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LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

 

 


             

 

Nazionali: LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

Nazionali
19/01/2018
Domenico Brancato

 

Fissate disposizioni più ampie ed efficaci, per la prevenzione ed il contrasto del  dilagante fenomeno in ambito scolastico, a tutela dei minori.

Bullismo e Cyberbullismo ( versione informatica del bullismo ) sono  due modalità di comportamento che, attraverso un modo palese ed invisibile  (attuato mediante gli strumenti della rete ) di agire, perseguono il medesimo fine di arrecare violenza  ed umiliazione a soggetti presi di mira ( vittime ), attraverso: -  spregevoli soprannomi; - parolacce o insulti ( 12,1% ); - derisione  per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare e di vestire (6,3 % ) e, secondo un arbitrario metro di giudizio, verso chi evidenzia un presunto anomalo orientamento sessuale, un comportamento non in linea con la più seguita  tendenza  trasgressiva o  manifesta una non comune diligenza nell’impegno scolastico; - diffusione di maldicenze ( 5,1 % ); - esclusioni per le proprie opinioni ( 4,7 % );  - aggressione con spintoni, botte calci e pugni ( 3,8 % ).

Fenomeni per nulla trascurabili, se si considera che, secondo dati dell’ISTAT, risalenti al 2014, nei 12 mesi precedenti,  più del 50 % di ragazzi/e  compresi nella fascia di età  dagli 11 ai  17 anni (Arco temporale che va dalla 5° elementare al 3° anno degli  istituti  scolastici superiori ), è stato/a vittima di episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti da parte di coetanei. Il 19,8 % subisce più volte al mese tipiche azioni di bullismo, mentre per il 9,1 % tali atti si ripetono con cadenza settimanale.

Comportamenti, che minano l’autostima e la dignità delle vittime che, alla lunga, possono portare a condizioni di: ansia, irreversibile depressione, autolesionismo o, addirittura, di suicidio o  di tentato suicidio, come, da recente, verificatosi a Palermo, in una classe di 2a media, dove un ragazzino si è cosparso di liquido infiammabile, con l’intento di darsi alle fiamme.

Disagi e manifestazioni che vengono favorite dalla vulnerabilità tipica della pre-adolescenza e dell’adolescenza, quando i ragazzi e le ragazze affrontano il primo distacco dalla famiglia, il contrasto con le figure adulte ed avvertono  il bisogno di conferme, integrazione ed accettazione nell’ambito del gruppo dei pari.

Il bullo ed il cyberbullo non esulano da questa condizione, anzi, gli studiosi dell’argomento, sostengono che siano degli adolescenti insicuri che hanno una bassa autostima e degli incapaci di gestire un pacato confronto. Incapacità che li porta a compiere azioni oltraggiose nei confronti di chi appare più debole, per tentare di suscitare manifesta o silenziosa  approvazione,  nell’ambito del  gruppo,  ed illudersi di trovare  conferma che la decisione intrapresa sia quella giusta per farsi rispettare e per piacere agli altri.

Falsa convinzione questa, in quanto, generalmente, ciò è dovuto non alla condivisione dell’aggressione esercitata nei confronti della “ vittima”, ma  all’atteggiamento di indifferenza o di mancanza di coraggio che gli adolescenti presenti o consapevoli alla/dell’azione lesiva manifestano  nell’astenersi di informare i soggetti in grado di innescare il meccanismo di un intervento ostativo, quali: genitori, insegnati o soggetti responsabili dei contesti in cui si verificano i fatti. ( come evidenzia l’esiguità delle denunce inoltrate alle autorità competenti).

Quindi, i ruoli coinvolti nella messa in atto dei così biasimevoli eventi risultano essere: il bullo o cyberbullo, la vittima ed il testimone.

Ma  qual è l’identikit del bullo e del cyberbullo?

