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La cooperativa vinicola più importante del Lazio con i suoi 210 soci punta all’eccellenza
Un vero e proprio salto di qualità verso l’eccellenza è quello che sta attraversando una delle cantine più conosciute nel territorio laziale. Si tratta della "Gotto d’Oro", una coopererativa intraprendente che si è recentemente dotata di un laboratorio chimico e microbiologico che gli permetterà di aumentare ulteriormente il controllo, la ricerca e la qualità dei suoi prodotti vinicoli, già elogiati alla 53ma edizione del Vinitaly 2019 durante la quale è stata presentata la linea Vinea Domini.
D’altra parte con i suoi 1.200 ettari ai Castelli Romani ed una produzione di oltre 7 milioni di bottiglie all’anno, il Gotto D’oro, già da tempo, ha intrapreso un percorso consapevole e attento ai cambiamenti socio-economici puntando a valorizzare ulteriormente la storia del suo territorio attraverso prestigiosi e innovativi traguardi. Uno di questi è sicuramente la realizzazione dei nuovi laboratori scientifici, quale strumento per competere alla pari con le blasonate case vinicole del Nord Italia. Non a caso il laboratorio, oggi più che mai, assume un’importanza strategica di centralità assoluta su tutta la filiera vinicola.
Dal design innovativo e minimalista il laboratorio realizzato da Labozeta S.p.a., con i suoi oltre 200 mq, è stato ripensato con la finalità di creare uno spazio ampio e luminoso, aperto da vetrate che trasmettono anche all’osservatore più disattento il cuore pulsante dell’attività vinicola con enologi e tecnici che controllano, studiano, elaborano e creano sapientemente abbinamenti unici esaltando pregi e sapori di un prodotto vinicolo dal respiro internazionale.
Insomma il mestiere di fare il vino viene da lontano. Correva, infatti, l’anno 1945 quando i contadini decisero di aggregarsi con lo scopo di unire le forze per risollevarsi dalle ceneri della seconda Guerra Mondiale. Così nacque il marchio Gotto D’Oro. Un brand che, con il suo originale modello di esportazione, ha contribuito all’affermazione del Made in Italy nel Mondo.
Un’attività moderna e dinamica in continua espansione, quella della Gotto D’Oro, oggi protagonista dei cambiamenti tecnici e tecnologici senza mai dimenticare le sue origini.
Ufficio Stampa & Comunicazione Labozeta Spa
QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO AL CONDOMINIO.
Vediamo in quali casi la giurisprudenza ritiene imputabile al condominio la responsabilità:
Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza:
secondo quanto affermato dal Tribunale di Latina con sentenza del 20 Settembre 2018, il Condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza, riscontrabili nel malfunzionamento dell’impianto o nel posizionamento della telecamera con angolo di visuale non adatto a percepire l’ingresso dei ladri, se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio. Inefficienze per le quali il proprietario derubato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto;
Inefficienza del portone d’ingresso:
dovuta, più frequentemente, al guasto della serratura del portone di accesso al palazzo. Circostanza che implica la responsabilità dell’Amministratore, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, in quanto supervisore di ogni componente dell’edificio condominiale del quale ha la gestione. Come tale, infatti, è tenuto ad intervenire tempestivamente per far riparare guasti ed ovviare ad anomalie strutturali. Diversamente è ritenuto, nel caso specifico, corresponsabile del furto per aver agevolato l’introduzione dei ladri nell’edificio;
Ponteggi privi di sistemi di allarme:
quando posizionati su una delle facciate del palazzo, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. In tal caso chi è il responsabile? A questo proposito, l’ordinanza n. 26697/2018 della Corte di Cassazione ritiene che possano essere considerati responsabili sia la Ditta edile che il Condominio. In quanto, alla Società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi e di aver trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia, agevolando, così, l’esecuzione del furto nell’appartamento. Allo stesso tempo il Condominio, nella persona dell’Amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver richiesto alla Ditta l’installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte. Ed ancora, lo stesso condominio, potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un’Impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure per il fatto che l’Amministratore abbia omesso di sorvegliare efficientemente l’operato dell’Impresa appaltatrice;
Impresa di Vigilanza inadempiente agli obblighi contrattuali:
per intempestiva attivazione al segnale di allarme, mancato avviso alla Polizia ed intempestivo invio sul posto di un vigilantes. Per tale circostanza, in seguito ad azione legale esercitata dal proprietario per il furto subito, i giudici, che si sono alternati nei vari gradi di giudizio, hanno attribuito la responsabilità alla Società di Vigilanza. Anche se con divergenza di giudizio sull’entità del risarcimento del danno reclamato dal danneggiato. Divergenza che veniva risolta con la sentenza n. 16195 del 30 Luglio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, che stabiliva la misura del risarcimento, in via equitativa, pari al valore dell’importo del contratto di vigilanza. In quanto il danneggiato non aveva “fornito la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell’inventario preciso di tutti i beni e preziosi esistenti nell’appartamento alla data del furto ed una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede“.
A cura del Prof. Brancato
Previste multe per chi apre o lascia aperto lo sportello del veicolo, provocando pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Un gesto, frequentemente compiuto sovrappensiero: spalancare lo sportello in modo repentino, senza accertarsi del sopraggiungere di persone o altri mezzi, potrebbe colpire o causare la caduta di ciclisti, motociclisti, persone in transito, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose, per evitare la collisione.
Capita spesso, infatti, che altri veicoli in transito impattino contro la portiera aperta, con le conseguenze del caso.
A tal proposito, l’Art. 157 del Codice della Strada stabilisce: “Divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Articolo, la cui non osservanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente e/o proprietario, ed una conseguente sanzione amministrativa del pagamento da 41 a 169 euro, oltre alla responsabilità per tutti i danni derivanti da un eventuale sinistro provocato dallo sportello auto aperto.
Anche se il proprietario del veicolo coinvolto, per il risarcimento, potrà rivalersi sull’’Assicurazione, in quanto la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e sia con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade“, come avvalorato dalla conclusione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n° 8620/2015, in relazione al concetto di circolazione stradale - ex art. 2054 del Codice Civile.
Qualora, poi, a provocare un incidente dovuto all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura sia un soggetto adulto trasportato, la Corte di Cassazione ( Sentenza n° 8216/2002) ha dichiarato che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato, corresponsabile del danno nei confronti del soggetto danneggiato, si realizza un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.
Considerato, però, che il terzo trasportato beneficia sì della disciplina dell’Assicurazione quale danneggiato, ma no quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della Responsabilità Civile che abbia risarcito il danno.
Il trasportato, oltre al conducente, risponde, inoltre, delle eventuali conseguenze penali inerenti ai danni imputabili all’incauto gesto.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 41/2016, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Art. 157, comma 7, del Codice della Strada),risponderà delle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose stradali ( 589-bis e 590-bisdel Codice Penale).
Ma, anche se la regola secondo cui la responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto,la stessa, eccezionalmente, non trova riscontro nel caso in cui tale condotta si verifichi mentre il mezzo trovasi incolonnato al semaforo o passaggio a livello. In quanto, in tale condizione, chi apre lo sportello può contare sul fatto che, con fila per semaforo rosso, nessuna auto o moto, se non violando il codice della strada, può effettuare il superamento dei mezzi incolonnati.In altri termini: l’effetto sorpresa dell’altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità nei confronti di chi ha aperto la portiera.
In ogni caso, prudenzialmente, è preferibile acquisire la sana abitudine di volgere lo sguardo verso gli specchietti retrovisori, prima di aprire lo sportello, onde evitare, comunque, spiacevoli sorprese e, probabilmente,subire anche pesanti conseguenze.
Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato