SOSTIENI SANTA MARIA DELLE MOLE
S. Maria delle Mole
(commenti:1)
(1.925-35-1)
Marino
(allegati)
(1.921-0-0)
Nazionali
(1.916-0-0)
Si informa la Cittadinanza che, dopo perduranti rimpalli di competenza fra l’amministrazione provinciale e quella Comunale sulla destinazione dell’importo del versamento, con delibera di consiglio N° 14 del 3 giugno 2019, è stato inequivocabilmente stabilito che, a partire da Settembre 2019, l’importo del Bollino in questione dovrà essere versato, tramite Bonifico Bancario o Postale, con le seguenti modalità:
La cadenza del pagamento è, di norma, biennale, mentre solo per i nuovi impianti è previsto in coincidenza della loro attivazione ed il successivo dopo 4 anni.
Si precisa che la forma di pagamento per Bonifico è dovuta alla momentanea difficoltà burocratiche dell’avvio della procedura. Procedura che, a regime, prevede che i futuri pagamenti siano corrisposti direttamente al Personale addetto al controllo, in occasione della consegna del Bollino.
Comunque, secondo quanto riferito dal titolare dell’Ufficio compente, in risposta alle segnalazioni di difficoltà pervenutele al riguardo,gli Utenti che sono impossibilitati a pagare con Bonifico, potranno corrispondere la somma dovuta, nel proprio domicilio, quando sarà loro recapito il Bollino.
Per ogni eventuale ulteriore necessità di chiarimenti telefonare al n. 06 93662233.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
S. Maria delle Mole
(1.913-0-0)
S. Maria delle Mole
(commenti:3)
(1.906-0-0)
Lavori in corso
Nonostante la ‘panza’, ma forse proprio nell’inutile tentativo di eliminarla, cammino quasi ogni giorno per circa un’ora per Santa Maria. Non camminate molto impegnative, ma passeggiate e piccole gite che mi danno l’opportunità di guardarmi in giro e di registrare con il mio cellulare le immagini che più mi colpiscono.
In altre occasioni avevo espresso la mia soddisfazione per l’interesse dimostrato dalla nostra Amministrazione e per il buon esito delle proposte di finanziamento dei lavori di recupero, inoltrate sulla base di progetti che sono risultati ben strutturati.
Avevo espresso la sicurezza che quei lavori sarebbero stati seguiti con attenzione dai cittadini in ogni fase del loro sviluppo. Ed ho voluto dare seguito a questa dimostrazione di partecipazione camminando da Frattocchie alla Stazione di Santa Maria e scattando alcune foto che spero rendano l’impressione positiva che ho avuto nel vedere quali progressi siano già stati fatti nella pulizia di questo nostro tratto di strada antica.
L’unica mia preoccupazione deriva dal fatto che l’erba ricresce velocemente e che potrebbe invadere di nuovo la sede stradale coprendo ancora una volta quei reperti che gradualmente verranno riportati alla luce, rendendo inutile, come successo in altre occasioni, questo lodevole tentativo di recupero.
Nel tentativo di esprimere anche attraverso le immagini l’atmosfera che ho respirato nel vedere i primi risultati dei lavori ho scattato alcune fotografie nella scarsa luce della sera incipiente.
Ed è proprio camminando in questa atmosfera, che mi è venuto da pensare a quanto avremmo perso oggi se i popoli antichi avessero assoggettato a ‘valutazioni costi/benefici (spesso assegnate a consulenti amici con esito negativo già definito nella stessa enunciazione)’, la costruzione delle strade, degli acquedotti, dei ponti, delle piramidi, e se lo stesso avessero fatto i grandi ‘sponsor’ dell’arte, dai Medici ai Papi più lungimiranti. Infatti in queste valutazioni i costi sono facilmente determinabili mentre, per arrivare ad individuare i benefici, è necessario possedere le doti che sono tipiche degli artisti dei creativi e dei geni che concepiscono le idee iniziali. Chi, al tempo, avrebbe mai potuto immaginare, prevedere e calcolare il valore futuro di quello che ingegneri, architetti ed artisti con la loro genialità ed il loro impegno stavano realizzando e quanto ne avremmo noi posteri goduto e da quali stimoli sarebbe derivato il nostro godimento?
Per rimanere in tema, credo che per contribuire alla conservazione di questi patrimoni che i nostri avi ci hanno regalato, potrebbe essere importante riuscire a costituire gruppi di volontari che, sotto la guida di persone esperte, potessero aiutare a mantenere vive queste antiche e preziose vestigia.
Nazionali
(1.900-0-0)
MULTE E DIVIETI PER CHI LANCIA LANTERNE CINESI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE
Le lanterne cinesi o lanterne volanti oKhom fai, come è noto sono piccole lanterne di carta che si sollevano in aria per effetto dello stesso principio che consente di far alzare le mongolfiere.
Esse sono composte da una struttura rigida rivestita di carta, comprendente al loro interno una fonte di calore che, scaldando l’aria, ne consente il sollevamento.
In Italia non esiste una specifica legge che ne disciplinil’uso, anche se non mancano normative regionali e ordinanze comunali che pongono limiti e divieti.
Motivo per cui, per le modalità da rispettare per l’utilizzazione, per affinità con le lanterne cinesi, si fa ricorso al contenuto dell’art. 57 del testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, secondo il quale: “Senza licenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciare razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato, o nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.
Ne discende pertanto che senza apposita licenza, “sarebbe” vietato il lancio in aria delle, apparentemente, innocue lanterne.
Ciò, anche:
In riferimento a quanto sopra esposto, per evitare gravi rischi per la salute dei cittadini ed in considerazione del potenziale pericolo che tali dispositivi possono rappresentare per l’innesco di incendi, soprattutto durante la stagione estiva, molti Comuni, in ottemperanza alla richiamata normativa, hanno emanato, specie per tale periodo, ordinanze che impongono il divieto di lancio delle lanterne senza regolare autorizzazione e disposto,per i trasgressori, l’applicazione di multe pecuniarie da 25 a 500 euro (Art. 7 bis, comma 1 D.Lgl. 18 Agosto 2000, n. 267. In qualche caso elevate da un minimo di 5.000 ad un massimo di 15.000 euro, oltre ad ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge ed al sequestro dei prodotti oggetto della trasgressione.
Ma poiché il lancio delle lanterne, in genere, è una festosa sfida fra Bambini impegnati in numerosi tentativi finalizzati a conquistare il primato della quota più elevata, i genitori, a prescindere dalle imposizioni normative, farebbero bene, autonomamente, oltre che a munirsi delle apposite autorizzazioni, ad accertarsi che i dispositivi manipolati ripetutamente ed inconsciamente dai loro figli, dispongano di caratteristiche qualitative tali da escludere i non trascurabili citati rischi derivabili da contaminazione da amianto.
Articolo redatto dal Professor D. Brancato
Nazionali
(1.896-1-0)
S. Maria delle Mole
(1.893-0-0)
I. Me. De. club