 Il bullo, in genere, è un compagno di classe o d’istituto  della vittima con la quale ha un contatto corporeo e visivo diretto, ha un fisico generalmente prestante che usa con destrezza per fare del male, agisce in orario scolastico o lungo il percorso casa-scuola, il suo malefico operato viene raccontato ad altri studenti della stessa o di altre scuole, la sua disinvoltura a compiere le azioni viene stimolata dalle dinamiche di gruppo, ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali e vede l’effetto reale  delle proprie azioni, verso le quali manifesta una indifferente consapevolezza e deresponsabilizzazione;

Il cyberbullo è un soggetto che esercita un tipo di attacco continuo ed offensivo, ai danni di altro soggetto, in versione informatica, cioè  tramite  l’uso di  strumenti elettronici: l’E-Mail, le Chat, i Blog, i siti Web e i Telefoni cellulari, che gli consentono  un campo d’azione ambientale e temporale illimitato; normalmente è anonimo ( il che impedisce alla vittima la possibilità di sapere con chi sta interagendo) ed invisibile ( anche se le moderne tecnologie, non cancellando completamente la tracciabilità della provenienza dei messaggi, consentono alla Polizia Postale di identificarli ); non necessita di disporre di un fisico prestante; la diffusione delle molestie e del materiale prodotto può avere un’estensione geografica senza limiti; manifesta un alto livello di disinibizione e di sadismo che gli permettono di mettere in atto online ciò che non si potrebbe permettere di compiere in condizioni di vita reale;  non potendo constatare direttamente l’effetto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima, denota una insufficiente consapevolezza delle conseguenze.

Le motivazioni del bullo e del ciberbullo derivano, in genere, da una sensazione di trascuratezza familiare e sociale che innescano il desiderio di protagonismo e di visibilità, finalizzati a tentare di  richiamare su di sé l’attenzione dell’ambiente circostante e dei media.

 Il genitore e gli educatori.

Con l’avvento di Internet e del progresso tecnologico il ciberbullismo ha consentito l’intensificarsi di scambi di immagini e registrazioni video calunnianti e compromettenti. Il che ha promosso il fenomeno del public shaming  ( umiliazione  pubblica ) del soggetto colpito sulla rete.

La gravità dell’impatto che l’aggressione cyber ( relativa  alla realtà virtuale o ad internet ) può avere sulla psiche della vittima è, ovviamente subordinata all’intensità ed alla frequenza degli atti di sopruso. Tant’è che  negli Stati Uniti, è stato coniato il nuovo termine: Ciberbullicide, motivato  dalle molte  vittime di aggressione psicologiche estreme, giunte al suicidio. Dai dati italiani raccolti attraverso il progetto  DAPHANE e tratti dalla letterature scientifica  inerente lo studio del  bullismo elettronico, emerge che: - la fascia di età maggiormente coinvolta in questo fenomeno è quella compresa fra i 13 e i 15 anni, secondo quanto emerge dalle percentuali dei seguenti dati statistici:

Atti cyber       F a s c e  d i  E t à  i n  a n n i
                         12 – 13     14 – 15     16 – 17

Cellulare           26,3           45,8           27,9

Internet            20,5           42,4           37,1

 

 - I prevalenti stati emotivi derivanti dagli attacchi ciber su studenti delle classi appresso indicate risultano essere:

Sentimenti                                  C l a s s i
cyber vittime       Elementari       Medie       Superiori       

Rabbia                       33,0%             34,4%          32,4%

Frustrazione             33,3%             31,6%           30,0%

Tristezza                   33,3%              24,6%           18,8%  

 

-Le Vittime si sono confidate con:

Nessuno                            43,7%

Un  amico                         26,8%

Un genitore                      15,5%

Insegnanti  ( in Italia )       9,6%

 

-Il  56 % dei Genitori non sono preoccupati che i loro figli possono essere vittime di bullismo elettronico, minimizzando l’impatto che questo fenomeno può avere nella vita dei ragazzi, e che il 19 % considera tali manifestazioni rare e quindi trascurabili. Mancanza di percezione che, inevitabilmente, causa la pregiudizievole assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell’adulto.

Atteggiamento e convinzione questa alquanto superficiale ed  incoerente,  rispetto l’inconfutabile dimensione della gravità del fenomeno che, per contro, richiederebbe proprio, da parte dei genitori e degli educatori, l’affinamento della capacità di cogliere i segnali di malessere del/della ragazzo/a oggetto di molestie ( tendenza all’isolamento, scarsa voglia di seguire le attività scolastiche ed extrascolastiche, rifiuto del cibo e crollo del rendimento scolastico ), per capire se trattasi di normali sintomi di crisi adolescenziale o di altro genere, per poter intervenire, per tempo e adeguatamente al fine di scongiurare il pericolo di possibili gravi ed imprevedibili conseguenze.

