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(2.046-0-0)
E’ arrivata l’estate che a molte persone dà il via per la percorrenza, in auto, di lunghi trasferimenti per il raggiungimento delle sedi prescelte dove trascorrere le agognate vacanze, attraverso strade che affacciano su affascinanti panorami che inevitabilmente non possono non attirare l’attenzione dei conducenti. Così,data anche l’euforia tipica della circostanza, che non sempre si concilia con un’adeguata attenzione nel seguire la segnaletica che regola la circolazione, può capitare di pigiare, inavvertitamente, più del dovuto il piede sul pedale dell’acceleratore, incorrendo in spiacevoli ed onerose violazioni.
Per cui, al fine di contribuire ad evitare che l’atmosfera vacanziera possa essere turbata, sul nascere, dal verificarsi di tali non trascurabili inconvenienti, si ritiene opportuno riepilogare alcuni dettagli inerenti le norme che regolano la circolazione stradale quali, in particolare:
- la modalità di controllo della velocità;
- la gradualità delle sanzioni rispetto all’entità dellatrasgressione;
- e i limiti di velocità per tipologia di veicolo, di strada, di condizione di percorribilità e categoria di conducente.
Come è noto il controllo dei limiti di velocità viene effettuato tramite gli autovelox (strumenti che rilevano la velocità istantanea dei veicoli che transitano dinanzi al loro raggio d’azione): fissi (stabilmente collocati ai margini delle carreggiate) o mobili (presidiati dalle forze dell’ordine) e i Tudor (rilevatori, attraverso le telecamere, che registrano,soprattutto in autostrada, il veicolo, la targa, l’ora esatta del passaggio e della velocità media mantenuta, tra la posizione fissa di un apparecchio ed il successivo). Entrambi gli apparecchi, che periodicamente devono essere sottoposti a revisione, pena l’invalidità delle loro rilevazioni, in genere, sono preventivamente ed adeguatamente segnalati con appositi cartelli o pannelli recanti la dicitura: “Controllo o Rilevamento elettronico della velocità” posti ad una distanza minima di 400 m in autostrada, 150 m su strade secondarie e 80 m in città.
Il sistema Tudor è attivo anche di notte e rileva perfino gli autoveicoli che transitano nella corsia d’emergenza.
L’articolo 1, del D.M. 29 Ottobre 1997 stabilisce tuttavia che “ Nell’impiego degli apparecchi, per gli accertamenti della velocità , al valore rilevato deve essere applicata una riduzione (tolleranza) pari al 5 %, con un minimo di 5 Km/h. Il che significa che se il limite è di 50 Km/h, l’automobilista viene sanzionato solo se tiene una velocità di marcia pari o superiore a 56 Km/h.
Naturalmente l’applicazione della sanzione è proporzionata all’entità del superamento del limite, che trova riscontro nei valori di seguito riportati:
Tali sanzioni vengono maggiorate di 1/3 se la violazione è commessa tra le ore 22,00 e le ore 7,00 del giorno successivo, se poi vengono commesse 3 violazioni in un anno, dopo la terza si incorre nella decurtazione di almeno 5 punti sulla patente e la revisione della stessa.
I limiti di velocità stabilite dal Codice della Strada, per veicoli del peso limite di 3,5 tonnellate, risultano essere sulle:
Limiti, ai quali, per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni (Neopatentati), vengono applicati ulteriori limitazioni che impongono il divieto,su autostrada e strade extraurbane principali, rispettivamente del superamento di 100 e 90 Km/h, per non incorrere nell’applicazione di una sanzione minima di 160 euro. Inoltre, sempre per i Neopatentati, è prevista una decurtazione doppia dei punti sulla patente, rispetto a quanto previsto dall’Articolo 126 bis del Codice della Strada.
Altre limitazioni della velocità, trovano riscontro in:
Inoltre, sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione sia ai motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3, che alle autovetture che non sono in grado di sviluppare la velocità, in piano, di almeno 80 Km/h.
Dopo quanto sopra esposto, non rimane che augurare, a quanti si accingono a raggiungere i sospirati luoghi di villeggiatura, oculati trasferimenti ed una serena permanenza,al fine di evitare, al rientro, di essere accolti da sgradevoli notifiche conseguenti a leggerezze di condotta di guida.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
S. Maria delle Mole
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Nazionali
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DAL 1° GENNAIO 2020 CANCELLATA la TASI ED ACCORPATA ALL’IMU
Per comprendere meglio le novità introdotte dalla manovra di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019, in vigore dall’ 1/01/2020,cerchiamo di analizzare distintamente IMU e TASI, per evidenziare la differenza fra le due forme impositive e cosa è cambiato e rimasto invariato nella impostazione della “Nuova IMU”.
L’IMU o Imposta Municipale, si applica ai possessore di aree fabbricabili, di terreni agricoli e di fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (immobili iscritti nel Catasto Edilizio Urbano come unità immobiliari , nei quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non comprese nelle Categorie catastali A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
L’imposta è a carico del proprietario o del titolare di altro titolo reale, quale: usufrutto, abitazione, enfiteusi, concessionario di aree demaniali e locatario del contratto di leasing. Dal 2012 ha sostituito l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ed è stata inclusa, insieme a TASI e TARI, nella IUC (Imposta Unica Comunale), che la Legge di Bilancio ha abolito (ad eccezione della TARI: Tassa sui rifiuti ) sostituendola con la nuova imposta: Nuova IMU, che unifica IMU e TASI.
Nel caso di affidamento di figli minori, in sede di separazione o divorzio, il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento del tributo) dell’imposta è l’assegnatario.
La TASI o tributo per i servizi indivisibili (Illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, vigilanza urbana, anagrafe, ecc.) si applicava ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati (tranne che per le abitazioni principali non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e di aree edificabili. Era una tassa e non un’imposta, come l’IMU, in quanto rappresentava il corrispettivo della fornitura di servizi specificati, in apposite delibere Comunali.
La manovra di bilancio 2020, nel modificare il descritto quadro normativo, ha disposto l’abolizione,a partire dal primo Gennaio 2020, accorpando l’equivalente gettito a quello della nuova IMU. Al fine di evitare un doppio onere sulla medesima base impositiva (possesso di beni immobili) e rendere il sistema meno complesso, attraverso l’istituzione di un’unica imposta applicata dai Comuni sugli immobili.
Conseguentemente l’aliquota base IMU:
- per le case residenziali (Fabbricati urbani o rurali, la maggior parte della cubatura dei quali è destinata ad uso abitazione) non utilizzate come abitazioni principali (seconde case), passa dal 7.6 all’8.6 per mille, anche se viene data libertà ai Comuni di aumentarla di altri 2 punti, cioè portarla al 10.6 per mille, o di azzerarla completamente. Inoltre,per i soli Comuni che hanno già deliberato un aumento della TASI dello 0.8 per mille, è concessa l’approvazione di una aliquota IMU fino all’11.4 per mille;
- per le citate abitazioni principali di lusso e le relative pertinenze (strutture destinate in modo durevole al servizio di abitazioni, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate: C2,C6 e C7), sale dal 4 al 5 per mille, ma i Comuni potranno, anche in questo caso, aumentarla al 6 o riportarla al 4 per mille. Anche se spetta una detrazione di 200,00 euro da ripartire proporzionalmente alla percentuale di possesso, fra coloro che sono tenuti al pagamento;
- per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille, ma i Comuni possono azzerarla o elevarla sino al 10, 6 per mille.
