisiti richiesti sono un po’ diversi da quelli fissati  per gli altri aventi diritto, in quanto viene considerato solo il reddito del richiedente, anche se sposato e  l’Assegno sociale  è erogato sempre per intero, con  un importo, per il 2018,  di euro mensili 368,91, maggiorabile fino a 453,00 euro);

 

  • Codice E04 – Titolari di pensione al minimo di età superiori a 60 anni e loro familiari a carico, con un reddito annuo complessivo inferiore a 8. 263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro, in presenza del coniuge ed in ragione di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Tutti gli assistiti che risultano esenti per reddito, possono usufruire ,  senza alcuna partecipazione  al costo  (ticket), di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie e rispondenti alla loro condizione di salute. Anche se da tale esenzione  rimane esclusa l’assistenza  farmaceutica.

 Per ottenere l’esenzione gli interessati dovranno, comunque,  inoltrare richiesta al medico di famiglia e pediatra che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, previa  verifica del diritto all’esenzione dell’assistito, riporta il relativo codice (E01, E02, E03, E04)  sulla ricetta.

Se il medico, attraverso la consultazione della lista degli esenti per reddito fornita dall’Anagrafe Tributaria, tramite  il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco, procede ad annullare, con un segno, la casella presente sulla ricetta contrassegnata con la lettera “N” (non esente).

 Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (Pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati), per ottenere il rilascio di un apposito attestato, dovranno annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso l’ASL  di residenza.

I disoccupati dovranno autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di questa condizione, nonché  i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni di reddito in maniera tale da  far venir meno il diritto all’esenzione.

A cura del Prof. Brancato

C’è tempo fino al 31 dicembre per l’iscrizione all’albo dei compostatori

C’è tempo fino al  31 dicembre per l’iscrizione all’albo dei compostatori Copertina (2.274)
Domenico Brancato

Facendo seguito alle precedenti note sull’argomento in intestazione, pubblicate su questo sito rispettivamente in data: 27 marzo, 10 aprile e 4 maggio c.a, si informano i lettori interessati che, la Multiservizi di Marino SPA, con nota dell’1 c.m., ha comunicato che, a causa del protrarsi dell’attuazione del Servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani con il metodo  “Porta a Porta“, è stata deliberata, con atto di Giunta Comunale n. 102 del 19/07/2018, la proroga del termine utile per l’iscrizione all’Albo dei  Compostatori.

Iscrizione, si ricorda, che costituisce il requisito indispensabile per poter usufruire, a partire della data della sua registrazione, della riduzione, sulla parte variabile, dell’importo della TARI  (Tassa Rifiuti).

Gli utenti  in possesso  dei requisiti richiesti  (vedi Modulo allegato) e che ritengono di essere in grado di poter effettuare, o che effettuano già,  autonomamente il compostaggio a livello familiare, per concretizzare o confermare  l’adesione,  dovranno recarsi presso l’ECOCENTRO di Via Pietro Nenni, 13 di Marino ( Tel. 800.15.49.58 ), da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00,  per la consegna  della documentazione richiesta, la  sottoscrizione della “Richiesta di agevolazione Compostaggio domestico“ ed il ritiro, se non già in possesso, della compostiera a titolo gratuito.

A cura del Prof. Brancato

Assistenza fiscale telefonica gratuita all’Agenzia delle Entrate

Assistenza fiscale telefonica gratuita all’Agenzia delle Entrate Copertina (575)
Domenico Brancato

L’Agenzia delle Entrate, tramite  una nota pubblicata sul proprio sito, rende noto ai contribuenti i seguenti recapiti, per ottenere assistenza telefonica ed informazioni gratis:

- 800.90.96.96:  su questioni fiscali generali, sui rimborsi, sulle cartelle e sulle comunicazioni di irregolarità e per prenotare un appuntamento;

 

- 800.89.41.41: sugli avvisi di accertamento parziale (Particolare forma di accertamento, disciplinato dall’art. 41 D.P.R. 600/73, che consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato dal contribuente, senza limitare la possibilità di successi accertamenti, sulla base di informazioni che facciano ragionevolmente presupporre delle irregolarità tributarie, come: l’esistenza di redditi non dichiarati; l’esistenza di detrazioni, deduzioni e/o esenzioni non spettanti ed imposte non versate) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto  ai redditi dichiarati.

