FraWeb.itOggi i cittadini di Marino sono stati chiamati alle urne per esprimere il loro parere sull’ubicazione del nuovo Ecocentro scegliendo uno dei quattro siti indicati dall’amministrazione comunale, potevano votare tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel comune di Marino, apponendo una croce o un segno su uno dei quattro siti contraddistinti dalle lettere; “A” zona Cava dei Selci, “B” zona via Nettunense, “C” zona Mazzamagna dopo la cantina sociale Gotto D’Oro e “D” zona Santa Maria delle Mole.
Alle ore 18,00 terminate le votazioni, si è proceduto allo spoglio delle schede con il seguente risultato:
Cittadini votanti 1.182
Sito “A” zona Cava dei Selci voti 391
Sito “B” zona via Nettunense voti 183
Sito “C” zona Mazzamagna voti 558
Sito “D” zona Santa Maria voti 43
Schede nulle 7
Pertanto a seguito della seguente votazione si evince che il nuovo sito per l’Ecocentro sarà quello contraddistinto dalla letera “C” zona Mazzamagna.
(754-0-0)
Premesso che un Eco-Centro ovvero isola ecologica, se gestita con diligenza, non è affatto una discarica, vedi gli innumerevoli esempi sparsi in ogni Comune Italiano, ma è l’elemento fondamentale senza cui è impossibile avviare una raccolta differenziata degna di questo nome.
Stabilito che una consultazione popolare é per antonomasia la massima espressione di democrazia diretta, di cui nessuno dovrebbe mettere in dubbio la validità ovvero considerarla una sorta di scarico di responsabilità, a questo proposito anzi auspichiamo un uso della consultazione popolare ancora più massiccio.
Invitiamo tutti i nostri Concittadini di Santa Maria delle Mole ad esprimere la propria opinione sull’argomento, scegliendo non sulla base emotiva di quanti semplificando, paventano disastri ecologici, ma analizzando attentamente tutti gli elementi oggettivi dei vari siti proposti, quali:
Inoltre un suggerimento all’Amministrazione, perché non prevedere una riduzione della TARI per gli abitanti che risiedono ad una determinata distanza dall’Eco-Centro?
Nel precedente articolo ho parlato della necessità di costruire una piattaforma su cui cominciare a costruire un dialogo tra le parti in questione. Da questo momento in poi vorrei fornire argomenti su cui questo dialogo potrebbe essere impegnato e cominciare a costruire qualcosa di pratico dopo le sollecitazioni teoriche di cui ho scritto finora
Già l’invito a realizzare una Commissione è, di fatto, l’invito a comunicare ed a discutere di atteggiamenti e di convinzioni indotte dai differenti modi vivere la nostra città nonché dalla ragionevole volontà di quanti vi sono nati e vi risiedono da molte generazioni, di difendere i loro usi, costumi e privilegi nei confronti delle pretese dei nuovi insediati nella pianura, che della loro storia non sembrano conoscere nemmeno i momenti più significativi e sono mossi da esigenze apparentemente disattente ed irrispettose delle tradizioni.
Il dialogo, quindi, come prima forma di comunicazione che dovrebbe portare almeno ad una reciproca comprensione ed alla comprensione delle reciproche esigenze nonché alla individuazione di interessi comuni, al punto di decidere di collaborare su percorsi di sviluppo del territorio che apportino benefici ad entrambe le parti in causa.
Ma non è solo questa la comunicazione cui mi riferisco.
Infatti, se guardiamo alla struttura del nostro territorio, possiamo osservare come sia diviso fisicamente da arterie di comunicazione ferroviarie e stradali che, mentre permettono collegamenti con il resto del mondo, costituiscono barriere molto limitanti nei confronti della circolazione di persone e merci interna al Comune. Una divisione fisica che contribuisce ad aumentare le distanze tra il Centro e le periferie. Ad esempio, con una circolazione più snella, i negozianti di tutta la città vedrebbero aumentare il loro territorio di influenza.
Allora uno dei primi progetti da proporre per lo sviluppo del territorio è quello relativo ad una riqualificazione delle vie di comunicazione interne al Comune. Lo sviluppo caotico dell’edilizia di questi ultimi decenni , l’assenza di strade di scorrimento esterne ai centri abitati, la mancanza di parcheggi e di zone di carico/scarico merci, l’immobilismo che ha portato a dedicare una quasi nulla attenzione all’impostazione ed alla realizzazione di progetti di sviluppo viario, hanno portato ad avere un traffico caotico, quasi impossibile in alcune ore della giornata.
Eppure gli antichi romani, nostri avi, hanno sempre tenuto in evidenza l’importanza delle vie di comunicazione nella gestione del loro immenso Impero. Riprendiamo questo insegnamento ed assumiamoci l’onere di impostare e realizzare un grande progetto di riqualificazione del territorio che, tramite la realizzazione di sottopassi e viadotti, renda meno problematiche le comunicazioni tra le varie parti che costituiscono il territorio della nostra città.
