Bruni Immobiliare
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(commenti:1)
(698-0-0)
I social, in genere, vengono intesi come mezzi attraverso i quali gruppi di persone stabiliscono contatti con abitanti di tutto il mondo, spesso trascurando di pensare di utilizzarli come utilissime opportunità per conoscere meglio il vicinato, scambiare idee ed opinioni, favori o cercare di essere collaborativi gli uni con gli altri.
L’idea di “Social Street”, cioè Strade Sociali ha origine dall’esperienza iniziata nel Settembre 2013, del gruppo Facebook “ Residenti in via Fondazza” – Bologna, nato proprio in seguito alla constatazione dell’impoverimento generale dei rapporti sociali. Impoverimento che aveva comportato una condizione di solitudine, perdita del senso di appartenenza, conseguente degrado urbano e mancanza di controllo sociale del territorio.
Da qui l’esigenza di far ricorso ad una soluzione che fosse in grado di favorire le pratiche di buon vicinato, socializzare con i vicini della propria residenza, al fine di: instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità e conoscenze e promuovere progetti di interesse comune, da cui trarre benefici derivanti da una maggiore interazione sociale.
Soluzione, seguita dal felice esperimento di“ Vicinimiei.it “ : piattaforma creata da Giulia Buffa e Christian Vollmann, fondata su tre regole: sii gentile; sii onesto; sii disponibile. Regole“che se tutti rispettiamo, siamo tutti felici”. Si tratta di un sito gratuito, attivo anche su 100 quartieri di Milano e disponibile su app, con la finalità di mettere in contatto gli abitanti del vicinato.
Iniziative che trovano riscontro e riferimento in molte altre realtà, quali:.
Baby sitter referenziata o di un bravo idraulico o elettricista o riparatore di elettrodomestici e cosi via.
Insomma, trattasi di una sorta di esperimenti sociali con ampia casistica di finalità che si prefiggono di ribaltare il vecchio concetto di vicini litigiosi e più inclini a farsi dispetti, piuttosto che collaborare per il conseguimento del reciproco benessere.
Come dimostra il bisogno potenziale di una socialità non egoistica e soprattutto indipendente da qualsiasi interesse di natura politico-partitica ed economica,riscontrabile nella costituzione degli oltre 450 gruppi nati in Italia e all’estero, tutti ispirati al modello “ Strada sociale “ e che trovano ampi consensi e notevole interesse anche nei pareri espressi dal mondo accademico e da studiosi di fama mondiale dell’emergente descritto fenomeno.
Pareri che sinteticamente trovano rispondenza nel giudizio espresso in proposito dell’autorevole giornalista e scrittore Antonio Lubrano: "Social street è la riscoperta della vera solidarietà, sentimento che l’incattivirsi dei rapporti aveva fatto sparire e che ora la lunghissima crisi, fa riaffiorare. Che bel segnale“.
Comunque, l’intento dell’argomento esposto non è soltanto quello di diffondere la conoscenza del suo contenuto, bensì vorrebbe essere una proposta di promozione per la realizzazione delle illustrate meritevoli iniziative, anche nel nostro territorio.
Realizzazione, che ovviamente prevede lo svolgimento di una indagine volta a localizzare lezone interessate a recepire l’iniziativa e ad individuare quali delle specificate finalità, si ipotizza, possano risultare più rispondente al miglioramento delle condizioni di vivibilità della specifica area. A cui, ovviamente, dovrà seguirel’impegno di una o più volenterosi che dispongano di mezzi informatici, competenza e disponibilità operativa,necessari per l’avvio e l’organizzazione dell’attività del gruppo social.
Articolo Redatto dal Prof. Domenico Brancato
(1.472-0-0)
Il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 stabilisce l’obbligo, per chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate, entro le 24 ore successive all’arrivo.
