L’articolo 6 del Codice della Strada, infatti, stabilisce che, a partire dal 15 Aprile, non è più necessario l’equipaggiamento invernale in auto, costituito da gomme termiche e catene a bordo. Anche se la Circolare del Ministero dei Trasporti, Protocollo n° 1049 del 17 Gennaio 2014, proroga al 15 maggio la data ultima per il cambio della tipologia di pneumatici.
Dopo tale data, chi non rispetta quanto stabilito dalla normativa, può incorrere nelle sanzioni amministrative concernenti il possibile:
Mentre non è soggetto a tali sanzioni chi ha la propria auto attrezzata con un set di gomme “4 Stagioni”, contrassegnate con il simbolo M + S: iniziali di Mud (Fango) e Snow (Neve),con medesime caratteristiche prestazionali riportate sul libretto o superiori, il cui utilizzo è consentito per l’intero anno dal Codice della Strada, poiché garantiscono una buona stabilità del veicolo in tutte le condizioni meteorologiche, permettendo di viaggiare in sicurezza.
Invece le auto equipaggiate con pneumatici invernali, anche con codici di verifica inferiori rispetto a quelli riportati nella Carta di Circolazione, fino a 160 Km/h, come già precisato, hanno soltanto un mese in più (15 maggio) degli altri, per montare le gomme estive.
L’imposizione della sostituzione delle gomme invernali con quelle estive, o “4 Stagioni “, trova riscontro nelle motivazioni relative:
Articolo Redatto dal Prof. Domenico Brancato
Domenico Brancato |
01/05/2019 Articolo letto 670 volte |
Vuoi essere subito avvisato via mail quando un articolo come questo viene pubblicato?
Vai a fine pagina e clicca sul bottone verde "RIMANI INFORMATO"