 

Infatti, dal 1° di agosto c.a. il costo del traffico telefonico relativo all’assistenza fiscale  è interamente a carico dell’Agenzia, per effetto dell’applicazione della Legge annuale n° 124/2017 per il mercato e la concorrenza ( Legge che ha, fra l’altro,  lo scopo  di stimolare l’innovazione, la crescita e la dinamica della produttività, di garantire la tutela dei consumatori e consentire loro di avere accesso ai beni e servizi a minor costo).

L’Agenzia informa inoltre che, per favorire il graduale  adeguamento alla nuova numerazione, la  precedente: 848.800.444 e  847.448.833, con tariffa a tempo,  rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2018. Data fino a quando saranno, pertanto, operativi sia i “numeri con addebito“ che i nuovi  “numeri verdi“.

Nel caso però l’utente digiti uno dei recapiti precedenti, un messaggio vocale gli suggerirà  la nuova numerazione, specificando che potrà richiamare usando il numero verde gratuito, oppure di rimanere in linea, con addebito dell’importo della telefonata a tariffa urbana a tempo.

Comunque, molte informazioni relative ai più comuni quesiti di carattere generale, sono disponibili, in qualsiasi momento, sul sito internet delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it

 

A cura del Prof. Brancato

Scattano severe sanzioni per gli "sporcaccioni"

Scattano severe  sanzioni per gli "sporcaccioni" Copertina (1.212)
Domenico Brancato

L’arrivo dell’estate, oltre a portare il caldo, contribuisce ad incrementare i luoghi e le circostanze in cui si verificano  manifestazioni di inconcepibile maleducazione, consistente nell’abbandono, dappertutto, di un’ampia tipologia di  rifiuti di piccola taglia, quali: scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, cartacce, piccoli involucri di plastica, lattine,e soprattutto cicche.

Rifiuti, che avendo tempi di degradazione anche di notevole durata(che vanno dai 3 mesi per i fazzolettini di carta, ai 3-12 mesi per i giornali, ai 2 anni per i mozziconi  di sigarette con filtro, ai 5 anni per i chewin-gum, ai 10 - 100 anni per i barattoli di latta, ai 10 – 1000 anni per contenitori in plastica ), sono destinati a permanere a lungo sulle strade, sui marciapiedi,nelle foriere, nelle aiuole, nei prati, nei siti archeologici, ecc.

In quanto, specie  i mozziconi di sigaretta, sono un rifiuto che, a causa delle ridotte dimensioni, risulta difficile rimuove con i mezzi di spazzamento manuali e meccanici poiché, come frequentemente accade,  rimangono intrappolati nelle fessure, nelle intercapedini, nei tombini,e fra i cespugli.

Trattasi cioè di un insieme di rifiuti che per le loro natura  non nuocciono soltanto al decoro urbano e dei luoghi meta di frequentazioni di vario genere ma, costituiscono una reale minaccia per l’ambiente naturale, la vita acquatica e la fauna .

Infatti, le cicche, in particolare, risultano essere un rifiuto  non facilmente biodegradabile, dato che il filtro è composto da fibre di acetato di cellulosa,  che una volta immesse nell’ambiente non si distruggono, ma vengono frantumate e si accumulano nel suolo e nelle acque superficiali e marine, inquinandoli .

Inquinamento che viene aggravato dalla tossicità delle 4000 sostanze chimiche assorbite dal filtro (durante la combustione della sigaretta) stesso che,quando va a finire nell’acqua, produceun prolungato rilascio di composti chimici pericolosi.