In sostanza, saranno validi anche nel caso degli affitti brevi: di durata inferiore a trenta giorni, gli stessi obblighi stabiliti dall’articolo 109 del Testo Unico delle legge di Pubblica Sicurezza - Tulps - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché i proprietari o gestori di case, di appartamenti per vacanze e gli affittacamere.
La comunicazione dovrà essere inviata online attraverso il sistema “ Alloggiati Web “ : Servizio di invio Telematico delle schede Alloggiati (Vidi Modulo allegato) debitamente compilate, unitamente a tutti gli allegati richiesti:
- Copia documento di riconoscimento;
- Copia codice fiscale;
- Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA – o di altre forme di ospitalità (Per la compilazione è possibile scaricare i Moduli digitando: Facsimile Moduli per SCIA attività ricettive Regione Lazio),
in un unico file, in formato PDF, esclusivamente da una PEC, all’indirizzo di Posta Elettronica: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it .
Per coloro che non rispetteranno le disposizioni della riportata normativa è prevista la sanzione di cui all’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.
A cura del Prof. Brancato
(1.163-0-0)
Velocità, potenza dei veicoli e divieto di alcolici
In considerazione dei gravi incidenti che sistematicamente si verificano ogni week-end, si ritiene utile riportare i limiti introdotti dal nostro ordinamento a partire dal 2011 nei confronti di coloro che non abbiano ancora raggiunto la necessaria esperienza di guida per fronteggiare, con la dovuta perizia, i molteplici pericoli in ambito della circolazione stradale.
A decorrere dall’8 Febbraio 2011 i neopatentati sono coloro che hanno conseguito da meno di tre anni la licenza di guida per le Categorie A2 ( Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg ), A ( Tricicli di potenza superiore a 15 kW e Motocicli senza e con carrozzetta con motore con cilindrata superiore a 50 cc. e velocità superiore a 45 km/h ), B ( Autoveicoli di massa massima non superiore a 3500 kg adibiti al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente ed al possibile traino di un rimorchio della massa massima di non superiore a 750 kg ) e B1 ( Quadricicli la cui massa, in ordine di marcia, fino a 450 kg per il trasporto di persone e kg 600 per il trasporto di merci e dotati di motore della potenza massima di 15 kW ).
Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore, se già titolare di patente B da almeno 3 anni.
Nei neopatentati sono compresi anche i conducenti di qualsiasi Paese extra comunitario, residenti in Italia da almeno un anno, che hanno conseguito la loro patente nella nazione di provenienza, poi convertita in Italia. In tal caso, gli interessati, a prescindere dall’età e dall’anno di conseguimento della patente, sono soggetti alle limitazioni alla guida, inerenti:
Per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici. Pertanto, costituisce infrazione qualsiasi tasso alcolemico superiore a zero.
Per quanto concerne la decurtazione dei punti della patente di guida, se a commettere le infrazioni previste dal C. d. S. sono i neopatentati, in relazione al sistema introdotto nel 2003, la decurtazione medesima viene raddoppiata, sempre fino ad un massimo di 15 punti, a meno che non siano state commesse violazioni gravi comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida.
Per contro, è previsto un bonus per i titolari di patente a punteggio pieno, per il quale ogni 2 anni che non si commettono violazioni che comportino la decurtazione, ai 20 punti iniziali si aggiungono 2 punti, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
Fermo restando la non ammissibile discrezionalità relativa al rispetto delle norme summenzionate, chi scrive avverte l’esigenza di esprimere una spontanea considerazione indotta dalla visione dei frequenti servizi televisivi riproducenti sconvolgenti immagini di rottami di veicoli incidentati, divenuti trappole mortali, principalmente, di giovanissimi/e ragazzi e ragazze:
I motoveicoli e gli autoveicoli, com’è risaputo, sono dei mezzi che possono contribuire ad attenuare sensibilmente le difficoltà operative quotidiane ed a rendere possibile la felice realizzazione di progetti che promuovono il godimento della vita, ma che per effetto:
- di manifestazioni dell’ostentazione di una eccessiva padronanza nella guida;
- di carente concentrazione ed attenzione nei confronti del rispetto della segnaletica, dell’andamento del traffico e della insidie strutturali della strada;
- del contemporaneo compimento di azioni incompatibili con il ligio esercizio della guida;
- di una condizione psico-fisica non idonea a garantire una pronta risposta dei riflessi ad una improvvisa condizione di pericolo,
possono trasformarsi in inesorabili mezzi di distruzione e di morte.
