SOSTIENI SANTA MARIA DELLE MOLEVinItaly a Verona
Nel corso dei secoli l’economia della nostra città ha ricevuto un notevole contributo da parte della coltivazione dell’uva e della produzione di vini.
Prova ne sia l’entusiasmo, la cura e l’attenzione che vengono dedicate all’organizzazione della Sagra dell’uva che rinnova i fasti di una rappresentazione profana in onore di Bacco e che richiama da sempre molti visitatori e turisti
A mio avviso, oltre alla gioia di vivere la Sagra dell’uva con tutto l’entusiasmo possibile, è importante considerare quelle Aziende che, producendo vini di elevatissima qualità, contribuiscono a mantenere alto il prestigio di Marino come ‘Città del vino’.
La Regione Lazio, come appare evidente dai due allegati a questa nota, considera molto importante la partecipazione delle aziende laziali a questo evento e lo promuove con la dovuta enfasi
E’ per questo che intendo segnalare la presenza di Aziende residenti nel nostro territorio e nelle sue vicinanze, tra le più importanti Aziende Regionali produttrici di vini ad una delle più conosciute manifestazioni italiane che propone eventi, degustazioni e convegni in cui l’ospite d’onore è il vino.
E, qualora non fosse già previsto, auspicherei una presenza ufficiale della nostra Amministrazione Comunale a supporto delle Aziende produttrici che già tanti premi e riconoscimenti hanno ottenuto nel loro campo. Intervento che potrebbe portare ad incentivare una sempre maggiore presenza in eventi di questa rilevanza.
Ed ho una proposta da fare: “Lavorare per realizzare un evento parallelo che consenta alle Aziende del Territorio di essere parte integrante della Sagra dell’uva mettendo a disposizione dei visitatori i loro impianti, le loro strutture e le loro esperienze”
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Previste multe per chi apre o lascia aperto lo sportello del veicolo, provocando pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Un gesto, frequentemente compiuto sovrappensiero: spalancare lo sportello in modo repentino, senza accertarsi del sopraggiungere di persone o altri mezzi, potrebbe colpire o causare la caduta di ciclisti, motociclisti, persone in transito, oppure costringere altri mezzi a manovre pericolose, per evitare la collisione.
Capita spesso, infatti, che altri veicoli in transito impattino contro la portiera aperta, con le conseguenze del caso.
A tal proposito, l’Art. 157 del Codice della Strada stabilisce: “Divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Articolo, la cui non osservanza comporta una presunzione di responsabilità a carico del conducente e/o proprietario, ed una conseguente sanzione amministrativa del pagamento da 41 a 169 euro, oltre alla responsabilità per tutti i danni derivanti da un eventuale sinistro provocato dallo sportello auto aperto.
Anche se il proprietario del veicolo coinvolto, per il risarcimento, potrà rivalersi sull’’Assicurazione, in quanto la polizza RC auto non regolamenta soltanto i danni provocati dalla circolazione dei veicoli, ma “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e sia con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade“, come avvalorato dalla conclusione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresse nella sentenza n° 8620/2015, in relazione al concetto di circolazione stradale - ex art. 2054 del Codice Civile.
Qualora, poi, a provocare un incidente dovuto all’improvvisa apertura della portiera dell’autovettura sia un soggetto adulto trasportato, la Corte di Cassazione ( Sentenza n° 8216/2002) ha dichiarato che tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato, corresponsabile del danno nei confronti del soggetto danneggiato, si realizza un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio.
Considerato, però, che il terzo trasportato beneficia sì della disciplina dell’Assicurazione quale danneggiato, ma no quale danneggiante, nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della Responsabilità Civile che abbia risarcito il danno.
Il trasportato, oltre al conducente, risponde, inoltre, delle eventuali conseguenze penali inerenti ai danni imputabili all’incauto gesto.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 41/2016, chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime, oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Art. 157, comma 7, del Codice della Strada),risponderà delle ipotesi dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose stradali ( 589-bis e 590-bisdel Codice Penale).
Ma, anche se la regola secondo cui la responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello dell’auto,la stessa, eccezionalmente, non trova riscontro nel caso in cui tale condotta si verifichi mentre il mezzo trovasi incolonnato al semaforo o passaggio a livello. In quanto, in tale condizione, chi apre lo sportello può contare sul fatto che, con fila per semaforo rosso, nessuna auto o moto, se non violando il codice della strada, può effettuare il superamento dei mezzi incolonnati.In altri termini: l’effetto sorpresa dell’altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità nei confronti di chi ha aperto la portiera.
In ogni caso, prudenzialmente, è preferibile acquisire la sana abitudine di volgere lo sguardo verso gli specchietti retrovisori, prima di aprire lo sportello, onde evitare, comunque, spiacevoli sorprese e, probabilmente,subire anche pesanti conseguenze.
Articolo redatto dal Professor Domenico Brancato
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Viste le condizioni meteo, il Sindaco Colizza ha prolungato l'ordinanza di chiusura delle scuole.
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Il 3 dicembre 2019, lezioni di Coding e Robotica presso l’Istituto Comprensivo Primo Levi di Marino per diffondere le materie STEAM e creare una scuola digitale
Il Coding, così come la filosofia, consentono di accrescere nei ragazzi il pensiero computazionale educando ad un approccio critico dei problemi, che consiste nello scomporre un processo decisionale complesso in componenti più piccoli e più facili da affrontare. I ragazzi divertendosi imparano così a sviluppare i processi mentali logico-creativo e ad attivare strategie mentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nella Vulcano - Manager di NTT DATA e docente del progetto gratuito NTT DATA – Coding nelle scuole, che a partire dal 2016 ha visto circa 100 dipendenti NTT DATA impegnati nell’erogazione di laboratori di informatica, il 03 dicembre 2019 ha appassionato i ragazzi di due classi dell’I. C. Primo Levi di Marino in una sessione interattiva volta a diffondere nei ragazzi i principi della programmazione, le logiche del problem solving attraverso la creazione di un divertente videogioco.