Infatti, in considerazione della tendenza all’espansione della descritta grave  problematica sociale  definita epidemia silenziosa smaterializzata da Internet“ e della carenza, in atto, di rispondente consapevolezza, motivazione ed azioni in grado di recepire, ostacolare e controllare l’andamento dell’evolversi del preoccupante fenomeno, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 29 Maggio 2017 n° 71, che stabilisce una importante serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate a favorire , particolarmente  tra i giovani, una maggiore consapevolezza del disvalore di comportamenti persecutori ed a colmare la deficitaria normativa sulla tutela delle vittime e sul recupero comportamentale degli aggressori , ed in particolare:

  • Prevede che il minorenne vittima di bullismo informatico che abbia compiuto 14 anni ( nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore ) possa rivolgere istanza al gestore del sito internet o del social media o comunque al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela: oscuramento, rimozione e blocco di qualsiasi altro dato del minore diffuso su internet. Se entro 24 ore il gestore  non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
  • Istituisce un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la prevenzione ed il contrasto del ciberbullismo, anche attraverso periodiche specifiche  campagne informative e di  sensibilizzazione; 
  • Adotta, Dal 18 Settembre 2017, a cura del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ), con la collaborazione della Polizia Postale,  delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del ciberbullismo nelle scuole;
  • Individua, fra i Docenti di ogni Istituto scolastico, un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del ciberbullismo, avvalendosi anche dalla collaborazione delle Forze di Polizia e della collaborazione  delle Associazioni e dei Centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
  • Prevede, per il triennio 2017 – 2019, la formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti ed ex studenti;
  • Promuove, a cura dei Servizi territoriali, delle Associazioni e degli enti che perseguono le finalità della legge, progetti personalizzati per sostenere le vittime di ciberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di ciberbullismo;
  • Sancisce l’obbligo del Dirigente scolastico che venga a conoscenza del verificarsi di episodi di ciberbullismo, in ambito scolastico, di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
  • Applica, fino a quando non sia stata proposta  querela o presentata denuncia per reati di cui agli articoli 594,595 e 612 del codice penale  ( ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante internet, da minorenni ultraquattodicenni nei confronti di altro minorenne ), la disciplina sull’ammonimento del Questore, per la quale, il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile accompagnato da almeno un genitore, per ammonirlo oralmente ed invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.

 

Intanto, in attesa dell’esito della messa in atto dei provvedimenti previsti dalla descritta legge e per evitare di incorrere nei compromettenti  provvedimenti disciplinari previsti dalla stessa, chi scrive propone agli attuali e potenziali bulli e ciberbulli, prima di proseguire o apprestarsi a compiere delle aggressioni o produrre azioni denigratorie o persecutorie, di riflettere sulle conseguenze che le stesse causerebbero se fossero rivolte a loro, oppure quali vantaggi morali e materiali trarrebbero se, invece di ricevere offese, venissero loro rivolte manifestazioni di solidarietà, di comprensione  e di protezione.

 Dall’auspicabile immedesimazione sugli effetti delle accennate opposte sensazioni, ci si augura possa scaturire la convinzione che la decisione più saggia e conveniente, per acquistare edificanti e veritieri consensi, lusinghieri riconoscimenti e fondata autostima, è quella di prestare soccorso, e no di acuire o creare  condizioni di disagio o di sofferenza ai propri simili. Concordemente con i canoni comportamentali dell’Uomo, secondo i quali,  all’azione più meritoria di prodigarsi, disinteressatamente, ad aiutare il Prossimo, si contrappone la manifestazione di vigliaccheria, che trova riscontro nell’esternazione di indifferenza, disprezzo od oltraggio, rivolta a chi versa in condizioni di difficoltà o vulnerabilità.

 

articolo redatto da Domenico Brancato

 

 

Domenico Brancato
19/01/2018
Articolo letto 621 volte

Nazionali

 

 

 

 

 

 


             

 

 

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Tag: #NUOVA #LEGGE #CYBERBULLISMO