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Velocità, potenza dei veicoli e divieto di alcolici
In considerazione dei gravi incidenti che sistematicamente si verificano ogni week-end, si ritiene utile riportare i limiti introdotti dal nostro ordinamento a partire dal 2011 nei confronti di coloro che non abbiano ancora raggiunto la necessaria esperienza di guida per fronteggiare, con la dovuta perizia, i molteplici pericoli in ambito della circolazione stradale.
A decorrere dall’8 Febbraio 2011 i neopatentati sono coloro che hanno conseguito da meno di tre anni la licenza di guida per le Categorie A2 ( Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg ), A ( Tricicli di potenza superiore a 15 kW e Motocicli senza e con carrozzetta con motore con cilindrata superiore a 50 cc. e velocità superiore a 45 km/h ), B ( Autoveicoli di massa massima non superiore a 3500 kg adibiti al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente ed al possibile traino di un rimorchio della massa massima di non superiore a 750 kg ) e B1 ( Quadricicli la cui massa, in ordine di marcia, fino a 450 kg per il trasporto di persone e kg 600 per il trasporto di merci e dotati di motore della potenza massima di 15 kW ).
Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore, se già titolare di patente B da almeno 3 anni.
Nei neopatentati sono compresi anche i conducenti di qualsiasi Paese extra comunitario, residenti in Italia da almeno un anno, che hanno conseguito la loro patente nella nazione di provenienza, poi convertita in Italia. In tal caso, gli interessati, a prescindere dall’età e dall’anno di conseguimento della patente, sono soggetti alle limitazioni alla guida, inerenti:
Per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici. Pertanto, costituisce infrazione qualsiasi tasso alcolemico superiore a zero.
Per quanto concerne la decurtazione dei punti della patente di guida, se a commettere le infrazioni previste dal C. d. S. sono i neopatentati, in relazione al sistema introdotto nel 2003, la decurtazione medesima viene raddoppiata, sempre fino ad un massimo di 15 punti, a meno che non siano state commesse violazioni gravi comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida.
Per contro, è previsto un bonus per i titolari di patente a punteggio pieno, per il quale ogni 2 anni che non si commettono violazioni che comportino la decurtazione, ai 20 punti iniziali si aggiungono 2 punti, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
Fermo restando la non ammissibile discrezionalità relativa al rispetto delle norme summenzionate, chi scrive avverte l’esigenza di esprimere una spontanea considerazione indotta dalla visione dei frequenti servizi televisivi riproducenti sconvolgenti immagini di rottami di veicoli incidentati, divenuti trappole mortali, principalmente, di giovanissimi/e ragazzi e ragazze:
I motoveicoli e gli autoveicoli, com’è risaputo, sono dei mezzi che possono contribuire ad attenuare sensibilmente le difficoltà operative quotidiane ed a rendere possibile la felice realizzazione di progetti che promuovono il godimento della vita, ma che per effetto:
- di manifestazioni dell’ostentazione di una eccessiva padronanza nella guida;
- di carente concentrazione ed attenzione nei confronti del rispetto della segnaletica, dell’andamento del traffico e della insidie strutturali della strada;
- del contemporaneo compimento di azioni incompatibili con il ligio esercizio della guida;
- di una condizione psico-fisica non idonea a garantire una pronta risposta dei riflessi ad una improvvisa condizione di pericolo,
possono trasformarsi in inesorabili mezzi di distruzione e di morte.
E poiché, molte delle accennate funeste situazioni trovano riscontro nella conseguenza della tendenza, purtroppo, sempre più generalizzata, di giungere ai livelli più alti del divertimento attraverso varie forme di trasgressione, non rimane che esortare coloro che assecondano tale “corrente di pensiero” ad almeno provare a riflettere, in maniera scevra da inamovibili convincimenti in tal senso, sulla validità e plausibilità della loro scelta. Se non altro, per poter constatare l’esistenza, o meno, di margini di possibilità per scoprire motivazioni a provare un’alternativa di abitudini comportamentali più previdenti ed opzioni ricreative meno avventurose, e tali, da consentir loro di potersi godere appieno, e quanto più a lungo possibile, quell’unico ed inestimabile dono che è la vita, del quale, fortunatamente, ancora dispongono.
A cura del Prof. Brancato
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La circolare n° 107 del 5 Luglio 2017 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce le indicazioni operative relative alla nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionale, introdotto dall’articolo 54-bis del Decreto legge 24 Aprile 2017, n° 50, convertito dalla Legge n° 96 del 21 Giugno 2017.
Intendendo per lavoro occasionale una prestazione professionale fornita da persone che desiderano avviare un’attività lavorativa in modo sporadico e saltuario.
Trattasi di un contratto mediante il quale l’utilizzatore può acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionale è stata affidata all’INPS, che provvede a gestire i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi ai lavoratori.
