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DECRETO "CURA ITALIA" - NOVITA’

DECRETO "CURA ITALIA" - NOVITA’  Copertina (1.192)
Domenico Brancato

NOVITA’ PER CONTENERE LE DIFFICOLTA’ IMPOSTE DAL COVID-19
 
  • Anticipazione e Scaglionamento pagamento pensioni:
Poste Italiane, per salvaguardare la salute dei dipendenti e dell’utenza, ha comunicato che il pagamento delle pensioni, a partire da Aprile, verrà anticipato ed effettuato seguendo l’ordine alfabetico della lettera iniziale del cognome dei titolari, secondo il seguente calendario:
 
  • giovedì 26 marzo, dalla A alla B;
  • venerdì 27 marzo, dalla C alla D;
  • sabato mattina 28 marzo, dalla E alla K;
  • lunedi 30 marzo, dalla L alla O;
  • martedì 31 marzo, dalla P alla R
  • mercoledì 1° aprile, dalla S alla Z.
 
Per i titolari di Libretto di risparmio, Conto BancoPosta, o PostepayEvolution, Carta Postamate Carta Libretto; le pensioni del mese di Aprile verranno accreditate il 26 Marzo ed è possibile effettuare prelievi in contanti presso gli Atm (Sportello automatico) Postamat, senza doversi recare allo sportello.
 
  • Proroga della validità della Patente di guida:
L’art. 104 del citato Decreto prevede la proroga al 31 Agosto 2020 della validità delle Patenti in scadenza a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo: 17 Marzo 2020.
Poiché, secondo quanto precisato: - dall’Art. 35 del D.P.R. 445/2000, trattasi di Documento equipollente (equivalente) alla Carta di Identità; e dalla Circolare n.9209/2020 del Ministero dei Trasporti, che precisa: “ Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020, essendo anche documento di riconoscimento (come: Carta di Identità, Passaporto, Patente nautica, Libretto di pensione, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici e Porto d’armi), ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/200, sono prorogate di validità, fino al 31 agosto 2020 “.
Si precisa inoltre che:
 
  • le Carte di qualificazioni del conducente (CQC) e i Certificati di formazione professionale (ADR), per il trasporto di merci pericolose , aventi scadenza dal 23 Febbraio al 29 Giugno 2020, saranno prorogati di validità fino al 30 Giugno 2020;
  • i Certificati di Abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conserveranno la loro validità fino al 30 Giugno 2020;
  • la proroga prevista dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, fino al 15 giugno 2020 si estende anche:
 
- ai Permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della Legge 29 Giugno 2010, n. 120;
- ai titolari di Patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le Commissioni mediche locali;
-agli Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa, a pieno carico, sia superiore a 20 tonnellate;
- ed ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai sensi, rispettivamente dell’art, 115, comma2, lettera a ) e lettera b).
 
  • Rinvio scadenza, Revisione e Collaudo auto:
chi avrebbe dovuto portare il veicolo (auto e moto) in revisione nel periodo che va dalla data (17 marzo 2020) di entrata in vigore del D.L. e fino al prossimo 31 Luglio, potrà circolare senza rischiare che gli venga comminata una multa, in caso di controllo delle Forze dell’Ordine.
In quanto, l’art. 92 del richiamato D.L. autorizza fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 Luglio 2020, alle attività di visita e prova,di cui agli articoli: - 75 (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione); e 78 (c.d. (combinato disposto) collaudo, ovvero visita e prova per modifiche alle caratteristiche costruttive del D. Lgs. n. 285/1992 e alle attività di revisione, di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo.
Mentre rimangono invariati i termini previsti per quei veicoli la cui revisione scadrà dal 1° agosto in poi.
 
  • Proroga Tolleranza scadenza Assicurazione:
il decreto Cura Italia, con l’art. 125, posticipa , fino al 31 luglio, a 30 invece dei 15 giorni già previsti dall’art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni private. Proroga che stabilisce il limite temporale, fino alla scadenza del quale le Compagnie sono tenute a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente Contratto assicurativo, fino all’effetto della nuova Polizza.
 
  • Pagamento Bollette e stop all’interruzione erogazione per morosità:
il Decreto non prevede nessuno stop generalizzato per il pagamento delle Bollette di Acqua, Luce e Gas, tranne che per i Comuni ex “ Zona rossa “ per i quali all’art. 1, comma 4, ha previsto la sospensione temporanea, fino al 30 Aprile 2020, dei termini di pagamento della fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere.
Sospensione che è stata condivisa dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA – che, con Deliberazione del 17 Marzo 2020 n. 75/2020/R/COM, ha regolamentato i predetti servizi , fornendo le necessarie disposizioni, ivi compresa la sospensione del pagamento del Canone Rai, dovute all’emergenza Coronavirus.
La stessa ARERA ha,però, bloccato, con estensione su tutto il Territorio nazionale, i distacchi per morosità, sospendendo dal 10 Marzo scorso e fino al 3 di Aprile, tutte le eventuali procedure di interruzione delle forniture di Energia elettrica, Gas ed Acqua di Famiglie e piccole Imprese.
Per cui, il fornitore interessato ad interrompere la fornitura al cliente moroso, a decorrere dal 3 Aprile, potrà dar seguito al riavvio della relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione di mora.
Alcune Aziende, poi, hanno concesso sospensioni temporanee o sistemi di rateizzazione dei pagamenti, per venire incontro ai propri utenti che versano in difficoltà economiche conseguenti all’emergenza Coronavirus.
 
