Considerato che le manifestazioni di bullismo trovano riscontro in azioni costantemente ripetute nel tempo, del genere:
La più recente giurisprudenza, con l’intento di contrastare in maniera più radicale il fenomeno, ha esplicitato le condanne , oltre che per i diretti responsabili, anche nei confronti dei potenziali corresponsabili implicati, anche se non in malafede, nella preoccupante diffusione della tipologia di malcostume sociale, come di seguito specificato:
Tali soggetti,sono liberati dalla responsabilità, solo nel caso in cui possono provare di non aver potuto impedire il fatto.
La normativa sopra espressa che disciplina la responsabilità civile di Genitori e Insegnanti, è basata sull’origine dalla commissione di un illecito civile extracontrattuale (per il quale, chiunque causi un danno a un’altra persona, attraverso il proprio comportamento, consapevole o meno, deve risarcire la vittima).
Il bullismo, infatti, oltre a costituire un reato penale può configurare anche un illecito civile in grado di cagionare alla vittima danni di natura:
Genere di danni che risultano risarcibili in sede civile o penale, attraverso la costituzione di parte civile.In quanto l’articolo 2043 del Codice Civile prevede che “Qualunque fatto doloso (compiuto con consapevolezza e volontà di commettere un reato) o colposo (quando manca la volontà di compiere un reato, ma lo stesso si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ ( vedi anche art. 2947 C. C.).
La tipologia di reato riferito alle manifestazioni di bullismo comprende, poi, anche quello definito “Preterintenzionale“: cioè, che le conseguenze dell’azione sono più gravi della intenzioni di chi la compie (ad esempio, si vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si determina una lesione grave alla persona colpita).
Quanto esposto, al fine di estendere la consapevolezza delle implicazioni a cui possono incorrere i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella dinamica del compimento del deprecabile e, purtroppo, dilagante fenomeno in esame, tanto da giustificare l’insorgenza, a proposito, di un vero e proprio allarme sociale.
Allarme che deve far riflettere, particolarmente, i Genitori che, sempre più assorbiti ed oberati dagli impegni professionali e dagli interessi extrafamiliari, spesso, sono meno dediti a seguire il delicato e vulnerabile percorso esistenziale dei loro figli, che, conseguentemente, non ricevono in tenera età una educazione adeguata a consentir loro di crescere nel rispetto delle regole e quindi di disporre di quel patrimonio di valori morali in grado di ostacolare, in alcuni casi, il compimento di atti di bullismo o di consentirgli di prendere la dovuta distanza dai comportamenti dei bulli.
Mancanza di valori: causa delle vessatorie ed a volte disumane manifestazioni , messe in atto, con disinvolto cinismo, da sconsiderati adolescenti, semplicemente per il soddisfacimento di “esigenze di svago”.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
Pulizia straordinaria al bosco Ferentano
La legge le consente, a determinate condizioni
In seguito alla registrazione di crescenti incresciosi eventi di cronaca, si è sempre più diffusa la vendita di spray al peperoncino antiaggressione che, in alcuni Comuni ,sono stati offerti gratuitamente alla popolazione e forniti in dotazione alla Polizia Municipale, per essere utilizzati come mezzi di autodifesa.
Sia la pistola che lo spray a base di peperoncino, sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011, recante il Regolamento degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin Capsicum, prive di attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8624/2018, ha confermato che la detenzione e l’uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituiscono reato e che una bomboletta spray o pistola, sempre al peperoncino, non può considerarsi né un’arma non comune da sparo e neppure un’arma chimica, e pertanto viene consentito il libero porto, ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale.
Ovviamente, sempre che, sia le bombolette che le cariche per pistole, risultino conformi alle seguenti caratteristiche e disposizioni:
- contenuto della miscela di liquido irritante non superiore a 20 ml ( oltre tale quantitativo diventa uno strumento di aggressione e non di legittima difesa );
- percentuale di oleoresin capsicum non superiore al 10 %, con concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi fino al 2,5 %;
- gittata non superare ai 3 metri;
- capsicina non superiore ai 2.000.000 di piccantezza della scala Scoville, che attribuisce alla stessa, allo stato puro, un valore di 16.000.000 ( limitazione imposta affinché l’irritazione provocata dallo spray sia temporanea e non pericolosa );
- miscela non contenente sostanze infiammabili e tossiche o agenti aggressivi chimici, con effetti lacrimogeni e paralizzanti;
- siano dotati di sicurezza contro l’attivazione accidentale ( anche perché per un utilizzo ingiustificato si rischia la contestazione per eccesso di legittima difesa e lesioni personali );
- divieto di vendita ai minori di 16 anni.