NTT DATA Italia
NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La nostra missione è creare valore per i nostri clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, 118.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT DATA è presente in Italia con oltre 3000 dipendenti e 8 sedi: Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza.
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Se siete in procinto di iniziare una ristrutturazione o se accanto al vostro appartamento sono in atto lavori o vengono prodotti rumori provenienti da: volume eccessivamente alto del televisore o dello stereo, giochi dei bambini, zoccoli calzati durante le faccende domestiche, segnali di allarme e da apparecchiature varie, che vi tolgono o interrompono il sonno di notte e il riposo di giorno, ecco tutto quello che dovete sapere per rispettare e far rispettare la legge in proposito.
In un condominio per eseguire dei lavori in casa è proibito provocare rumori molesti dalle ore 20 alle 8 e dalle 13 alle 16 dei giorni lavorativi e mezza giornata nel caso delle giornate festive.
Il Codice Civile, però, stabilisce che ogni condominio nel suo regolamento può fissare divieti, limiti, orari e modalità dei lavori e comportamenti all’interno dello stabile.
Nel caso in cui il condominio abbia meno di 10 condomini e non abbia l’obbligo di adottare un regolamento condominiale , vale la normativa adottata dai Comuni di residenza. I cui regolamenti, in genere, stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti ai vicini di casa dalla 22 di sera alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.
Ma come procedere qualora, nonostante gli amichevoli avvertimenti di disturbo, i rumori molesti persistano:
In ogni caso, affinché esistano i presupposti per fare ricorso ai Vigili, all’Amministratore o addirittura al Tribunale, i rumori molesti non devono essere percepiti da un unico vocino, ma da una collettività.
Nel Comune di Marino, in particolare, in riferimento alle più frequenti cause di screzi e dispute giudiziarie imputabili alla produzione di rumori molesti, il Regolamento per la tutela della quiete pubblica e privata, in sintesi, prevede per:
Le Disposizioni Generali: il divieto di qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:
Le Attività Produttive: - Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie ai vicini; - Nell’uso di attrezzi, macchine e dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:
Attività Agricole e di Giardinaggio: - Tali attività, a qualunque titolo esercitate, devono essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli ( es. uso di atomizzatori o irroratrici in caso di vento ); - Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri, sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 9 fino alle ore 13,30 e dalle 17,00 alle 20.00, nelle aree che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.
Attività in Locali di Pubblico Interesse: - I titolari di esercizi di pubblico spettacolo o di trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, di sale pubbliche di biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché sale da ballo, palestre e circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere percepiti all’esterno tra le ore 23 e le ore 8. Ai titolari medesimi è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Attività Sportive e di Gioco: La pratica di attività sportive e giochi all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è ammessa di regola, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune, dalle ore 8 alle ore 22.
Produzioni Vocali e Strumentali: - I concerti all’aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00; - Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche piazze, vie e all’interno o in vicinanza dell’abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica; - L’uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici: strade, giardini, parchi, piazze, ecc;
Utilizzo di Prodotti Pirotecnici: E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, nonché l’accensione non autorizzata di fuochi artificiali entro un raggio di 200 metri da: asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, pubblici Uffici, ricoveri di animali ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
Emissioni Sonore Prodotte in AUTOVEICOLI: L’emissione sonora generata dall’uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque da qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei medesimi.
Emissioni Sonore Prodotte in Abitazioni: - Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, tranne che per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8 e dopo le 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le 20; - Le apparecchiature di uso domestico: lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc. che producono rumore o vibrazioni, non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le 22; - L’uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene usato; - E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate a motore, a meno che trattasi di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
Dispositivi Acustici di Avviso: É vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dei luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini; - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle prescrizioni vigenti e devono provvedere a disattivarlo tempestivamente. In mancanza di tale adempimento, in caso di persistenza dell’allarme in prossimità di abitazioni, il veicolo può essere soggetto a rimozione. L’obbligo di tempestiva disattivazione vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile dall’esterno non sia inferiore a trenta minuti, sia in caso di segnale continuo che intermittente.
Animali: I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili e giardini devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specie durante la notte. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario la violazione delle anzidette disposizioni, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Provvedimenti: Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata; - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell’Amministrazione Comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del già citato art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.
Insomma, il complesso delle summenzionate norme e raccomandazioni, non sono altro che comportamenti suggeriti dal comune “buonsenso” (Capacità naturale, istintiva di giudicare conformemente ad una regola o ad un principio di correttezza o di giustizia ed onesta). Buon senso che spesso viene annullato o reso carente, da impulsivo egoismo o da insufficiente dote di senso civico o dalla mancata conoscenza di specifiche norme. Norme che chi scrive ha cercato di riassumere nella presente nota, onde contribuire a prevenire l’insorgenza o promuovere la conciliazione di condizione di conflittualità che’ certamente implicano, inevitabilmente, snervanti disagi morali, aggravate, in alcuni casi, da non trascurabili oneri economici. Il tutto, frequentemente, conseguenza di ostinate banali ripicche che, però, inasprendo i rapporti interpersonali, complicando ulteriormente la già non tranquilla esistenza.
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La Nostra Voce