I buoni lavoro potranno essere utilizzati dalle imprese agricole, dalle strutture turistiche o alberghiere o ricettive (di accoglienza e ospitalità).
In particolare, imprese agricole, strutture alberghiere o ricettive operanti nel settore del turismo, nonché gli enti locali, potranno utilizzare i Voucher come mezzo di retribuzione per under 25, disoccupati, pensionati, percettori del reddito di inclusione - REI – (Provvedimento, a livello nazionale, di contrasto alla povertà, comprendente un beneficio economico ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa) o di altre forme di sostegno al reddito.
Successivamente all’abrogazione del sistema dei Voucher in precedenza utilizzato, per la retribuzione di questa formula lavorativa, sono stati introdotti i seguenti due nuovi strumenti:
Esso è destinato a persone fisiche, che non esercitano attività professionali o d’impresa e non devono avere in corso o avere avuto, nei 6 mesi precedenti, rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e collaborativa con i prestatori.
Ed è composto da titoli di pagamento, dal valore nominale di 10 euro, per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Valore nominale che viene ripartito in euro:
Il datore di lavoro, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione lavorativa deve comunicare all’INPS: i dati identificativi del lavoratore; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento; - il luogo di svolgimento della prestazione; - la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione; - altre informazioni per la gestione del rapporto.
Comunicazione che, successivamente, verrà notificata, tramite E-Mail o Sms al prestatore. L’INPS, a sua volta, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, provvede ad erogare il compenso previsto.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi, ovvero di uno dei divieti al ricorso al contratto di prestazione occasionale elencati nel comma 14 dell’art. 54-bis, del D. L. N. 50/2017:
si applica la sanzione Amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione.
Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata da:
Le imprese agricole possono ricorrere al Cop soltanto per l’impiego di lavoratori comprese nelle seguenti categorie:
Il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle Associazioni sindacali – CCNL – e, comunque, non può essere inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative.
Le pubbliche Amministrazioni possono usare questo tipo di contratto solo nell’ambito delle seguenti attività:
Per attivare il contratto l’utilizzatore, a differenza che per il Libretto di Famiglia, deve comunicare, attraverso il servizio online, entro un’ora prima dell’inizio della prestazione i dati identificativi del prestatore.
Sia il Libretto di Famiglia che il Contratto di Prestazione Occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:
- un lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire più di 5.000 euro l’anno (art. 54-bis, comma 1, lett. A), per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1, lett. B) l’anno per quelle effettuate presso il medesimo datore di lavoro;
- il datore di lavoro,, che può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori, dal canto suo, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può superare i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per ogni prestatore.
Nel caso di superamento del limite di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo lavoratore in favore di altrettanto singolo utilizzatore, o della durata della prestazione di 280 ore, nell’arco dello stesso anno, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro, relativa al compenso previsto per 4 ore lavorative. Ma anche se la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, non deve essere, salvo che per il settore agricolo, inferiore a 9 euro l’ora.
I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto, con oneri a carico degli utilizzatori, all’assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti (nel caso di morte dell’assicurato) e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
E’, inoltre previsto dal comma 20 dell’art 54-bis, come già menzionato, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Mentre per il settore agricolo, il suddetto limite, è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500 euro e la retribuzione individuata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – CCNL - stipulato dalla Associazioni sindacali, ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis: euro 7,57 – 6,94 – 6,52, rispettivamente per l’area: -1 (lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono lavori richiedenti specifica specializzazione) – 2 (lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi e non richiedenti conoscenze professionali) – 3 (lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici), di appartenenza del lavoratore.
Inoltre, sarà possibile l’uso dei Voucher ad alberghi e strutture ricettive (di accoglienza ed ospitalità di lavoro) che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori a tempo indeterminato, a differenza delle Aziende agricole, per le quali resta il limite di 5 dipendenti.
Così pure risultano allungati i tempi di utilizzo rispetto agli attuali 3 giorni. Infatti, il pagamento con l’introduzione del nuovo sistema potrà avvenire con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni, tra la data d’inizio ed il monte ore complessivo presunto.
L’utilizzatore per potersi servire delle prestazioni di lavoro occasionale deve, preventivamente, alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività, avvalendosi delle seguenti modalità:
A seconda delle forme di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’0perazione di versamento.
Per il Libretto Famiglia ogni versamento è pari a 10 euro o a multipli di 10.
Mentre, per il Contratto di prestazioni occasionali, l’entità dei versamenti è stabilita dall’utilizzatore.
L’erogazione dei compensi ai prestatori , come in precedenza precisato, verrà pagato dall’INPS, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite:
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Sia gli utilizzatori che i prestatori devono preventivamente registrarsi al servizio dedicato alle prestazioni occasionali tramite una delle seguenti modalità:
All’atto della registrazione occorre disporre delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID) e scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di Prestazione Occasionale.
A cura del Prof. Brancato
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La Nostra Voce