Poiché in funzione delle caratteristiche dell’assetto urbanistico del territorio comunale e, in particolare, di parecchie zone delle Frazioni, si suppone che molti concittadini siano interessati all’argomento, si ritiene opportuno estendere l’informazione relativa ai contenuti dell’Ordinanza n° 107 del 22 Marzo c.a. emessa, al riguardo, dal Sindaco della città di Marino, che:
CONSTATATO:
E CONSIDERATO:
ORDINA
ai detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade ad uso pubblico di qualsiasi categoria, entro il termine perentorio di 45 giorni ( cioè entro il 5 Maggio p.v.) di effettuare:
e DISPONE
che il Comandante del Corpo di Polizia Locale, vigili sull’osservanza del presente atto con l’ausilio degli Agenti impegnati sul territorio, affinché in caso di riscontato inadempimento, entro il termine indicato, si adoperi, senza ulteriore comunicazione, a far eseguirei necessari lavori omessi dai proprietari o conduttori dei terreni interessati, con successivo loro addebito delle spese sostenute, addizionate dell’applicazione della prevista sanzione di legge ( da 168 a 674 euro ) e di eventuali azioni penali per danni causati a terzi.
Articolo redatto dal Prof Domenico Brancato
L’INPS, con Circolare n. 94 del 31 Maggio 2017, aveva posto al 31 Dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici e per segnalare l’eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Conseguentemente, dopo quella data, non sarebbe stato più possibile effettuare modifiche ed integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi riferiti a periodi antecedenti al 2012.
Disposizione che, soprattutto tra gli Insegnanti, aveva suscitato numerose perplessità, poiché, dopo il passaggio della gestione contributiva dall’ INPDAP all’INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano. Una situazione non trascurabile, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.
Tutto questo ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori che è stato recepito da gran parte delle Associazioni di categoria, in sintonia con iniziative anche di altre sigle che, insieme alla incisiva presa di posizione del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali – Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (DIPPA FLP) espressa all’interno del Notiziario FLP N. 17 DEL 6.10.2017, hanno contribuito ad indurre l’INPS a tornare indietro sulle sue decisioni con l’emanazione di una nuova Circolare: la n. 169 del 15 novembre 2017.
Circolare con la quale l’INPS ribadisce, da un lato, l’estensione alle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto per le Aziende private in termini di prescrizioni dei contributi non versati, che scende, ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini ), da 10 a 5 anni ; dall’altro, invece, afferma che si deve tener conto, ai fini pensionistici, dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi, nei confronti dei quali inserisce, però, la seguente distinzione, riguardante gli effetti del mancato versamento dei contributi , tra le Casse Pensioni:
Per le prime , in assenza di versamento della contribuzione per il decorso termine di prescrizione quinquennale “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” Riferimento normativo: Comma 1 Art. 31 L. 610/1952 ed ex articolo 13 della Legge. n. 1338/1962.
Pertanto, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali Casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Cosicché, l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.
Disposizione, che invece, non può essere estesa ed applicata alla Cassa CPI, per la quale, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati, sia ai fini dell’entità che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia. In quanto, decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione (Art.3, comma 9, della L. N. 335/1995 ), anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento, in via spontanea, da parte del debitore (In questo caso le Amministrazioni Pubbliche comprese nella CPI).
Comunque, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro può chiedere all’INPS di costituire una Rendita Vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all’Assicurazione Obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Lo stesso datore di lavoro può esercitare tale facoltà a condizione che esibisca all’INPS dei documenti di data certa, dai quali si possa evincere l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, nel caso non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della Rendita Vitalizia (per mancanza di atti certi inerenti al suo rapporto di lavoro), può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione ( Art. 13 L.n. 1338/1962 ).
Alla luce delle precisazioni sopra esposte la FLP ritiene non più urgente l’invio di eventuali diffide, essendo stata, come in precedenza precisato, rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 Gennaio 2019, ed essendo stata comunque garantita, a prescindere dai suddetti termini, la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblico. In tal modo garantendo a tutti i lavoratori del pubblico impiego il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato.
Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare ad ogni lavoratore, viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le Casse di appartenenza sopra citate, ed avendo tutto il prossimo anno a disposizione, di accertarsi, presso il proprio Ufficio o Ente, dell’esistenza dei periodi lavorativi ( in particolare quelli svolti in regime privatistico , e della copertura o scopertura dei relativi contributi) e di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima dell’ 1 Gennaio m2018, data di decorrenza della Circolare n. 94/2017.
A tal proposito, si informa che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere direttamente sul portale internet per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, non appena renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale (attualmente inutilizzabile per problematiche organizzative interne all’Istituto).
Intanto, in attesa di poter fruire del descritto canale informativo, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS che consentono solo richieste “on line,” si invitano i dipendenti delle citate Amministrazioni che dispongono di un dispositivo informatico, a richiedere urgentemente on line, oppure (presentando il documento d’identità) presso la sede INPS di appartenenza ‘, il “PIN Dispositivo”, che, in quest’ultima modalità, verrà rilasciato in giornata.
Una volta ottenuto il Pin, accedere nel sito dell’INPS ( www.inps.it ) alla procedura “ Estratto conto contributivo “e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie (periodi mancanti) accedere alla procedura RVA (Revisione posizione Assicurativa ) per richiedere la correzione della posizione.