  • Dematerializzazione ricette:
La Protezione Civile, per limitare gli spostamenti dei cittadinied evitare inutili e pericolose code negli Ambulatori medici: luoghi fra i più pericolosi per il rischio di contagio del Covid- 19; con una Ordinanza, ha disposto il rilascio delle ricette mediche via Email o WhatsApp. Grazie a tale metodologia di rilascio, i mutuati non dovranno più andare dal medico di base, ma disporranno di un Codice in farmacia, per il ritiro dei farmaci.
La ricetta medica dematerializzata potrà essere emessa: - dal dottore del Sistema sanitario o convenzionato; - dal medico di famiglia; - dal pediatra; - dall’ospedale e da medici privati convenzionati; -dai medici specialistici ambulatoriali; - e dalla guardia medica.
L’innovazione prevede che la prescrizione di farmaci ed esami diventi elettronica, con un documentoscritto, in modalità informatica,da un medico prescrittore, secondo regole nazionali e regionali.
Il procedimento per la realizzazione della ricetta virtuale prevede che, al momento della generazione della ricetta elettronica, da parte del medico che fa la prescrizione, l’assistito può chiedere il rilascio del promemoria dematerializzato o l’acquisizione del Numero di ricetta Elettronica tramite:
 
  • trasmissione in allegato a messaggio di Posta elettronica, nel caso l’assistito fornisca al medico gli estremi della Casella di Posta elettronica certificata (PEC), o di Posta elettronica ordinaria (PEO);
  • comunicazione del Numero di ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico il numero di telefono mobile (cellulare);
  • comunicazione telefonica, da parte del medico, del Numero di ricetta Elettronica, nel caso l’assistito renda noto, al medico medesimo, il proprio recapito telefonico.
 
Le informazioni sopra esposte, per contribuire a diffondere la consapevolezza, fra i concittadini, dei provvedimenti relativi a semplificazioni burocratiche e concessione di proroghe per l’espletamento degli adempimenti in scadenza, poste in essere dalle Istituzioni. Al fine di ridurre al minimo le necessità di uscire da casa o porsi per molto tempo inestese file, per scongiurare, per quanto possibile, il pericolo a contrarre, o a diffondere inconsapevolmente, l’insidiosoe pericolosissimo Virus.

In arrivo 2 milioni di multe per i non vaccinati over 50

In arrivo 2 milioni di multe per i non vaccinati over 50 Copertina (584)
Domenico Brancato

Il Decreto 1/2022 ha introdotto l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni o li compirà entro il 15 giugno, data in cui le disposizioni cesseranno di essere in vigore.
 
Entro quella data, nei confronti di chi non risulterà vaccinato, oppure avrà eseguito soltanto la prima o la seconda dose, senza il richiamo nei termini previsti, scatterà la sanzione di euro 100,00.
 
A notificare la sanzione provvederà l’Agenzia delle Entrate, tramite Poste, mentre ad infliggerla sarà il Ministero della Salute.
 
Comunque, prima dell’avviso di addebito, il no vax (colui che non si è vaccinato contravvenendo all’obbligo di legge) riceverà nei prossimi giorni, dopo la verifica degli elenchi predisposti del Ministero della Salute, una comunicazione di avvio del procedimento (facente parte delle 600 mila lettere in partenza a breve). Il destinatario, appena ricevuta la comunicazione, potrà decidere di pagare, oppure avrà 10 giorni di tempo, pena la decadenza, per inviare all’ASL locale di competenza del territorio eventuali certificazioni di esenzioni, o altre motivazioni che avranno ostacolato la vaccinazione (ad esempio contrazione del Covid).
 
Ai non vaccinati contagiati e guariti dal Covid (circa 800 mila), per evitare di corrispondere la multa, toccherà avviare la procedura di “ricorso” entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso, per segnalare all’ASL di non essere più sottoposti all’obbligo vaccinale.
 
Entro gli stessi 10 giorni, il destinatario della possibile multa, dovrà far pervenire, anche all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di aver inviato all’ASL le proprie giustificazioni per non essersi vaccinato.
 
Entro altri 10 giorni, poi, sarà sempre l’ASL a dover informare l’Agenzia delle Entrate se la sanzione andrà applicata oppure no, e nel caso in cui le motivazioni arrecate dal richiedente dovessero essere giudicate adeguate, il procedimento verrà chiuso immediatamente.
 