La facilità di comunicazione interna vista come un enorme impulso allo sviluppo di tutto il Comune.
A QUALI CONSEGUENZE SI VA INCONTRO PER L’OMESSA REVISIONE DELL’AUTO
La revisione dei veicoli, com’è noto, si prefigge di accertare sia le loro condizioni di sicurezza (Vedi, in particolare, l’efficienza: -dei dispositivi di frenatura; - dei pneumatici; - dell’impianto elettrico; - dello sterzo; e delle sospensioni ) per la circolazione e la silenziosità e sia che non producano emanazioni inquinanti superiori ai prescritti limiti.
Chi non ottempera a tale verifica contravviene all’Articolo 80, comma 14, del Codice della Strada, che recita: Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro.
Nei casi di omessa revisione per più di una volta, tale sanzione raddoppia ed, inoltre, viene annotato sul Documento di Circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’adempimento della revisione.
E qualora si accerti che si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si va incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro, seguita dalla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e nel caso si ripeta la violazione, addirittura, alla confisca del veicolo.
In seguito alla revisione del veicolo l’esito può essere espresso con le diciture:
A seconda della tipologia dei veicoli, dei tempi trascorsi dall’immatricolazione e del genere di verifica si ha la:
La revisione, tutti i veicoli, possono effettuarla presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, mentre, per quelli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 Kg, è possibile farla eseguire anche presso le officine private autorizzate.
I veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni e, se immatricolati dopo il 1 Gennaio 1960, possono effettuare la verifica anche presso Centri di Revisione privati, mentre, per quelli immatricolati precedentemente, bisogna rivolgersi solo agli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.
I mezzi storici, sul libretto dei quali è apposta la dicitura “veicolo di interesse storico e collezionistico“, sono catalogati come “Veicoli Atipici“ e come tale godono di un regime agevolato, rispetto quello ordinario.
In mancanza della certificazione storica il veicolo è tenuto a rispettare la normativa vigente inerente tutti i dispositivi tecnici e di sicurezza, quali: cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento.
Comunque, a prescindere dal doveroso rispetto della normativa che impone i tempi e le modalità di revisione, disporre di un mezzo perfettamente efficiente costituisce un requisito imprescindibile per la sicurezza personale ed altrui e per evitare che un oggetto così utile, per una evitabile trascuratezza, possa divenire causa di gravi e pregiudizievoli conseguenze sia di natura civile che penale.
Redatto dal Prof. Domenico Brancato
L’ultima legge di Bilancio (n° 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di “efficientamento energetico “, ivi compresa la spesa per l’acquisto e la sostituzione delle zanzariere rispondenti a determinate caratteristiche funzionali.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate precisa che per usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere, oltre a proteggere dalle zanzare ed insetti vari, dovranno assicurare la funzione di schermatura solare e rispettare i requisiti di trasmittanza termica U (Quantità di calore che viene scambiata da un determinato materiale che, indirettamente, corrisponde al suo grado di isolamento. Per cui più bassa è la trasmittanza termica e più un determinato materiale risulterà isolante ,ai fini della dispersione del calore durante l’inverno e del freddo durante l’estate). In quanto la scelta delle zanzariere con bassa trasmittanza assicura i seguenti vantaggi:
L’agevolazione per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - IRPEF - o dall’Imposta sul Reddito delle Società - IRES - ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza degli edifici esistenti volti al risparmio di energia ed al contenimento delle emissioni di anidride carbonica - CO2 -, deducibili della Certificazione Energetica (Attestato che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico ).
Per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione per le zanzariere è stata ridotta dal 65 al 50 % e per un tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare.
L’Azienda Nazionale Efficienza Energetica – ENEA – , a tal proposito, precisa che le spese per l’installazione delle zanzariere saranno detraibili a condizione che i dispositivi siano applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente e costruiti secondo le modalità previste dalla Comunità Europea. Ovvero siano dotati della marcatura CE ed abbiano un valore GTOT (parametrodel fattore solare relativo alla combinazione di vetro e dispositivo di schermatura) certificato non superiore a 0,35.
Nelle spese ammissibili sono comprese:
La Dichiarazione di Detrazione va inoltrata, per via telematica,all’ENEA, andando sul sito:https://finanziaria2018.enea.it/, registrandosi, inserendo negli appositi schemi, i dati anagrafici e tecnici richiesti, selezionando il tipo di interventoed allegando la documentazione di seguito descritta:
Data la specificità e l’entità dell’elencata documentazione, l’ENEA, per evitare di incorrere in errori ed omissioni che potrebbero determinare la mancata concessione della detrazione, consiglia ai potenziali fruitori di affidarsi, per gli espletamenti burocratici e l’esecuzione dei lavori, all’operato di qualificati esperti del settore.