Per l’effettuazione di quest’ultima procedura, che interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla Circolare INPS, ci si può rivolgere anche ad un Patronato.
Comunque, per tutti coloro che dovessero incontrare difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli Estratti Conto contributivi, che per la successiva procedura di comunicazione/aggiornamento all’INPS, al quale si prevede si possa accedere, in seguito ad una specifica comunicazione ufficiale, dopo la prima metà di Gennaio prossimo venturo.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
Constatato che la guida in stato di ebbrezza è la causa più ricorrente che sistematicamente, ogni week-end ed in occasione di festività, costituisce, per numerosi Giovani, il drammatico epilogo di una nottata di illusorio divertimento; si considera opportuno riepilogare le norme che stabiliscono i limiti di consumo di alcol ammessi prima di mettersi alla guida di un veicolo in condizioni fisiche adeguate per una conduzione vigile e responsabile, e per evitare di incorrere nelle inasprite sanzioni amministrative e penali previsti dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Articoli che stabiliscono rispettivamente: il divieto di guida in stato di ebbrezza derivante dal consumo di bevande alcoliche e le sanzioni di seguito descritte per:
- riscontro di tasso alcolemico:
· da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l) di sangue: sanzione amministrativa minima di 532 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
· da 0,8 a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di euro 800, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 a 12 mesi;
· superiore a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di 1.550 euro, arresto fino a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi;
· superiore a 1,5 g/l con reiterazione (ripetizione) nell’arco di 2 anni e di 3 anni per i conducenti di cui all’art. 186 bis (cioè di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati:
coloro che hanno conseguito la patente A2, A, B1, e B da meno di 3 anni, e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose):
revoca della patente, per casi considerati particolarmente gravi dal legislatore;
· superiore a 1,5 g/l, per violazione a cui sia conseguita un sinistro stradale: revoca della patente;
· superiore a 1,5 g/l, per violazione da parte di guidatori professionali di mezzi pesanti: revoca della patente;
- rifiuto di sottoporsi all’alcol test:
· applicazione delle sanzioni come per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g./l;
· ed in caso di reiterato rifiuto nell’arco di 2 anni: revoca della patente di guida;
- guida in stato di ebrezza e sinistri stradali:
· raddoppio delle sanzioni fin qui elencate, fermo amministrativo del veicolo;
per 180 giorni e confisca (Requisizione da parte dello Stato di un bene connesso all’attuazione di un reato) del veicolo, se di proprietà del conducente;
· e revoca della patente, se il sinistro è provocato da conducente con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l;
- I neopatentati:
· aumento di 1/3 delle sanzioni (sia in relazione all’ammontare di quelle pecuniarie, che alla durata delle pene detentive e della sospensione della patente), se la violazione è commessa da soggetti di cui al richiamato art. 186 bis. Categorie di conducenti, quest’ultimi, ai quali, inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa minima di euro 164, anche se il valore del tasso alcolemico risulta essere inferiore a 0,5 g/l;
- violazioni commesse in orari notturni, compresi fra le 22,00 e le 7,00:
· aumento di 1/3 o della metà delle sanzioni, se trattasi di conducenti di cui all’art. 186 bis.
Inoltre, la violazione delle citate norme ha conseguenze anche sulla patente dei trasgressori, per effetto della decurtazione di punti:
· 10 per tutte le violazioni di cui sopra;
· 20 nel caso il soggetto trovato ubriaco sia un neopatentato;
· 5 se la violazione è commessa dai conducenti di cui all’art. 186 bis, se il tasso alcolemico risulti inferiore a 0,5 g/l.
Gli aumenti di sanzioni sopra riportati vorrebbero costituire un deterrente per cercare di impedire che un utilissimo mezzo destinato a favorire il conseguimento di obiettivi operativi e soprattutto ricreativi, si trasformi in un congegno causa di morte o di invalidanti menomazioni e, bene che vada, in compromettenti conseguenze morali, oltre che amministrative, penali ed economiche.
Comunque si ritiene che, a prescindere dalle non trascurabili intenzioni di contenimento delle violazioni tramite le sanzioni, quel che dovrebbe prevalere, particolarmente nei Giovani, è il “buon senso“ ed il “senso di responsabilità“. Sentimenti che dovrebbero anteporre la propensione verso le migliori prospettive di vita e per tutto ciò che può promuovere edificanti e sane emozioni, alla ricorrente tendenza a condividere fatue pregiudizievoli ebbrezze che, nell’immediatezza, alterano sensibilmente o annullano le facoltà mentali e fisiche e nel tempo, procurano non sottovalutabili effetti patologici.
Se poi si è proprio convinti che non esistano alternative di “divertimento” altrettanto appaganti di quelli derivanti dall’eccesso del consumo di alcol o di altre sostanze che offuscano la mente, si abbia almeno, in simili circostanze, l’accortezza di organizzare, in anticipo, rientri a casa con mezzi e conducenti esenti dall’influenza di tali sostanze, per scongiurare il pericolo di esporre la propria preziosa, unica, vita e quella degli immancabili trasportati a probabili gravi rischi.
Articolo del Prof. Domenico Brancato
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