Con la nuova IMU rimangono invariati:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (dove i comproprietari non detengono la proprietà su una parte specifica dell’immobile, ma su una quota del valore dell’insieme) adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei Soci assegnatari e quelle destinate a Studenti universitari soci assegnatari, anche privi di residenza anagrafica;
- alloggi sociali (unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente ad individuie nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare (immobile nel quale si svolge la vita familiare, comprendente i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile posseduto e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Esenzione per la quale non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica e per beneficiare della quale, secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 del D.l. 201/2011, non occorre inoltrare nessuna richiesta a non pagare l’imposta, ma va presentata la dichiarazione IMU, precisando, nelle annotazioni, il diritto all’esenzione ai sensi della citata norma. Del beneficio sono esclusi i dipendenti in congedo permanente o in pensione;
- unità immobiliare,a condizione che la stessa non risulti locata, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di cura o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
- un solo immobile di proprietà o in usufrutto, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d’uso, posseduto in Italia da cittadini residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE - ,purché siano pensionatinello stato estero di residenza e percepiscano la pensione erogata dal medesimo stato;
- I terreni agricoli montani o semi-montani, o di proprietà di coltivatori e imprenditori agricoli professionali;
- I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà indivisibile e inusucapibile;
- le scadenze di pagamento, di cui la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. Fermo restando la facoltà del contribuente di corrispondere l’importo complessivo in un’unica soluzione annuale, entro il 16 Giugno, salvo conguaglio;
- immobile ad uso abitativo e delle sue pertinenze, concesso in comodato a familiari entro il primo grado di parentela, per il quale è prevista la riduzione del 50 % della base imponibile IMU;
- abitazioni locate a canone concordato (regolato da contratti che vengono stipulati sulla base degli accordi raggiunti dalle Associazioni di categoria di locatori e inquilini ) per i quali l’imposta stabilita dal Comune viene ridotta al 75%;
- fabbricati di interesse storico o artistico individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che godono di una agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50 % della base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5 %) per il calcolo dell’IMU;
- e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (per effetto di terremoti, usura od altro) e conseguentemente non utilizzati, per i quali, a meno che il Comune non preveda la completa esenzione delle imposte locali, la regola prevede uno sconto del 50 %, determinato sulla base della categoria catastale, limitatamente al periodo di durata di dette condizioni.
Con la riforma, la quota della TASI, finora di competenza di Inquilini e Comodatari, va ad aggiungersi all’importo del 100 % dell’IMU, interamente a carico del proprietario.
Per l’inizio dell’applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà dell’importo versato per IMU e TASI per l’anno 2019, mentre per la rata a saldo si dovrà tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni delle specifiche aliquote, deliberate dai Comune competente.
La Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Qualora l’immobile sia posseduto da più contitolari, ogni quota di spettanza deve tener conto delle singole eventuali agevolazioni, senza possibilità di estenderle agli altri comproprietari.
Stando alle dichiarazioni del Governo la ristrutturazione delle aliquote “non determina l’aumento della pressione fiscale” in quanto “la manovra è stata strutturata ad invarianza di gettito, e quindi in modo tale da non determinare un aumento della pressione fiscale”.
Dichiarazioni non condivise dal Presidente di Confedilizia: Giorgio Spanzani Testa, che afferma “La nuova patrimoniale sugli immobili delineata nella manovra è peggiore delle due precedenti: IMU e TASI. Oltre a non essere sfiorato dall’dea di ridurre questo carico di tassazione insopportabile, il Governo peggiora la situazione in vari modi “. Poiché, secondo l’Associazione, la nuova tassazione sulla casa presenta diversi difetti: “Fa scomparire qualsiasi collegamento ai servizi, presente nella Tasi; aumenta la tassazione sui proprietari di immobili affittati, scaricando su di essi la quota di imposta che nella TASI era a carico degli inquilini; mantiene imposizioni vessatorie come quelle sugli immobili inagibili e su quelli sfitti per assenza di inquilini o acquirenti”.