Al contrario, se l’ASL dovesse respingere le giustificazioni presentate, l’iter sanzionatorio proseguirà.
 
E nei sei mesi successivi (180 giorni), l’Agenzia delle Entrate notificherà all’interessato, via pec (Posta elettronica certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r), un avviso di addebito che avrà valore di Titolo Esecutivo (documento che consente di esercitare l’azione esecutiva, della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente).
 
Chi provvederà a saldare la multa, dopo questa seconda notifica, e non già dopo la prima, sarà tenuto a corrispondere anche le spese per quest’ultima.
 
Fermi restando il periodo utile di 60 giorni per il pagamento, oppure di 30 giorni per presentare ricorso davanti al Giudice di Pace.

Nasce il Coro Bovillae

Nasce il Coro Bovillae Copertina (828)
Mauro Corsaro

 

A febbraio del 2020 è stato fondato il "Coro Bovillae", da Annamaria Di Marzo (pianista e accompagnatrice del coro) e Mauro Corsaro (direttore del coro). Il musicista e compositore romano è attualmente organista della basilica di San Giovanni Bosco (RM) e anche direttore del coro omonimo. Vive dal 2015 a Santa Maria delle Mole.

Il coro Bovillae (Santa Maria, Frattocchie, Cava dei Selci, Marino) accoglierà i residenti di zona che vorranno cimentarsi nel canto corale. Il repertorio sarà misto; musica sacra, classica, musica da film, natalizia e ovviamente non mancheranno i lavori scritti dallo stesso Mauro Corsaro, che appena trasferitosi, cinque anni fa, compose un brano di musica da camera dedicato proprio a Santa Maria delle Mole (anche riprodotto in Piazza Togliatti durante "CantArte 2017"). Il coro Bovillae apre le iscrizioni, soprattutto alle voci maschili.

 

Articolo di Manuela Valeri

Anche per gli affitti brevi scatta l’obbligo di comunicare i dati degli inquilini

Anche per gli affitti brevi scatta l’obbligo di comunicare i dati degli inquilini Copertina (1.430)
Domenico Brancato

Il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113  stabilisce l’obbligo, per chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate, entro le 24 ore successive all’arrivo.

In sostanza, saranno validi anche nel caso degli affitti brevi: di durata inferiore a trenta giorni, gli stessi obblighi stabiliti dall’articolo 109 del  Testo Unico delle legge di Pubblica Sicurezza - Tulps - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché i proprietari o gestori di case, di appartamenti per vacanze e gli affittacamere.

La comunicazione  dovrà essere inviata online attraverso il sistema “ Alloggiati Web “ : Servizio di invio Telematico delle schede Alloggiati (Vidi Modulo allegato) debitamente compilate, unitamente a tutti gli allegati richiesti:

- Copia documento di riconoscimento;
- Copia codice fiscale;
-
Copia  della Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA – o  di altre forme di ospitalità (Per la compilazione è possibile scaricare i Moduli digitando: Facsimile Moduli per SCIA attività ricettive Regione Lazio),

in un unico file, in formato PDF, esclusivamente da una PEC,  all’indirizzo di Posta Elettronica: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it .

Per coloro che non rispetteranno le disposizioni della riportata  normativa è prevista la sanzione di cui  all’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

 

A cura del Prof. Brancato

Programma del "Carnevale  Insieme 2019"

 Programma del "Carnevale  Insieme 2019" Copertina (3.445)
Antonio Calcagni

“Carnevale  Insieme”

 a Cava dei Selci, Frattocchie e Santa Maria

Parte quest’anno la VII^ edizione del “Carnevale Insieme”, una manifestazione ideata dall’Associazione “Gente di Cava” che, prima per le strade di Cava, è poi approdata lo scorso anno a Santa Maria, per raggiungere quest’anno anche Frattocchie. Un risultato, ottenuto grazie all’unione di molteplici realtà di volontariato locali che, nel 2017, con l’organizzazione presso il parco Ruggero Lupini, dei festeggiamenti Natalizi, ha dato il via ad una forte coordinamento. Da allora, numerose sono state le manifestazioni organizzate nel territorio che gravita intorno alla Regina Viarum. Un coordinamento forte e coeso che ha saputo instaurare un rapporto franco e costruttivo  con l’Amministrazione Comunale, da cui, di contro, ha ricevuto una convinta, apertura di credito.

Detto ciò, non ci resta che invitarvi  tutti, grandi e piccini, a partecipare alle varie giornate di festa, per colorare insieme a noi le  strade del nostro territorio e  vivere insieme quello spirito di festa, di allegria e di spensieratezza che solo il carnevale è in grado di trasmettere.