E poiché, molte delle accennate funeste situazioni trovano riscontro nella conseguenza della tendenza, purtroppo, sempre più generalizzata, di giungere ai livelli più alti del divertimento attraverso varie forme di trasgressione, non rimane che esortare coloro che assecondano tale “corrente di pensiero” ad almeno provare a riflettere, in maniera scevra da inamovibili convincimenti in tal senso, sulla validità e plausibilità della loro scelta. Se non altro, per poter constatare l’esistenza, o meno, di margini di possibilità per scoprire motivazioni a provare un’alternativa di abitudini comportamentali più previdenti ed opzioni ricreative meno avventurose, e tali, da consentir loro di potersi godere appieno, e quanto più a lungo possibile, quell’unico ed inestimabile dono che è la vita, del quale, fortunatamente, ancora dispongono.
A cura del Prof. Brancato
(commenti:1)
(857-0-0)
La legge le consente, a determinate condizioni
In seguito alla registrazione di crescenti incresciosi eventi di cronaca, si è sempre più diffusa la vendita di spray al peperoncino antiaggressione che, in alcuni Comuni ,sono stati offerti gratuitamente alla popolazione e forniti in dotazione alla Polizia Municipale, per essere utilizzati come mezzi di autodifesa.
Sia la pistola che lo spray a base di peperoncino, sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011, recante il Regolamento degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin Capsicum, prive di attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8624/2018, ha confermato che la detenzione e l’uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituiscono reato e che una bomboletta spray o pistola, sempre al peperoncino, non può considerarsi né un’arma non comune da sparo e neppure un’arma chimica, e pertanto viene consentito il libero porto, ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale.
Ovviamente, sempre che, sia le bombolette che le cariche per pistole, risultino conformi alle seguenti caratteristiche e disposizioni:
- contenuto della miscela di liquido irritante non superiore a 20 ml ( oltre tale quantitativo diventa uno strumento di aggressione e non di legittima difesa );
- percentuale di oleoresin capsicum non superiore al 10 %, con concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi fino al 2,5 %;
- gittata non superare ai 3 metri;
- capsicina non superiore ai 2.000.000 di piccantezza della scala Scoville, che attribuisce alla stessa, allo stato puro, un valore di 16.000.000 ( limitazione imposta affinché l’irritazione provocata dallo spray sia temporanea e non pericolosa );
- miscela non contenente sostanze infiammabili e tossiche o agenti aggressivi chimici, con effetti lacrimogeni e paralizzanti;
- siano dotati di sicurezza contro l’attivazione accidentale ( anche perché per un utilizzo ingiustificato si rischia la contestazione per eccesso di legittima difesa e lesioni personali );
- divieto di vendita ai minori di 16 anni.
Gli effetti dello spray, della durata dai 20 ai 60 minuti ( tempo sufficiente per allontanarsi dall’aggressore e chiedere aiuto ) sono di natura infiammatoria su naso, occhi, pelle e mucose, con manifestazioni immediate di tosse, spasmi, bruciore, nausea, lacrimazione, gonfiore alla gola, fuoriuscita di abbondante muco nasale, disorientamento ed irritazione.