Gli effetti dello spray, della durata dai 20 ai 60 minuti ( tempo sufficiente per allontanarsi dall’aggressore e chiedere aiuto ) sono di natura infiammatoria su naso, occhi, pelle e mucose, con manifestazioni immediate di tosse, spasmi, bruciore, nausea, lacrimazione, gonfiore alla gola, fuoriuscita di abbondante muco nasale, disorientamento ed irritazione.
I dispositivi, nelle varie versioni, sono acquistabili, al prezzo indicativo di 15 – 30 e 50 - 90 euro, a seconda se trattasi di bombolette o pistole, nei negozi specializzati: armerie, ferramenta, tabaccherie e, dal 2011, anche farmacie e supermercati o ( per chi ha dimestichezza con l’uso di internet ) tramite i siti di vendita online, che offrono un’ampia gamma di prodotti, ivi compresa la penna spray antiaggressione, che presenta il vantaggio di poter essere tenuta a portata di mano, senza destare sospetti.
Comunque è sempre consigliabile optare per shop che garantiscono prodotti di qualità a prezzi contenuti.
Intanto, per agevolare i potenziali acquirenti a compiere una scelta più oculata, si ritiene utile riportare alcune informazioni sulle fondamentali differenze di funzionamento e di prestazioni fra le bombolette spray e le pistole al peperoncino:
- Il getto gel nebulizzato, lungo circa 3 metri, è preciso e diretto solo al bersaglio ad una velocità da 180 a 350 Km/h;
- L’effetto prolungato, non letale, mette KO l’aggressore per 40-60 minuti;
- si possono usare in ambienti interni od esterni, a tutte le temperature ed in qualsiasi condizione meteorologica (pioggia, vento, ecc);
- la carica di innesco non è a pressione gassosa, ma pirotecnica (tipo di esplosivo composto da polvere pirica ed altri elementi chimici), pertanto rimane funzionante nel tempo, con immutata efficacia;
-la loro forma si adatta meglio alla mano, consentendo una presa più facile e sicura ed un’estrazione più rapida;
- funzionano in ogni posizione.
Per entrambi i dispositivi, però, considerata l’ imprevedibilità delle necessità del loro impiego, occorre acquisire un’adeguata destrezza nel maneggiarli, per essere in grado di usarli in modo rapido, efficace e sicuro. Pertanto, al fine di agevolare il conseguimento di tali condizioni, si ritiene utile riportare i seguenti suggerimenti:
Comunque, in caso di contaminazione accidentale, per porre rimedio, occorre, innanzitutto, liberarsi dei vestiti impregnati, sciacquare abbondantemente la zona delle pelle colpita e rimuovere eventuali lenti a contatto.
Anche se, a causa dell’imprevedibilità della tipologia di aggressione, o del verificarsi dell’ipotesi che l’arma si possa inceppare o cadere di mano o non produrre l’effetto desiderato nei tempi richiesti, nessun oggetto di difesa potrà mai garantire la completa sicurezza. Tuttavia, lo spray e la pistola al peperoncino rappresentano i pochi, se non gli unici, dispositivi che possono essere usati legalmente e quindi nel modo più penalmente rispondente alla Difesa Personale.
Perciò, detenerli e saperli usare correttamente può costituire un valido supporto psicologico e materiale contro ogni potenziale tentativo di aggressione. A tal fine se, dopo un’autonoma esercitazione, non si è ancora grado di padroneggiarne l’uso è consigliabile ed opportuna la frequenza di un apposito corso di autodifesa.
Affinché la diffusione della detenzione dei descritti mezzi, unitamente alla destrezza nel loro impiego, alla conoscenza delle regole da rispettare e all’acquisizione della consapevolezza dei danni derivabili da un incauto o irresponsabile uso, da parte dei possessori, possano costituire un proficuo deterrente, sia per far desistere molti malintenzionati dal proposito di praticare le ricorrenti aggressioni e sia e, soprattutto, per scongiurare il ripetersi della recente immane tragedia consumatasi all’interno di un’affollatissima discoteca, in provincia di Ancona, sembra proprio a causa dell’ assurdo ed inconsulto azionamento di uno spray al peperoncino, compiuto da un dissennato minorenne.
A cura del Prof. Brancato