Un caloroso ringraziamento va: all’Amministrazione Comunale; a tutti i Commercianti, che hanno aderito al progetto; alle centinaia di  volontari che, con il loro impegno,  hanno  contributo alla realizzazione del progetto; ai  dirigenti e docenti delle scuole locali; ed infine, ma non per ultimi, ai nostri piccoli studenti .

 

Il Coordinamento delle

Associazioni/Comitati  di Quartiere di Santa Maria,Cava e Frattocchie

Carcere su abuso reddito di cittadinanza

Carcere su abuso reddito di cittadinanza Copertina (717)
Domenico Brancato

 
Più di un anno di carcere
ai fruitori del Reddito di Cittadinanza
che hanno violato le regole
 
 
Nell’affrontare l’argomento si considera opportuno premettere le finalità del beneficio e le condizioni previste per ottenerlo.
Il Reddito di cittadinanza consiste in un aiuto economico istituito con Decreto legge n. 4/2019, con il quale lo Stato si prefiggeva di indirizzare i beneficiari verso un lavoro dignitoso, contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale. Aiuto che per acquisirne il diritto è necessario:
 
  • essere cittadino italiano o europeo, oppure aver soggiornato o essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
  • avere un I.S.E.E. aggiornato inferiore a 9.360 annui; un patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) non superiore a 30.000; un patrimonio finanziario (soldi sul conto corrente) non superiore a 6.000, aumentabile in funzione dei componenti il nucleo familiare; e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui, aumentabile fino a 9.360 annui, se il nucleo famigliare risiede in una casa in affitto;
  • al momento della richiesta, non essere sottoposto ad una misura cautelare personale o essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva), nei 10 anni precedenti, per uno dei seguenti reati: - associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; - attentato per finalità terroristiche o di eversione; - sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione; - associazioni di tipo mafioso anche straniere; - scambio elettorale politico-mafioso; - strage; - truffa aggravata per il conseguimento (ottenimento) di erogazioni pubbliche ( in tal caso la pena prevista, secondo il dispositivo dell’art. 640 bis Codice Penale, è la reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio se il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea); - per tutti gli altri reati, qualora siano stati commessi con l’aggravante del metodo mafioso;
  • i componenti del nucleo familiare non devono essere in possesso di : - veicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la Domanda; - autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la Domanda), con esclusione dei mezzi che conferiscono le agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità; - e di navi o imbarcazioni da diporto.
 
E considerato che nonostante le elencate inderogabili condizioni per accedere alla sovvenzione, si continuano a registrare frequenti ed eclatanti condotte truffaldine, abusive o imputabili a superficialità nell’ accertamento dell’autenticità dei menzionati requisiti, sono intervenuti nuovi moniti e chiarimenti rivolti, in particolare, ai casi in cui si riscontrano maggiori irregolarità.
Irregolarità che, in genere, trovano rispondenza in chi: - usufruisce del Reddito di cittadinanza e percepisce redditi da prestazioni di servizi occasionali (come differenza tra compensi e spese inerenti) sia subordinati che autonomi, (anche se svolti all’estero), senza comunicarlo all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, tramite compilazione del Modello Rdc-Com Esteso (per ogni componente del nucleo familiare per il quale sia avvenuta la variazione), da presentare all’INPS tramite il Caf, gli Enti di Patronato o direttamente, accedendo con SPID o Carta di Identità Elettronica o Nazionale dei Servizi sul sito dell’INPS ; - lavora in nero; - o percepisce offerte (anche se in “occasioni particolari” qualificate come “regalie”). La Corte di Cassazione penale n. 25306/2022, infatti, ha asserito che, in base alla comune esperienza, “l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita”, e quindi è da considerare un compenso, per il quale sussiste l’obbligo, da parte del percettore, della comunicazione all’INPS. Pertanto, come deciso dalla stessa Corte, in virtù del reato di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge 28 Marzo 2019 n. 256, il soggetto inadempiente è punibile con il carcere.
Ma vediamo di esaminare, in dettaglio, le penalità a cui si va incontro, a seconda delle tipologie di inadempienze, trasgressioni o illeciti commesse/i:
 
  • Presentazione di dichiarazioni attestanti circostanze false: condanna da 2 a 6 anni di reclusione, perdita del Reddito e restituzione della somme percepite;
  • Mancata comunicazione di variazioni patrimoniali (sia regolari che e a nero), successivi all’ottenimento del Reddito, del percettore o di un membro della sua famiglia: condanna da 1 a 3 anni di reclusione, revoca del Reddito e restituzione del non dovuto;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza da chi lavora con contratto. Il che è possibile, in quanto trattandosi di una misura di sostegno ed integrazione destinata, appunto, anche ad integrare un reddito basso derivante da lavoro, purché in possesso dei previsti requisiti reddituali. Tuttavia il richiedente ha il dovere di comunicare tale condizione al momento della richiesta del beneficio. Altrimenti incorre nella perdita del Reddito e in un processo penale, per aver dichiarato circostanze false e non veritiere;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza, da chi lavora a nero: reato che prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione, la perdita del Reddito e la restituzione delle somme riscosse. Sanzione che viene applicata anche quando al momento della richiesta non sia stata comunicata la circostanza che un componente del nucleo famigliare del soggetto richiedente lavorava in nero. Poiché il beneficio è riconosciuto solamente a chi possiede i requisiti economici e patrimoniali che riguardano l’intero nucleo familiare;
  • Datore di lavoro che impiega, a nero, lavoratori percettori del Reddito di cittadinanza: corre il rischio di una sanzione pecuniaria aumentata del 20%
 