I dispositivi, nelle varie versioni, sono acquistabili, al prezzo indicativo di 15 – 30 e 50 - 90 euro, a seconda se trattasi di bombolette o pistole, nei negozi specializzati: armerie, ferramenta, tabaccherie e, dal 2011, anche farmacie e supermercati o ( per chi ha dimestichezza con l’uso di internet ) tramite i siti di vendita online, che offrono un’ampia gamma di prodotti, ivi compresa la penna spray antiaggressione, che presenta il vantaggio di poter essere tenuta a portata di mano, senza destare sospetti.
Comunque è sempre consigliabile optare per shop che garantiscono prodotti di qualità a prezzi contenuti.
Intanto, per agevolare i potenziali acquirenti a compiere una scelta più oculata, si ritiene utile riportare alcune informazioni sulle fondamentali differenze di funzionamento e di prestazioni fra le bombolette spray e le pistole al peperoncino:
- Il getto gel nebulizzato, lungo circa 3 metri, è preciso e diretto solo al bersaglio ad una velocità da 180 a 350 Km/h;
- L’effetto prolungato, non letale, mette KO l’aggressore per 40-60 minuti;
- si possono usare in ambienti interni od esterni, a tutte le temperature ed in qualsiasi condizione meteorologica (pioggia, vento, ecc);
- la carica di innesco non è a pressione gassosa, ma pirotecnica (tipo di esplosivo composto da polvere pirica ed altri elementi chimici), pertanto rimane funzionante nel tempo, con immutata efficacia;
-la loro forma si adatta meglio alla mano, consentendo una presa più facile e sicura ed un’estrazione più rapida;
- funzionano in ogni posizione.
Per entrambi i dispositivi, però, considerata l’ imprevedibilità delle necessità del loro impiego, occorre acquisire un’adeguata destrezza nel maneggiarli, per essere in grado di usarli in modo rapido, efficace e sicuro. Pertanto, al fine di agevolare il conseguimento di tali condizioni, si ritiene utile riportare i seguenti suggerimenti:
Comunque, in caso di contaminazione accidentale, per porre rimedio, occorre, innanzitutto, liberarsi dei vestiti impregnati, sciacquare abbondantemente la zona delle pelle colpita e rimuovere eventuali lenti a contatto.
Anche se, a causa dell’imprevedibilità della tipologia di aggressione, o del verificarsi dell’ipotesi che l’arma si possa inceppare o cadere di mano o non produrre l’effetto desiderato nei tempi richiesti, nessun oggetto di difesa potrà mai garantire la completa sicurezza. Tuttavia, lo spray e la pistola al peperoncino rappresentano i pochi, se non gli unici, dispositivi che possono essere usati legalmente e quindi nel modo più penalmente rispondente alla Difesa Personale.
Perciò, detenerli e saperli usare correttamente può costituire un valido supporto psicologico e materiale contro ogni potenziale tentativo di aggressione. A tal fine se, dopo un’autonoma esercitazione, non si è ancora grado di padroneggiarne l’uso è consigliabile ed opportuna la frequenza di un apposito corso di autodifesa.
Affinché la diffusione della detenzione dei descritti mezzi, unitamente alla destrezza nel loro impiego, alla conoscenza delle regole da rispettare e all’acquisizione della consapevolezza dei danni derivabili da un incauto o irresponsabile uso, da parte dei possessori, possano costituire un proficuo deterrente, sia per far desistere molti malintenzionati dal proposito di praticare le ricorrenti aggressioni e sia e, soprattutto, per scongiurare il ripetersi della recente immane tragedia consumatasi all’interno di un’affollatissima discoteca, in provincia di Ancona, sembra proprio a causa dell’ assurdo ed inconsulto azionamento di uno spray al peperoncino, compiuto da un dissennato minorenne.
A cura del Prof. Brancato
(1.185-0-0)
QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO AL CONDOMINIO.
