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Dal primo gennaio 2020 TASI accorpata all'IMU

 

 


             

 

 

 

Nazionali: Dal primo gennaio 2020 TASI accorpata all'IMU

Nazionali
12/02/2020
Domenico Brancato

 

 

DAL 1° GENNAIO 2020 CANCELLATA la TASI ED ACCORPATA ALL’IMU

 

Per comprendere meglio le novità introdotte dalla manovra di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019, in vigore dall’ 1/01/2020,cerchiamo di analizzare distintamente IMU e TASI, per evidenziare la differenza fra le due forme impositive e cosa è cambiato e rimasto invariato nella impostazione della “Nuova IMU”.

 

L’IMU o Imposta Municipale, si applica ai possessore di aree fabbricabili, di terreni agricoli e di fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (immobili iscritti nel Catasto Edilizio Urbano come unità immobiliari , nei quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non comprese nelle Categorie catastali A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

 

L’imposta è a carico del proprietario o del titolare di altro titolo reale, quale: usufrutto, abitazione, enfiteusi, concessionario di aree demaniali e locatario del contratto di leasing. Dal 2012 ha sostituito l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ed è stata inclusa, insieme a TASI e TARI, nella IUC (Imposta Unica Comunale), che la Legge di Bilancio ha abolito (ad eccezione della TARI: Tassa sui rifiuti ) sostituendola con la nuova imposta: Nuova IMU, che unifica IMU e TASI.

 

Nel caso di affidamento di figli minori, in sede di separazione o divorzio, il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento del tributo) dell’imposta è l’assegnatario.

 

La TASI o tributo per i servizi indivisibili (Illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, vigilanza urbana, anagrafe, ecc.) si applicava ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati (tranne che per le abitazioni principali non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e di aree edificabili. Era una tassa e non un’imposta, come l’IMU, in quanto rappresentava il corrispettivo della fornitura di servizi specificati, in apposite delibere Comunali.

 

La manovra di bilancio 2020, nel modificare il descritto quadro normativo, ha disposto l’abolizione,a partire dal primo Gennaio 2020, accorpando l’equivalente gettito a quello della nuova IMU. Al fine di evitare un doppio onere sulla medesima base impositiva (possesso di beni immobili) e rendere il sistema meno complesso, attraverso l’istituzione di un’unica imposta applicata dai Comuni sugli immobili.

 

Conseguentemente l’aliquota base IMU:

 

- per le case residenziali (Fabbricati urbani o rurali, la maggior parte della cubatura dei quali è destinata ad uso abitazione) non utilizzate come abitazioni principali (seconde case), passa dal 7.6 all’8.6 per mille, anche se viene data libertà ai Comuni di aumentarla di altri 2 punti, cioè portarla al 10.6 per mille, o di azzerarla completamente. Inoltre,per i soli Comuni che hanno già deliberato un aumento della TASI dello 0.8 per mille, è concessa l’approvazione di una aliquota IMU fino all’11.4 per mille;

 

- per le citate abitazioni principali di lusso e le relative pertinenze (strutture destinate in modo durevole al servizio di abitazioni, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate: C2,C6 e C7), sale dal 4 al 5 per mille, ma i Comuni potranno, anche in questo caso, aumentarla al 6 o riportarla al 4 per mille. Anche se spetta una detrazione di 200,00 euro da ripartire proporzionalmente alla percentuale di possesso, fra coloro che sono tenuti al pagamento;

 

- per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille, ma i Comuni possono azzerarla o elevarla sino al 10, 6 per mille.

 

Con la nuova IMU rimangono invariati:

 

  • L’esenzione del pagamento per le prime case e relative pertinenze (primi immobili di proprietà residenziali e non di lusso, acquistati da persone fisiche , destinate ad abitazione) e per i fabbricati che rientrano nelle categorie Catastali: A/2 A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e C/2, C/6 e C/7, corrispondenti, rispettivamente, a costruzioni di tipo: Civile, Economico, Popolare,Ultrapopolare, Rurale e Villinie a Magazzini,Cantine elocali di deposito, con rendita autonoma; Stalle, Rimesse e Autorimesse, senza scopo di lucro e Tettoie chiuse o aperte;

 

  • Le esenzioni su:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (dove i comproprietari non detengono la proprietà su una parte specifica dell’immobile, ma su una quota del valore dell’insieme) adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei Soci assegnatari e quelle destinate a Studenti universitari soci assegnatari, anche privi di residenza anagrafica;

- alloggi sociali (unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente ad individuie nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) adibiti ad abitazione principale;

- casa familiare (immobile nel quale si svolge la vita familiare, comprendente i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;

- un solo immobile posseduto e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Esenzione per la quale non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica e per beneficiare della quale, secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 del D.l. 201/2011, non occorre inoltrare nessuna richiesta a non pagare l’imposta, ma va presentata la dichiarazione IMU, precisando, nelle annotazioni, il diritto all’esenzione ai sensi della citata norma. Del beneficio sono esclusi i dipendenti in congedo permanente o in pensione;

- unità immobiliare,a condizione che la stessa non risulti locata, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di cura o sanitari, a seguito di ricovero permanente;