Infatti, basti pensare che la sola nicotina presente in una sigaretta , in caso di ingestione accidentale, potrebbe causare la morte in un bambino in tenera età. Come dimostrato: - dai test di tossicità acuta sugli effetti prodotti,sulla moria del 50 % di  microrganismi acquatici (piccoli crostacei alla base della catena alimentare ),da un composto ottenuto con l’immersione  di una cicca in 1 litro d’acqua; - o dall’l’efficacia insetticida,nei confronti di molti parassiti delle piante  ( Afidi, Ragnetto Rosso, Cocciniglia, ecc. ), di un preparato ottenuto con il tabacco ricavato da 30 mozziconi di sigaretta messi a macerare per 72 ore in 1 litro d’acqua.

In considerazione di quanto appena esposto, una  così diffusa deprecabile ed  istintiva abitudine di liberarsi con disinvoltura degli elencati rifiuti, non può che trovare giustificazione soltanto nella mancanza di conoscenza delle conseguenze che un tale comportamento possa comportare. Quindi si ritiene che la diffusione di una esauriente ed oggettiva  informazione possa decisamente contribuire ad indurre gli ignari trasgressori a prendere coscienza della validità dell’adozione immediata di un comportamento più attento e responsabile.

In sintonia con tali finalità,  proprio in questi giorni è partita, su circa 50 spiagge, la campagna “ Ma il mare non vale una cicca ? “ per iniziativa dell’Associazione “Mare Vivo“ , patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, con l’intento di responsabilizzare le persone a non gettare i rifiuti in spiaggia, informandoli sui luoghi e tempi di conferimento e smaltimento.

Se poi l’attuazione di tali iniziative dovesse rivelarsi ancora insufficienteper promuovere l’affermazione del senso civicoin tutti i cittadini, nei confronti degli ostinati, non rimane che il ricorso al più convincente dei deterrenti, che trova riscontro nell’applicazione delle misure sanzionatorie di seguito riportate:

  • dalla Legge  n° 221/2015 approvata lo scorso Dicembre dalla Camera dei Deputati, meglio nota come “ Collegato Ambientale”, entrato in vigore il 2 Febbraio c.a. che stabilisce multe salate a chiunque abbandona rifiuti di piccola taglia, e detta Disposizioni  finalizzate a promuovere misure di  green economy ( Economia verde ), che il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente definisce: “ Un’economia che produce benessere umano, equità ed inclusione sociale, riducendo, allo stesso tempo, i rischi ambientali,  e l’utilizzo delle risorse naturali;
  • e dell’art. 15 del Decreto Lgs. N°285 del 30 Aprile 1992  del Codice della Strada, che prevede il divieto di “ insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento “

 

Misure repressive che, per i trasgressori, prevedono le   sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate

Rifiuto Ambiene Trasgressore Sanzione
Scontrini, fazzoletti di carta, cartacce, gomme da masticare Strada, acque , scarichi e caditoie Pedoni Da €30 a €150
Prodotti da fumo: cicche Suolo, acque, scarichi e spiagge Pedoni e bagnanti Da €30 a €300
Fazzolettini, chewing gum, cartacce varie  e mozziconi di sigaretta Strade e relative pertinenze, marciapiedi, prati, ecc Conducenti e passeggeri di auto in corsa o in sosta. Da €106 a €425

 

I proventi delle quali verranno destinati, per il 50 % ad alimentare un fondo costituito presso il Ministero dell’Ambiente, mentre il resto rimarrà nelle casse comunali, per far fronte alle spese di pulizia del sistema fognario urbano e per finanziare specifiche  campagne di promozione ed formazione.

Campagne che, affinché possano trovare riscontro negli esiti sperati, occorre, da parte delle Amministrazioni comunali, l’indispensabile adempimento  dell’installazione, ove mancanti,dei cestini edegli  appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo,lungo le strade, nei parchi e nei luoghi di aggregazione sociale

Onde evitare che anche i più  restii ad accogliere le sollecitazioni  ad assumere un comportamento ispirato a principi di civiltà, possano accampare pretestuose giustificazioni, per non desistere dalle cattive abitudini.

 

 

Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato

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