L’INPS, con Circolare n. 94 del 31 Maggio 2017, aveva posto al 31 Dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici e per segnalare l’eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Conseguentemente, dopo quella data, non sarebbe stato più possibile effettuare modifiche ed integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi riferiti a periodi antecedenti al 2012.
Disposizione che, soprattutto tra gli Insegnanti, aveva suscitato numerose perplessità, poiché, dopo il passaggio della gestione contributiva dall’ INPDAP all’INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano. Una situazione non trascurabile, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.
Tutto questo ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori che è stato recepito da gran parte delle Associazioni di categoria, in sintonia con iniziative anche di altre sigle che, insieme alla incisiva presa di posizione del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali – Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (DIPPA FLP) espressa all’interno del Notiziario FLP N. 17 DEL 6.10.2017, hanno contribuito ad indurre l’INPS a tornare indietro sulle sue decisioni con l’emanazione di una nuova Circolare: la n. 169 del 15 novembre 2017.
Circolare con la quale l’INPS ribadisce, da un lato, l’estensione alle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto per le Aziende private in termini di prescrizioni dei contributi non versati, che scende, ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini ), da 10 a 5 anni ; dall’altro, invece, afferma che si deve tener conto, ai fini pensionistici, dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi, nei confronti dei quali inserisce, però, la seguente distinzione, riguardante gli effetti del mancato versamento dei contributi , tra le Casse Pensioni:
Per le prime , in assenza di versamento della contribuzione per il decorso termine di prescrizione quinquennale “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” Riferimento normativo: Comma 1 Art. 31 L. 610/1952 ed ex articolo 13 della Legge. n. 1338/1962.
Pertanto, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali Casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Cosicché, l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.
Disposizione, che invece, non può essere estesa ed applicata alla Cassa CPI, per la quale, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati, sia ai fini dell’entità che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia. In quanto, decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione (Art.3, comma 9, della L. N. 335/1995 ), anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento, in via spontanea, da parte del debitore (In questo caso le Amministrazioni Pubbliche comprese nella CPI).
Comunque, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro può chiedere all’INPS di costituire una Rendita Vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all’Assicurazione Obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Lo stesso datore di lavoro può esercitare tale facoltà a condizione che esibisca all’INPS dei documenti di data certa, dai quali si possa evincere l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, nel caso non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della Rendita Vitalizia (per mancanza di atti certi inerenti al suo rapporto di lavoro), può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione ( Art. 13 L.n. 1338/1962 ).
Alla luce delle precisazioni sopra esposte la FLP ritiene non più urgente l’invio di eventuali diffide, essendo stata, come in precedenza precisato, rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 Gennaio 2019, ed essendo stata comunque garantita, a prescindere dai suddetti termini, la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblico. In tal modo garantendo a tutti i lavoratori del pubblico impiego il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato.
Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare ad ogni lavoratore, viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le Casse di appartenenza sopra citate, ed avendo tutto il prossimo anno a disposizione, di accertarsi, presso il proprio Ufficio o Ente, dell’esistenza dei periodi lavorativi ( in particolare quelli svolti in regime privatistico , e della copertura o scopertura dei relativi contributi) e di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima dell’ 1 Gennaio m2018, data di decorrenza della Circolare n. 94/2017.
A tal proposito, si informa che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere direttamente sul portale internet per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, non appena renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale (attualmente inutilizzabile per problematiche organizzative interne all’Istituto).
Intanto, in attesa di poter fruire del descritto canale informativo, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS che consentono solo richieste “on line,” si invitano i dipendenti delle citate Amministrazioni che dispongono di un dispositivo informatico, a richiedere urgentemente on line, oppure (presentando il documento d’identità) presso la sede INPS di appartenenza ‘, il “PIN Dispositivo”, che, in quest’ultima modalità, verrà rilasciato in giornata.
Una volta ottenuto il Pin, accedere nel sito dell’INPS ( www.inps.it ) alla procedura “ Estratto conto contributivo “e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie (periodi mancanti) accedere alla procedura RVA (Revisione posizione Assicurativa ) per richiedere la correzione della posizione.
Per l’effettuazione di quest’ultima procedura, che interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla Circolare INPS, ci si può rivolgere anche ad un Patronato.