- un solo immobile di proprietà o in usufrutto, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d’uso, posseduto in Italia da cittadini residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE - ,purché siano pensionatinello stato estero di residenza e percepiscano la pensione erogata dal medesimo stato;

- I terreni agricoli montani o semi-montani, o di proprietà di coltivatori e imprenditori agricoli professionali;

 

- I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà indivisibile e inusucapibile;

- le scadenze di pagamento, di cui la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. Fermo restando la facoltà del contribuente di corrispondere l’importo complessivo in un’unica soluzione annuale, entro il 16 Giugno, salvo conguaglio;

 

  • e le agevolazioni su:

 

- immobile ad uso abitativo e delle sue pertinenze, concesso in comodato a familiari entro il primo grado di parentela, per il quale è prevista la riduzione del 50 % della base imponibile IMU;

- abitazioni locate a canone concordato (regolato da contratti che vengono stipulati sulla base degli accordi raggiunti dalle Associazioni di categoria di locatori e inquilini ) per i quali l’imposta stabilita dal Comune viene ridotta al 75%;

- fabbricati di interesse storico o artistico individuati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che godono di una agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50 % della base imponibile (rendita catastale rivalutata del 5 %) per il calcolo dell’IMU;

- e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (per effetto di terremoti, usura od altro) e conseguentemente non utilizzati, per i quali, a meno che il Comune non preveda la completa esenzione delle imposte locali, la regola prevede uno sconto del 50 %, determinato sulla base della categoria catastale, limitatamente al periodo di durata di dette condizioni.

 

Con la riforma, la quota della TASI, finora di competenza di Inquilini e Comodatari, va ad aggiungersi all’importo del 100 % dell’IMU, interamente a carico del proprietario.

 

Per l’inizio dell’applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà dell’importo versato per IMU e TASI per l’anno 2019, mentre per la rata a saldo si dovrà tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni delle specifiche aliquote, deliberate dai Comune competente.

 

La Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

Qualora l’immobile sia posseduto da più contitolari, ogni quota di spettanza deve tener conto delle singole eventuali agevolazioni, senza possibilità di estenderle agli altri comproprietari.

 

Stando alle dichiarazioni del Governo la ristrutturazione delle aliquote “non determina l’aumento della pressione fiscale” in quanto “la manovra è stata strutturata ad invarianza di gettito, e quindi in modo tale da non determinare un aumento della pressione fiscale”.

 

Dichiarazioni non condivise dal Presidente di Confedilizia: Giorgio Spanzani Testa, che afferma “La nuova patrimoniale sugli immobili delineata nella manovra è peggiore delle due precedenti: IMU e TASI. Oltre a non essere sfiorato dall’dea di ridurre questo carico di tassazione insopportabile, il Governo peggiora la situazione in vari modi “. Poiché, secondo l’Associazione, la nuova tassazione sulla casa presenta diversi difetti: “Fa scomparire qualsiasi collegamento ai servizi, presente nella Tasi; aumenta la tassazione sui proprietari di immobili affittati, scaricando su di essi la quota di imposta che nella TASI era a carico degli inquilini; mantiene imposizioni vessatorie come quelle sugli immobili inagibili e su quelli sfitti per assenza di inquilini o acquirenti”.

 

Divergenze di affermazioni che, secondo chi scrive, considerato che l’ aumento, la diminuzioni o l’esenzione delle aliquote dell’imposta, inerenti le diverse tipologie e condizioni strutturali degli immobili, dipenderanno dalle delibere che saranno emanate, in proposito, dai Comuni, spetta al singolo utente verificare l’effettiva convenienza, o meno, dell’innovazione in questione e, soprattutto, di constatare e prendere atto della propensione dell’Amministrazione di appartenenza alla oculatezza e virtuosità, piuttosto che alla finalità di far quadrare i conti (magari tramite una poco avveduta e scrupolosa gestione finanziaria), prescindendo dall’immedesimazione delle ripercussioni sugli, in genere, modesti o deficitari bilanci familiari dei contribuenti.

 

Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato

 

 

 

 

Domenico Brancato
12/02/2020
Articolo letto 2.033 volte

 

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Nazionali

 

 

 

 

 

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Commenti

 

Commento di: Gianni Morelli

12/02/2020 09:28:57

 

 

Interessantissimo
Come viene trattato l'usufrutto di abitazioni la cui nuda proprietà è divisa tra più eredi?

 


 

Commento di: DOMENICO

S.MARIA NUOVA - SPIGARELLI -
12/02/2020 12:22:23

 

 

Gentilissimo Giovanni

In risposta al Tuo commento del 12 c.m. riporto quanto segue: IN CASO DI USUFRUTTO, L'IMPOSTA E' DOVUTA DA CHI UTILIZZA L'IMMOBILE, E NON DAL O DAI NUDO/I PROPRIETARIO/I.

 


 

Commento di: Gianni Morelli

12/02/2020 12:26:24

 

 

Grazie Domenico
Ci terrai informati anche su quelle che daranno le delibere del nostro Comune?

 


 


             

 

 

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