dei seguenti importi:  2.160 – 12.960 ; - 4.320 – 25.920; e 8.640 – 51.840 Euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; 31 – 60; oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Massima sanzione che viene applicata anche quando il lavoratore a nero non è diretto beneficiario del Reddito di cittadinanza, ma fa parte di un nucleo familiare che percepisce il beneficio.
Ma qualora il destinatario della multa decida di pagare entro 60 giorni dalla contestazione, potrà beneficiare della riduzione dell’entità degli importi della sanzione, come di seguito indicato: 4.320; 8.640; e 17.280 Euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; - 31 – 60; e oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Inoltre, sempre il datore di lavoro, può andare incontro alla sospensione dell’attività, se il numero di lavoratori a nero supera il 20% dei presenti in azienda (sia regolari che irregolari) e in caso di gravi e reiterate violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale sospensione però può essere revocata se: regolarizza i lavoratori a nero; ripristina la sicurezza sul luogo di lavoro; e paga la somma di 2.000 o 3.200 Euro, a seconda se trattasi di lavoro in nero o di violazioni di sicurezza.
L’entità del beneficio economico in esame si compone di 2 parti, di cui una destinata ad integrare il Reddito famigliare, fino al limite di 6.000 moltiplicati per la Scala di equivalenza, come di seguito indicato:
 
 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE VALORE SCALA DI EQUIVALENZA BENEFICIO MASSIMO ANNUALE
1 adulto 1 € 6.000,00
1 adulto e 1 minore 1,2 € 7.200,00
2 adulti 1,4 € 8.400,00
2 adulti e 1 minore 1,6 € 9.600,00
2 adulti e 2 minori 1,8 € 10.800,00
2 adulti e 3 minori 2 € 12.000,00
3 adulti e 2 minori 2,1 € 12.600,00
4 adulti 2,1 € 12.600,00
4 adulti
(o 3 adulti e 2 minori) di cui 1 in condizione
di disabilità grave o non autosufficiente
2,2 € 13.200,00
 
 
 
e l’altra riservata solo a chi è in affitto, destinata ad incrementare il beneficio di un importo annuo pari al canone di locazione, fino al massimo di 3.360. E’ prevista inoltre una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, fino ad un massimo di 1.800 annui, nel caso sia stato acceso un mutuo.
Altro sostegno economico erogato dallo Stato è la Pensione di Cittadinanza (PdC), spettante ai nuclei familiari che dispongono di pari requisiti richiesti per la concessione del Reddito di Cittadinanza, ed esclusivamente composti da persone con età superiore a 67 anni, o di età inferiore, se comprendenti una o più componenti in condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza. Sostegno al quale, qualora detti nuclei siano già beneficiari del Reddito di Cittadinanza, accedono a decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane della famiglia.
 
A beneficiare della Pensione è il nucleo familiare definito ai sensi della norma in materia di ISEE, che prevede: - i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione; - i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, continuano a farne parte, ai fini dell’ISEE, anche a seguito di variazioni anagrafiche (cambio di nome, cognome, di stato civile, ecc.) se continuano a risiedere nella medesima abitazione; - il figlio/a maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori soltanto quando è di età inferiore a 26 anni, o è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF e non è coniugato e non ha figli.
Trattasi di altro sostegno che Consiste in una prestazione economica, esentasse, erogata mensilmente per 18 mesi rinnovabile, senza presentare ulteriore Domanda, e per la quale, a differenza del Reddito di Cittadinanza, non è prevista la sospensione del rinnovo. L’accredito sia del Reddito che della Pensione vengono corrisposti con la Carta (Carta acquisti Postepay) Rdc e Pdc (che vengono ricaricate per 12 mensilità, ogni fine mese a partire del giorno 25/26) rilasciate da Poste Italiane. La somma accreditata è spendibile per acquisto di beni alimentari, farmaci (con lo sconto del 5%), pagare bollette di gas e luce, o effettuare un prelievo in contanti, fino al massimo di 100,00 mensili, e un bonifico mensile per il pagamento di mutuo o affitto. Dal 2021, la Pensione di cittadinanza, può essere erogata assieme alla prestazione pensionistica a carico dell’INPS, qualora il destinatario ne sia titolare.
Il cui importo non può essere inferiore a 480 euro e può arrivare fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un singolo richiedente. Se invece a richiederlo è una coppia, l’ammontare può giungere fino a 1.170.
E si compone, come per il Reddito di cittadinanza, di una integrazione del: - Reddito familiare fino alla soglia di 7.560 annui; - e del reddito dei nuclei famigliari residenti in abitazioni in locazione, equivalente all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, sino ad un massimo di 3.360 annui. Integrazione concessa fino ad un massimo di 1.800 annui anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, per l’acquisto o la costruzione dei quali sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo famigliare.
L’importo a sua volta deve essere moltiplicato per il valore della scala di equivalenza che tien conto della composizione del nucleo familiare, come già indicato per il Reddito di cittadinanza.
 
