L’INPS, con Circolare n. 94 del 31 Maggio 2017, aveva posto al 31 Dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici e per segnalare l’eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.
Conseguentemente, dopo quella data, non sarebbe stato più possibile effettuare modifiche ed integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il rischio di perdere per sempre quei contributi riferiti a periodi antecedenti al 2012.
Disposizione che, soprattutto tra gli Insegnanti, aveva suscitato numerose perplessità, poiché, dopo il passaggio della gestione contributiva dall’ INPDAP all’INPS, si sono trovati con anni in meno di contribuzione, e quindi con l’onere di dover dimostrare che invece quei contributi spettavano. Una situazione non trascurabile, in quanto il rischio sarebbe stato quello di andare in pensione più tardi o con un assegno più basso.
Tutto questo ha generato uno stato di forte allarme tra i lavoratori che è stato recepito da gran parte delle Associazioni di categoria, in sintonia con iniziative anche di altre sigle che, insieme alla incisiva presa di posizione del Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali – Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche (DIPPA FLP) espressa all’interno del Notiziario FLP N. 17 DEL 6.10.2017, hanno contribuito ad indurre l’INPS a tornare indietro sulle sue decisioni con l’emanazione di una nuova Circolare: la n. 169 del 15 novembre 2017.
Circolare con la quale l’INPS ribadisce, da un lato, l’estensione alle Amministrazioni Pubbliche di quanto previsto per le Aziende private in termini di prescrizioni dei contributi non versati, che scende, ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini ), da 10 a 5 anni ; dall’altro, invece, afferma che si deve tener conto, ai fini pensionistici, dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi, nei confronti dei quali inserisce, però, la seguente distinzione, riguardante gli effetti del mancato versamento dei contributi , tra le Casse Pensioni:
Per le prime , in assenza di versamento della contribuzione per il decorso termine di prescrizione quinquennale “La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.” Riferimento normativo: Comma 1 Art. 31 L. 610/1952 ed ex articolo 13 della Legge. n. 1338/1962.
Pertanto, il servizio prestato sarà comunque computato ai fini del diritto (anni utili al pensionamento), mentre i datori di lavoro che versano i contributi in tali Casse saranno tenuti a sostenere l’onere del trattamento di pensione spettante al lavoratore per i periodi non coperti dal versamento della contribuzione. Cosicché, l’intero trattamento pensionistico sarà ripartito tra l’INPS e il datore di lavoro pubblico che dovrà accantonare la quantificazione dell’onere (riserva matematica) a copertura del mancato versamento.
Disposizione, che invece, non può essere estesa ed applicata alla Cassa CPI, per la quale, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), con la conseguenza che i periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, una volta trascorso il periodo di prescrizione quinquennale, non potranno essere computati, sia ai fini dell’entità che del diritto a pensione, salvo la costituzione di una rendita vitalizia. In quanto, decorso il termine quinquennale di prescrizione si estingue, per l’INPS, il diritto a riscuotere la contribuzione (Art.3, comma 9, della L. N. 335/1995 ), anche se vi fosse la volontà di procedere con il versamento, in via spontanea, da parte del debitore (In questo caso le Amministrazioni Pubbliche comprese nella CPI).
Comunque, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro può chiedere all’INPS di costituire una Rendita Vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all’Assicurazione Obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Lo stesso datore di lavoro può esercitare tale facoltà a condizione che esibisca all’INPS dei documenti di data certa, dai quali si possa evincere l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, nel caso non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della Rendita Vitalizia (per mancanza di atti certi inerenti al suo rapporto di lavoro), può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione ( Art. 13 L.n. 1338/1962 ).
Alla luce delle precisazioni sopra esposte la FLP ritiene non più urgente l’invio di eventuali diffide, essendo stata, come in precedenza precisato, rinviata l’applicazione dei termini prescrizionali al 1 Gennaio 2019, ed essendo stata comunque garantita, a prescindere dai suddetti termini, la copertura integrale dei contributi previdenziali in carico al datore di lavoro pubblico. In tal modo garantendo a tutti i lavoratori del pubblico impiego il diritto ad avere il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di lavoro prestato.
Ciò posto, la FLP ritiene utile consigliare ad ogni lavoratore, viste le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici spesso incomplete, quali che siano le Casse di appartenenza sopra citate, ed avendo tutto il prossimo anno a disposizione, di accertarsi, presso il proprio Ufficio o Ente, dell’esistenza dei periodi lavorativi ( in particolare quelli svolti in regime privatistico , e della copertura o scopertura dei relativi contributi) e di chiedere all’INPS la sistemazione della propria posizione assicurativa prima dell’ 1 Gennaio m2018, data di decorrenza della Circolare n. 94/2017.
A tal proposito, si informa che il sistema informativo dell’INPS prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di accedere direttamente sul portale internet per effettuare gli aggiornamenti relativi alle loro posizioni previdenziali, non appena renderà funzionale la modalità dell’inserimento dei dati sul proprio portale (attualmente inutilizzabile per problematiche organizzative interne all’Istituto).
Intanto, in attesa di poter fruire del descritto canale informativo, vista l’informatizzazione delle procedure dell’INPS che consentono solo richieste “on line,” si invitano i dipendenti delle citate Amministrazioni che dispongono di un dispositivo informatico, a richiedere urgentemente on line, oppure (presentando il documento d’identità) presso la sede INPS di appartenenza ‘, il “PIN Dispositivo”, che, in quest’ultima modalità, verrà rilasciato in giornata.