Divergenze di affermazioni che, secondo chi scrive, considerato che l’ aumento, la diminuzioni o l’esenzione delle aliquote dell’imposta, inerenti le diverse tipologie e condizioni strutturali degli immobili, dipenderanno dalle delibere che saranno emanate, in proposito, dai Comuni, spetta al singolo utente verificare l’effettiva convenienza, o meno, dell’innovazione in questione e, soprattutto, di constatare e prendere atto della propensione dell’Amministrazione di appartenenza alla oculatezza e virtuosità, piuttosto che alla finalità di far quadrare i conti (magari tramite una poco avveduta e scrupolosa gestione finanziaria), prescindendo dall’immedesimazione delle ripercussioni sugli, in genere, modesti o deficitari bilanci familiari dei contribuenti.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
S. Maria delle Mole
(2.026-0-0)
Marino
(allegati)
(2.018-0-0)
| SEZIONI | 32 |
| ELETTORI | 36.187 |
| VOTANTI |
20.013
55,30%
|
| SCHEDE NULLE | 392 |
| SCHEDE BIANCHE | 92 |
| SCHEDE CONTESTATE | 91 |
| Candidato Sindaco | Voti | % |
| STEFANO CECCHI | 6.260 | 32,20 |
| CARLO COLIZZA | 4.971 | 25,57 |
| GIANFRANCO VENANZONI | 4.239 | 21,81 |
| FABRIZIO DE SANTIS | 3.079 | 15,84 |
| FABIO MARTELLA | 647 | 3,33 |
| STEFANO ENDERLE | 242 | 1,24 |
| Lista Candidata | Voti | % |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.102 | 11,31 |
| MOVIMENTO CITTADINO | 1.991 | 10.71 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 1.599 | 8,60 |
| PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO | 1.526 | 8,21 |
| FRATELLI D'ITALIA | 1.376 | 7,40 |
| CON TE MARINO | 1.277 | 6,87 |
| IL CENTRO PER MARINO | 1.144 | 6,16 |
| CITTADINI DI MARINO | 960 | 5,17 |
| LA SCELTA CONCRETA | 953 | 5,13 |
| ENERGIE POSITIVE | 691 | 3,72 |
| COSTRUIAMO IL DECENTRAMENTO | 496 | 2,67 |
| CITTA' DI MARINO | 492 | 2,65 |
| LABORATORIO RINASCITA | 474 | 2,55 |
| RINASCIMENTO SGARBI - CAMBIAMO MARINO | 464 | 2,50 |
| FORZA ITALIA | 444 | 2,39 |
| MOVIMENTO 2.0 | 351 | 1,89 |
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 285 | 1,53 |
| UNITI SI FA | 282 | 1,52 |
| MARINO VERDE E SOLIDALE | 277 | 1,49 |
| NOI MARINO | 263 | 1,42 |
| CENTRO SINISTRA ENRICO IOZZI | 255 | 1,37 |
| PCI | 215 | 1,16 |
| MARINO GIOVANE | 212 | 1,14 |
| DPL DIGNITA' POPOLO LIBERTA' | 192 | 1,03 |
| EUROPA IN COMUNE | 137 | 0,74 |
| EMERGENZA AMBIENTE SANTA MARIA DELLE MOLE | 127 | 0,68 |
S. Maria delle Mole
(commenti:2)
(2.013-0-0)
Sono in distribuzione gli opuscoli del Carnevale, che potrete trovare nei tanti negozi di Santa Maria, Cava dei Selci e Frattocchie, che hanno contribuito alla sua realizzazione. Il programma parte giovedì 08 febbraio ore 15,00 con la sfilata di carri allegorici per le strade di Cava dei Selci per poi continuare con spettacoli di animazione presso il Piazzale dello Sport. Prosegue sabato 10 febbraio con la sfilata di carri allegorici per le strade di Santa Maria, che continuerà presso piazza Sciotti con spettacoli di cabaret. La mattina di domenica 11 febbraio, nello spazio adiacente il C.C. La Nave: animazione, laboratorio sfilata dei bambini in maschera e dimostrazione scuola di cani da salvamento. Mentre domenica pomeriggio la sfilata di carri allegorici verrà replicata a Cava dei Selci.
Martedì 13 febbraio, stessi orari, si replicherà invece a Santa Maria, con gran finale di animazione su piazza Sciotti, alle 18,00 invece estrazione della lotteria, che ricordiamo ha in palio come 1° premi, un assegno vacanze da 1.000,00 euro ed altri 9 fantastici premi.
Buon divertimento, ma ricordate anche di acquistare i biglietti.
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