 
I descritti benefici, trattandosi di interventi che dalla prima metà del 2019 fino alla fine di quest’anno, hanno comportato un investimento, da parte dello Stato, di 19,6 miliardi (suddivisi in: 3,8 nel 2019; 7,2 nel 2020; 8,6 nel 2021 e di 7,7 miliardi per il 2022), com’è noto, sono stati oggetto di accese contrapposizioni fra gli schieramenti politici e di manifestazioni mirate alla disincentivazione della concessione degli aiuti, dovuti alla non sempre rispondente modalità di corresponsione degli stessi, rispetto quella prevista, e soprattutto alla carente efficienza di verifica della legittimità della loro spettanza.
Come evidenzia l’esito dell’azione di contrasto condotta, dal primo Gennaio 2021 a Febbraio 2022, dai Carabinieri delle Legioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, inquadrati nel Comando “PODGORA” e dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che hanno denunciato 955, pari alla media del 10% (da 21,7 nel Lazio a 4,6 nelle Marche) delle 9.575 persone controllate, per irregolarità riguardanti la percezione di 5.245.341 milioni di euro del beneficio, conseguenti alla violazione di un’ampia tipologia dei divieti imposti dalla normativa.
Per arginare una così persistente illecita dispersione degli specifici, non trascurabili, fondi stanziati, la Legge di Bilancio 2022 ha predisposto il rafforzamento dei sistemi di controllo incrociati ad opera dell’INPS e dei Comuni di residenza, attraverso verifiche preventive sui requisiti anagrafici, su chi detiene beni all’estero ed ha decretato la sospensione del RdC per le posizioni incerte.
In particolare, i controlli che dovrebbero entrare in vigore da quest’anno, prevedono:
 
  • da parte dell’INPS:
 
- verifiche preventive, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati in dotazione all’Istituto sui dati: - anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati in ogni Domanda di RdC, e che qualora si dovessero riscontrare situazioni di incertezza, rispetto i requisiti anagrafici, si proceda alla richiesta, mediante il Sistema informatico del Reddito di cittadinanza, di informazioni aggiuntive ai Comuni. I quali dovranno rendere noto l’esito della verifica entro 120 giorni dalla richiesta. Durante tale periodo, l’erogazione dell’importo verrà sospesa. Se trascorsi i 120 giorni il Comune non dovesse fornite comunicazioni, il pagamento viene disposto, ma il responsabile dell’Ente territoriale risponderà per il danno erariale causato dall’eventuale erogazione di somme non dovute; - verifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali, rispetto i dati autocertificati in ISEE e validati dall’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento ai beni durevoli (Casa, automobili, imbarcazioni, elettrodomestici, vestiti, ecc.); - e accertamenti sui beni tenuti all’estero, per i quali, da quest’anno, entro il 31 Marzo, dovrà provvedere a definire un piano di verifica specifico in collaborazione con il Ministero del lavoro, l’Agenzia delle Entrate, ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e del Ministero degli Affari esteri;
 
  • da parte dei Comuni:
 
all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche: - dei dati anagrafici, relativi alla composizione del nucleo familiare, e sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella Domanda e, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi requisiti, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dall’INPS, sempre tramite la citata piattaforma di condivisione dati; - sui requisiti di residenza, convocando l’interessato entro 30 giorni dalla Domanda, se non dovesse pervenire la ricostruzione d’ufficio; - e dei requisiti sul possesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Importanti e, si spera, risolutivi accorgimenti, alla realizzazione dei quali però attualmente si frappone il mancato assolvimento di adempimenti burocratici che ostacolano la stipula delle convenzioni fra l’INPS e i Ministeri del Lavoro e della Giustizia. Convenzioni necessarie affinché possa avvenire un interscambio integrale delle informazioni di cui dispongono le loro banche dati, per poter dar seguito alle citate innovazioni della Legge di Bilancio 2022.
Comunque, in attesa che entrino in vigore gli appena descritti, più rigorosi, controlli finalizzati ad ovviare: - alle inoppugnabili necessità migliorative delle procedure inerenti l’erogazione del beneficio finora adottate; - alle conseguenti pregiudizievoli contrapposizione fra gli schieramenti politici;- e soprattutto al rischio della soppressione di un provvedimento concepito, come premesso, per: liberare dalla condizione di povertà assoluta 5,6 milioni (secondo dati ISTAT) di individui (pari a 9,4% del totale della popolazione italiana); consentire per le categorie di persone economicamente disagiate, inabili al lavoro, una integrazione del reddito per l’equiparazione alle soglie annualmente previste dalla legge; e promuovere il collocamento dei cittadini inoperosi, ma idonei a svolgere mansioni lavorative, in contesti operativi in grado di assicurare loro l’autosufficienza economica.
Ci si augura che quanto esposto, possa servire a contribuire a rendere i lettori interessati più consapevoli dei requisiti di cui disporre e dei contenuti delle aggiornate norme da osservare, per l’acquisizione legale del diritto a fruire del Reddito o della Pensione di cittadinanza. Affinché, siano in grado di accertare le loro condizione di compatibilità, evitando così di incorrere nel pericolo di produrre richieste improprie: possibili cause di frustranti delusione o di pesanti sanzioni penali e amministrative.