Una volta ottenuto il Pin, accedere nel sito dell’INPS ( www.inps.it ) alla procedura “ Estratto conto contributivo “e verificare che siano presenti tutti i periodi di lavoro prestato. Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie (periodi mancanti) accedere alla procedura RVA (Revisione posizione Assicurativa ) per richiedere la correzione della posizione.
Per l’effettuazione di quest’ultima procedura, che interrompe gli effetti della prescrizione stabiliti dalla Circolare INPS, ci si può rivolgere anche ad un Patronato.
Comunque, per tutti coloro che dovessero incontrare difficoltà nell’effettuare i dovuti accertamenti, la FLP sta predisponendo un servizio di assistenza, sia per la richiesta degli Estratti Conto contributivi, che per la successiva procedura di comunicazione/aggiornamento all’INPS, al quale si prevede si possa accedere, in seguito ad una specifica comunicazione ufficiale, dopo la prima metà di Gennaio prossimo venturo.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
Nel 2020, la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco
di Banco Farmaceutico
dura una settimana (dal 4 al 10 febbraio)
In oltre 4.800 farmacie che espongono la locandina della #GRF2020, sarà possibile acquistare uno o più confezioni di farmaci da banco da donare agli indigenti. I medicinali saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele. In Italia, nel 2019, c’è stato il picco di richieste da parte degli enti, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018); 473.000 persone povere si sono ammalate e hanno chiesto il loro aiuto per curarsi; in Italia, su 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1 milione 260.000 sono minori, mentre 1 famiglia su 5 con figli è stata costretta a rinunciare alle cure per ragioni economiche
Nel 2020, Banco Farmaceutico compie 20 anni. In tale occasione, la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco durerà una settimana, dal 4 al 10 febbraio (il giorno principale sarà sabato 8 febbraio).
In questi giorni, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 4.800 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della GRF). I medicinali raccolti (421.904 confezioni nel 2019, pari a un valore di 3.069.595 euro; 5.319.728 confezioni in 20 anni, pari a un valore di 34.155.450 euro) saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile da oltre 20.000 volontari che svolgono il turno in farmacia e da più di 15.000 farmacisti.
La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA e Teva e al sostegno di EG Stada Group e DOC Generici. La Giornata è supportata da Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai, La7, Sky per il sociale, e Pubblicità Progresso.
La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana deriva soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno espresso dagli enti.
Nella scorsa edizione della GRF, infatti, nonostante l’ottimo risultato (421.904 confezioni di farmaci raccolte, pari a un valore di 3.069.595 euro) è stato possibile soddisfare solamente il 40,5% delle richieste degli enti assistenziali.
Questo poiché la povertà sanitaria resta un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà assoluta.
Tra questi, nel 2019, sono stati 473.000 quelli che hanno avuto bisogno di farmaci e che hanno chiesto aiuto ad un ente assistenziale per potersi curare, come rileva il 7° Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico.
La richiesta di medicinali da parte degli enti assistenziali – si legge nel Rapporto - è cresciuta, in 7 anni (2013-2019) del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018).
Val la pena, infine, ricordare che, tra i 5 milioni di poveri, 1 milione 260.000 sono minori; questo, nonostante il nostro intero sistema, a partire della Costituzione, riconosca al bambino il diritto a vedere riconosciuti i propri interessi e le proprie esigenze come superiori e nonostante siano passati 30 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia (New York, 20 novembre 1989), che riconosce al minore il diritto “di godere del miglior stato di salute possibile”.
Non solo: le famiglie povere con figli minorenni - sottolinea sempre il 7° Rapporto - sperimentano, paradossalmente (dal momento che sarebbe logico aspettarsi un supplemento di facilitazioni da parte delle istituzioni) difficoltà aggiuntive: nel 40,6% dei casi (vs 37,2% delle famiglie povere senza figli), per ragioni economiche, hanno limitato la spesa per visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo almeno una volta nel corso dell’anno. Le difficoltà sono superiori anche per le famiglie non povere con figli (ha limitato la spesa o rinunciato del tutto il 20,7% di esse) rispetto alle famiglie non povere senza figli (18,3%). Considerando il totale delle famiglie (povere + non povere) ha limitato la spesa o rinunciato del tutto alle cure il 22,9% di quelle con figli, contro il 19,2% di quelle senza. Significa che la rinuncia ha riguardato, complessivamente, una famiglia su cinque.
“Tutto ciò significa che, nel nostro Paese, c’è ancora tanto lavoro da fare. Nei sette giorni della prossima Giornata di Raccolta del Farmaco sarà possibile dare un importante contributo, aiutando concretamente chi ha bisogno. Sostenere la GRF, come donatori, farmacisti, o volontari, significa sostenere quella rete di solidarietà composta dagli enti di assistenza e di prossimità senza la quale le persone povere sarebbero non solo prive di cure, ma anche più sole. Significa compiere un gesto che indica come la gratuità sia la strada da percorrere per realizzare il bene della società”, ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.
“Ogni anno cresce l’impegno delle farmacie che partecipano a questa meritevole iniziativa, con spirito di solidarietà nei confronti delle persone più disagiate. In farmacia ben conosciamo le difficoltà economiche che, purtroppo, coinvolgono un numero sempre maggiore di famiglie, con conseguenze negative sulla salute: sono molti, soprattutto bambini e anziani, che non riescono a curarsi adeguatamente. L’adesione alla Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico conferma il valore sociale della farmacia e il suo costante contributo al miglioramento della vita collettiva”, ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma Nazionale.
Ufficio stampa Fondazione Banco Farmaceutico onlus
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