Comunque, per tutti coloro che dovessero incontrare difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli Estratti Conto contributivi, che per la successiva procedura di comunicazione/aggiornamento all’INPS, al quale si prevede si possa accedere, in seguito ad una specifica comunicazione ufficiale, dopo la prima metà di Gennaio prossimo venturo.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
A Frascati, alla Sala degli Specchi (Comune)
Sabato 6 aprile 2019, alle ore 18
La giornalista Eleonora Persichetti presenta il suo primo romanzo
"Raccomandata semplice", come sapete, è il primo romanzo della giornalista Eleonora Persichetti, edito da Lettere animate. La terza tappa del tour di presentazione sarà il 6 aprile 2019, in una bellissima location: la Sala degli Specchi, al comune di Frascati.
Come in tutte le tappe, ci sarà una commistione di arti, scrittura, pittura, musica, recitazione, per realizzare una piacevole performance e perché crediamo fermamente che la forza della cultura risieda in una visione d’insieme dei vari saperi.
In questa occasione, oltre a raccontare come, dove e perché è nato questo libro, della dedica alla sua dolce nonna, l’autrice parlerà delle forti emozioni e dei drammatici conflitti che vive una ragazza che scopre di essere stata adottata, Adele; del suo viaggio a Tenerife e il pensiero del mare colorerà queste calde giornate di Primavera.
Insieme a lei: Debora Esposto, giornalista de La Voce dei Castelli, con la quale dialogherò; il consigliere e moderatore della serata, Mirko Fiasco; Cristoforo Russo, collega e pittore, che illustrerà alcune delle sue opere in linea con le tematiche del romanzo, tra cui la tela "Anna in vista", ispirata ad Adele; il pittore Vito Lolli dell’Accademia Castrimeniense.
Ci saranno delle letture di brani tratti dal romanzo, una poesia e altre sorprese. Interverranno e faranno gli onori di casa, il Sindaco, Roberto Mastrosanti, il Presidente del Consiglio Comunale, Franco D'Uffizi, l’Assessore alla Cultura, Emanuela Bruni.
Ci sarà un omaggio anche alla piccola Anna Frank, alla quale devo forza, coraggio e positività.
Si parlerà anche d’amore e di amicizia, di sentimenti. L’autrice risponderà a tutte le vostre domande e firmerà una ad una le copie che acquisterete in loco.
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Bisognerebbe non conoscerlo mai, l’amore.
Continuare a sperarci, ma che non venisse mai.
C. Cassola
La Redazione
La legge le consente, a determinate condizioni
In seguito alla registrazione di crescenti incresciosi eventi di cronaca, si è sempre più diffusa la vendita di spray al peperoncino antiaggressione che, in alcuni Comuni ,sono stati offerti gratuitamente alla popolazione e forniti in dotazione alla Polizia Municipale, per essere utilizzati come mezzi di autodifesa.
Sia la pistola che lo spray a base di peperoncino, sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011, recante il Regolamento degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin Capsicum, prive di attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8624/2018, ha confermato che la detenzione e l’uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituiscono reato e che una bomboletta spray o pistola, sempre al peperoncino, non può considerarsi né un’arma non comune da sparo e neppure un’arma chimica, e pertanto viene consentito il libero porto, ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale.
Ovviamente, sempre che, sia le bombolette che le cariche per pistole, risultino conformi alle seguenti caratteristiche e disposizioni:
- contenuto della miscela di liquido irritante non superiore a 20 ml ( oltre tale quantitativo diventa uno strumento di aggressione e non di legittima difesa );
- percentuale di oleoresin capsicum non superiore al 10 %, con concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi fino al 2,5 %;
- gittata non superare ai 3 metri;
- capsicina non superiore ai 2.000.000 di piccantezza della scala Scoville, che attribuisce alla stessa, allo stato puro, un valore di 16.000.000 ( limitazione imposta affinché l’irritazione provocata dallo spray sia temporanea e non pericolosa );
- miscela non contenente sostanze infiammabili e tossiche o agenti aggressivi chimici, con effetti lacrimogeni e paralizzanti;
- siano dotati di sicurezza contro l’attivazione accidentale ( anche perché per un utilizzo ingiustificato si rischia la contestazione per eccesso di legittima difesa e lesioni personali );
- divieto di vendita ai minori di 16 anni.