BONUS CULTURA PER I NATI NEL 2002

BONUS CULTURA PER I NATI NEL 2002 Copertina (492)
Antonio Calcagni

COME RICHIEDERLO
 
E’ stata rinnovata “18 App”: l’iniziativa finalizzata a promuovere la cultura fra i giovani diciottenni, che siano in possesso di: un documento di riconoscimento in corso di validità; tessera sanitaria; e-mail e numero di telefono personali.
 
Documenti necessari per il rilascio dello Spid, ottenibile gratuitamente, attraverso semplici adempimenti ed in tempi brevi, presso gli uffici postali e comunali
 
Una volta acquisito lo Spid, con decorrenza 1° aprile e fino al 31 agosto 2021, è possibile richiedere il Bonus, registrandosi sul sito www.18app.italia.it .
 
Trattasi di un Bonus dell’importo di 500 euro, spendibile entro il 28 febbraio 2022, destinato all’acquisto di: libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, in abbonamenti e quotidiani anche in formato digitali.
 
Destinazione sulla quale il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Guardia di Finanza, provvederà a vigilare affinchè venga rispettata.
 
Considerato l’attuale periodo di crisi economica, l’età e le esigenze dei destinatari (deducibili dall’entità e dal genere di opzioni effettuate nel corso della prima edizione del Bonus, secondo le quali delle somme erogate l’83 % sono state spese per l’acquisto di libri, il 14 % per concerti e musica ed il 3 % per le altre voci di spesa indicate), si ritiene trattasi di una propizia occasione da non trascurare, per evitare, come statisticamente provato per altre tipologie di Bonus, che buona parte delle somme stanziate, rimangano, sorprendengtemente, non utilizzate.

Ulteriori informazioni sul Bonus da 200 euro

Ulteriori informazioni sul Bonus da 200 euro Copertina (463)
Domenico Brancato

 
 
Ad integrazione delle informazioni riportate in un precedente articolo dal titolo: “Bonus e Buono di 200 e di 60 euro: come ottenerli  e come verranno corrisposti”, si ritiene utile far seguire  gli aggiornamenti della Circolare N. 73 del 24 giugno (Successiva al Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022,  al Messaggio INPS n. 2397 del 13 giugno 2022),  finalizzati a fornire importanti delucidazioni  relativi alla modalità di corresponsione del Bonus ai destinatari del beneficio:
 
- in automatico, a cura  dall’INPS con il cedolino del mese di luglio, a  tutti i titolari di pensione a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e titolari di trattamenti di accompagnamento  alla pensione.
 
Purché il pensionamento abbia avuto inizio entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF, nel 2021, non sia stato superiore a 35.000 euro.
 
I titolari di assegno di invalidità con scadenza il 30 giugno, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità, saranno ricompresi tra i  destinatari del beneficio.
 
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione spetta a ciascun contitolare in misura intera, previa verifica reddituale personale.
 
Beneficiano inoltre del provvedimento, con le stesse modalità, quanti nel mese di giugno, risultino titolari di Naspi, e Ds-Coll; i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 e di indennità Covid-19 varata dai Decreti Sostegni e Sostegni bis. 
 
Qualora il Bonus non dovesse essere corrisposto ai titolari delle  citate categorie, dopo aver controllato di possedere i requisiti richiesti: residenza italiana alla data del 1 luglio 2022;  reddito inferiore a 35.000 euro (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, del reddito della prima casa e del trattamento di fine rapporto),  riferito al periodo che va dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2021; e validità in atto  della concessione del trattamento pensionistico; la prima verifica da fare  è se c’è stato o meno un errore da parte dell’Inps. Se non si riscontrano motivi che giustifichino il mancato pagamento del Bonus, non rimane che presentare all’INPS una Domanda di ricostituzione, corredata dalla documentazione necessaria a sbloccare la pratica.
 