Al fine di estendere, poi, l’utilità delle informazioni espresse nella presente nota, si precisa che le modalità riportate per l’accesso all’agevolazione per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, sono valide anche per le:
Articolo redatto dal Prof Domenico Brancato
(1.165-0-0)
SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO: DAL 20 FEBBRAIO BONUS E RIMBORSI
Può accedere al bonus, nei limiti di un solo seggiolino per ogni Bambino, un Genitore soltanto o chi esercita la responsabilità genitoriale. Così, ad esempio, rimangono esclusi dall’agevolazioni i seggiolini da applicare sull’auto di altre persone della famiglia (ad esempio i Nonni), che dovranno essere acquistati senza sconto e posizionati, come per i Genitori, entro il 6 Marzo (in seguito all’ approvazione di un emendamento della Legge fiscale n. 124 del 26/10/2019, finalizzato al rinvio della applicazione delle sanzioni, formalmente in vigore dal 7/11/2019, riguardanti la violazione dell’art, 172, c.1-bis, del Codice della Strada, in tema di seggiolini antiabbandono). Data in cui entrerà in vigore la sanzione da euro 83 a 333 (che si riducono a 58 e 100 euro, se il pagamento avviene entro cinque giorni) e la decurtazione di 5 punti dalla patente, come previsto dall’articolo 1 della Legge n. 117 dell’1/10/2018. Se poi si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una nota del 28/1/2020, ha stabilito che per ottenere il bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono sarà necessario registrarsi sulla piattaforma informatica sul sito dello stesso Ministero: www.mit.gov.it, a partire dal 20 Febbraio 2020. Per registrarsi è necessario avere un’identità digitale (lo Spid: Sistema Pubblico di identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, tramite un’unica coppia utente, cioè nome Utente e Password). Dopo la registrazione si devono inserire il nome, il cognome e il codice fiscale del bambino per cui viene acquistato il dispositivo. Seguirà una verifica sull’identità e la compilazione di un modulo, da parte del Genitore o di chi per lui, per dichiarare in quale veste si occupa del Bambino per il quale acquistare il seggiolino.
Una volta registratosi tra i beneficiari, diventa attiva, per l’utente, l’area riservatagli nella piattaforma che eroga il contributo. Dove, contemporaneamente, dovrebbe comparire il bonus spesa utilizzabile presso i venditori registrati nella piattaforma.
I buoni vengono generati seguendo l’ordine della registrazione, per cui è preferibile registrarsi il più presto possibile, onde evitare di rimanere esclusi dai destinatari del contributo. Anche se l’importo stanziato dal Governo per i soggetti interessati al contributo o rimborso è di 15,1 e di 5 milioni di euro, rispettivamente, per il 2019 e coprire il 2020. E considerato chei fondi assegnati per lo scorso anno sono rimasti pressoché inutilizzati (visto che soltanto il 10 % dei genitori ha acquistato il seggiolino), quanto non speso, presumibilmente, sarà destinato ad incrementare l’importo stabilito per il corrente anno. Pertanto, l’ammontare complessivo della somma a disposizione, pur non potendo coprire la totalità delle richieste relative ai circa 1.860.000 bambini di età inferiore ai 4 anni, residenti in Italia, dovrebbe essere sufficiente a contribuire ad incentivare l’installazione dell’apposito seggiolino salva –bebè con dispositivo di allarme, su una notevole quantità di auto destinate ad accogliere i Baby trasportati.
Ivi compreso chi ha comprato il dispositivo prima del 20 Febbraio. In tal caso però occorre presentare, entro 60 giorni dall’attivazione di quest’ultima (20 Febbraio 2020) una richiesta, sulla piattaforma, comprendente l’indicazione dell’IBAN del conto corrente bancario su cui si desidera che venga accreditato il rimborso. Richiesta alla quale va inoltre allegatacopia dello scontrino fiscale o della fattura di acquisto, con specificato il tipo di acquisto effettuato. Altrimenti l’acquirente dovrà compilare un Modello in cui dichiara, sotto la sua responsabilità, che ha speso la cifra riportata nella ricevuta per un dispositivo antiabbandono.
Le riportate informazioni, affinché la fruizione del menzionato Bonus possa influire sensibilmente ad impedire il verificarsi di ulteriori strazianti disgrazie,imputabili all’abbandono di Bimbi in auto ed evitare che i malcapitati, responsabili dell’accaduto, oltre a subire i conseguenti indelebili e tormentosi sensi di colpa, incorrano nella violazione dell’articolo 591 del Codice penale, che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Pena che viene elevata da 1 a 6 e da 3 a 8 anni, rispettivamente, nei casi in cui il bambino abbandonato vada incontro a lesioni personali o alla morte.
Informiamo i cittadini che il cimitero comunale resterà chiuso al pubblico per inagibilità al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone, fino al ripristino delle normali condizioni climitache.
Avviso del comune di Marino.
La Nostra Voce