Gli effetti dello spray, della durata dai 20 ai 60 minuti ( tempo sufficiente per allontanarsi dall’aggressore e chiedere aiuto ) sono di natura infiammatoria su naso, occhi, pelle e mucose, con manifestazioni immediate di tosse, spasmi, bruciore, nausea, lacrimazione, gonfiore alla gola, fuoriuscita di abbondante muco nasale, disorientamento ed irritazione.
I dispositivi, nelle varie versioni, sono acquistabili, al prezzo indicativo di 15 – 30 e 50 - 90 euro, a seconda se trattasi di bombolette o pistole, nei negozi specializzati: armerie, ferramenta, tabaccherie e, dal 2011, anche farmacie e supermercati o ( per chi ha dimestichezza con l’uso di internet ) tramite i siti di vendita online, che offrono un’ampia gamma di prodotti, ivi compresa la penna spray antiaggressione, che presenta il vantaggio di poter essere tenuta a portata di mano, senza destare sospetti.
Comunque è sempre consigliabile optare per shop che garantiscono prodotti di qualità a prezzi contenuti.
Intanto, per agevolare i potenziali acquirenti a compiere una scelta più oculata, si ritiene utile riportare alcune informazioni sulle fondamentali differenze di funzionamento e di prestazioni fra le bombolette spray e le pistole al peperoncino:
- Il getto gel nebulizzato, lungo circa 3 metri, è preciso e diretto solo al bersaglio ad una velocità da 180 a 350 Km/h;
- L’effetto prolungato, non letale, mette KO l’aggressore per 40-60 minuti;
- si possono usare in ambienti interni od esterni, a tutte le temperature ed in qualsiasi condizione meteorologica (pioggia, vento, ecc);
- la carica di innesco non è a pressione gassosa, ma pirotecnica (tipo di esplosivo composto da polvere pirica ed altri elementi chimici), pertanto rimane funzionante nel tempo, con immutata efficacia;
-la loro forma si adatta meglio alla mano, consentendo una presa più facile e sicura ed un’estrazione più rapida;
- funzionano in ogni posizione.
Per entrambi i dispositivi, però, considerata l’ imprevedibilità delle necessità del loro impiego, occorre acquisire un’adeguata destrezza nel maneggiarli, per essere in grado di usarli in modo rapido, efficace e sicuro. Pertanto, al fine di agevolare il conseguimento di tali condizioni, si ritiene utile riportare i seguenti suggerimenti:
Comunque, in caso di contaminazione accidentale, per porre rimedio, occorre, innanzitutto, liberarsi dei vestiti impregnati, sciacquare abbondantemente la zona delle pelle colpita e rimuovere eventuali lenti a contatto.
Anche se, a causa dell’imprevedibilità della tipologia di aggressione, o del verificarsi dell’ipotesi che l’arma si possa inceppare o cadere di mano o non produrre l’effetto desiderato nei tempi richiesti, nessun oggetto di difesa potrà mai garantire la completa sicurezza. Tuttavia, lo spray e la pistola al peperoncino rappresentano i pochi, se non gli unici, dispositivi che possono essere usati legalmente e quindi nel modo più penalmente rispondente alla Difesa Personale.
Perciò, detenerli e saperli usare correttamente può costituire un valido supporto psicologico e materiale contro ogni potenziale tentativo di aggressione. A tal fine se, dopo un’autonoma esercitazione, non si è ancora grado di padroneggiarne l’uso è consigliabile ed opportuna la frequenza di un apposito corso di autodifesa.
Affinché la diffusione della detenzione dei descritti mezzi, unitamente alla destrezza nel loro impiego, alla conoscenza delle regole da rispettare e all’acquisizione della consapevolezza dei danni derivabili da un incauto o irresponsabile uso, da parte dei possessori, possano costituire un proficuo deterrente, sia per far desistere molti malintenzionati dal proposito di praticare le ricorrenti aggressioni e sia e, soprattutto, per scongiurare il ripetersi della recente immane tragedia consumatasi all’interno di un’affollatissima discoteca, in provincia di Ancona, sembra proprio a causa dell’ assurdo ed inconsulto azionamento di uno spray al peperoncino, compiuto da un dissennato minorenne.
A cura del Prof. Brancato