A tal proposito l’Istituto ha messo a disposizione un’apposita funzione sul proprio sito Internet (www.inps.it), alla quale gli interessati possono accedere autenticandosi all’area personale denominata “verifiche bonus decreto aiuti 2022”  che  consente di  visualizzare l’esito della valutazione effettuata   e le motivazioni del mancato pagamento;
- con autocertificazione (vedi Fac-simile allegato), da presentare al datore di lavoro che provvederà all’erogazione  nella busta paga relativa al mese di luglio.  Dopo  aver preso atto che il richiedente abbia dichiarato  di non ricevere il Bonus in altra forma e di non essere titolare di pensione o Reddito di cittadinanza. Inoltre,  è compito dei datori di lavoro, prima di anticipare il Bonus in busta paga, di prendere in considerazione la sussistenza del rapporto di lavoro. Infatti, per aver diritto al Bonus non basta soddisfare i requisiti indicati dall’articolo 31 del Decreto n. 50 del 17 maggio 2022 (Vedi allegato 2, da unire), ma  è anche necessario  che sussista il rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio.
 
Altrimenti, se il datore di lavoro ha erogato  nella busta paga di giugno, pagata a luglio, il bonus al lavoratore che ha cessato il servizio entro la data del 30 giugno, l’INPS si riserva la facoltà di non rimborsare o richiedere indietro l’importo corrisposto.
- con domanda da inoltrare all’INPS, da parte di lavoratori: stagionali a tempo determinato e intermittenti che abbiano svolto prestazioni per almeno 50 giornate e che abbiano un reddito non superiore a 35.000 euro per il 2021;  incaricati alle vendite a domicilio che abbiano un reddito nell’anno 2021 superiore a 5.000 euro , che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 18 Maggio; autonomi privi di partita IVA , non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice Civile (trattasi di Contratti d’opera: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).
 
Per tali lavoratori nel 2021 deve risultare almeno l’accredito di un contributo mensile e devono  risultare iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio;  domestici  che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022;  titolari  di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che abbiano contratti attivi alla data del 18 maggio 2022, ma che  non siano   iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano un reddito non  superiore a 35.000 euro; iscritti al Fondo pensione lavoratore dello spettacolo che abbiano versato almeno 50 contributi giornalieri ed un reddito non superiore a 35.000 euro per il 2021;  autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPSprofessionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 1994 vn. 509 e al Decreto Legislativo 10 Febbraio 1996 n. 103, che non abbiano fruito del Bonus per diversi requisiti.
 
Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito  www.inps.it, e una volta autenticati  (con SPID, Carta d’Identità Elettronica nuova versione -CIE- o Carta Nazionale dei Servizi - CNS), seguire il percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, e selezionare, fra quelle indicate,  la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. In alternativa al sito web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando  (gratuitamente) al numero verde 803.164, da rete fissa, o  al numero o6. 164164 (a pagamento), da rete mobile; oppure attraverso gli Istituti di Patronato.
 
I lavoratori  domestici  hanno tempo fino al 30 settembre  per inoltrare la Domanda, ma  il pagamento sarà disponibile dopo pochi giorni dall’inoltro, anche  nel mese di Luglio.
 
Per le altre  categorie di  benificiari  il termine ultimo per la presentazione della Domanda è il 31 ottobre ed il pagamento sarà disposto, a partire da Ottobre stesso. A meno chè non accedano al Bonus  di 200 euro come già benificiari delle indennità Covid-19, ovvero in quanto benificiari di disoccupazione agricola e titolari delle prestazioni NASPI  e  DIS-COLL (Indennità di disoccupazione mensile) nel mese di Giugno 2022.
 
Infine, almeno per il momento,  rimangono  esclusi dal  diritto al Bonus 200 euro i  lavoratori: agricoli; dello spettacolo, che abbiano meno di 50 giornate lavorative nel 2021; licenziati a giugno e senza contratto a Luglio; precari della scuola (Insegnanti  personale Ata); disoccupati che hanno la NASPI  fino  a maggio; con contratti che non prevedono contribuzione, come: stage, tirocini,  lavoratori delle cooperative sociali di tipo B (Organizzazioni che mettono a disposizione servizi e personale specializzato, oltre ad effettuare inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in strutture con caratteristiche imprenditoriali),  dottorandi e assegnisti di ricerca; socialmente utili; autonomi occasionali; e che hanno  l’indennità di accompagnamento.
 
Esclusione per la quale i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato l’adozione di  criteri di ingiustizia  nella stesura della norma che  prevede l’erogazione del Bonus, chiedendo che il provvedimento venisse modificato prima del voto definitivo.
 
Quindi, ai lavoratori appartenenti alle menzionate categorie, non rimane che attendere, con ottimismo, l’esito dell’accoglienza  della denuncia inoltrata unanemente dalle Organizzazioni preposte alla loro tutela.
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