Vediamo in quali casi la giurisprudenza ritiene imputabile al condominio la responsabilità:
Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza:
secondo quanto affermato dal Tribunale di Latina con sentenza del 20 Settembre 2018, il Condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza, riscontrabili nel malfunzionamento dell’impianto o nel posizionamento della telecamera con angolo di visuale non adatto a percepire l’ingresso dei ladri, se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio. Inefficienze per le quali il proprietario derubato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto;
Inefficienza del portone d’ingresso:
dovuta, più frequentemente, al guasto della serratura del portone di accesso al palazzo. Circostanza che implica la responsabilità dell’Amministratore, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, in quanto supervisore di ogni componente dell’edificio condominiale del quale ha la gestione. Come tale, infatti, è tenuto ad intervenire tempestivamente per far riparare guasti ed ovviare ad anomalie strutturali. Diversamente è ritenuto, nel caso specifico, corresponsabile del furto per aver agevolato l’introduzione dei ladri nell’edificio;
Ponteggi privi di sistemi di allarme:
quando posizionati su una delle facciate del palazzo, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. In tal caso chi è il responsabile? A questo proposito, l’ordinanza n. 26697/2018 della Corte di Cassazione ritiene che possano essere considerati responsabili sia la Ditta edile che il Condominio. In quanto, alla Società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi e di aver trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia, agevolando, così, l’esecuzione del furto nell’appartamento. Allo stesso tempo il Condominio, nella persona dell’Amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver richiesto alla Ditta l’installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte. Ed ancora, lo stesso condominio, potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un’Impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure per il fatto che l’Amministratore abbia omesso di sorvegliare efficientemente l’operato dell’Impresa appaltatrice;
Impresa di Vigilanza inadempiente agli obblighi contrattuali:
per intempestiva attivazione al segnale di allarme, mancato avviso alla Polizia ed intempestivo invio sul posto di un vigilantes. Per tale circostanza, in seguito ad azione legale esercitata dal proprietario per il furto subito, i giudici, che si sono alternati nei vari gradi di giudizio, hanno attribuito la responsabilità alla Società di Vigilanza. Anche se con divergenza di giudizio sull’entità del risarcimento del danno reclamato dal danneggiato. Divergenza che veniva risolta con la sentenza n. 16195 del 30 Luglio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, che stabiliva la misura del risarcimento, in via equitativa, pari al valore dell’importo del contratto di vigilanza. In quanto il danneggiato non aveva “fornito la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell’inventario preciso di tutti i beni e preziosi esistenti nell’appartamento alla data del furto ed una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede“.
A cura del Prof. Brancato
(856-0-0)
Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 Settembre 2018 introduce, infatti, nuove disposizioni relative alle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle Patenti di guida delle categorie: A1 ( Età minima 16 anni per la guida di: - Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 Kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; - Tricicli di potenza massima non superiore a 15 Kw; - Macchine Agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli: m 1.60 di larghezza, 4.00 di lunghezza, 2.50 di altezza ed il peso, a pieno carico, non eccedente 2.5 tonnellate); A2 (Età minima 18 anni per la guida di motoveicoli di potenza non superiore a 35 Kw, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0.2 Kw/Kg) e A o A3 (21 anni per guida di tricicli di potenza superiore a 15 Kw e 24 anni e 20 anni, a condizione di essere titolare di patente A2 da almeno 2 anni, per la guida di motoveicoli di tutti i tipi. Ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta - L3e - o con carrozzetta - L4e -. Cioè veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di un numero massimo di 4 persone, muniti di motore con cilindrata superiore a 50 cm3, se a combustione interna e/o aventi velocità massima superiore a 45 Km/h).
Ciò, per il soddisfacimento dell’esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti, organizzandole, in tre fasi, invece delle sei fasi previste dal Decreto Ministeriale 8 Gennaio 2013. Come stabilito dal DM 19 Dicembre 2012, per il conseguimento della Patente di guida delle Categorie B e BE e dal DM 8 Gennaio 2013, per il conseguimento delle Patenti di guida delle Categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E e DE.
Fasi che comprendono:
Il candidato per superare la prova non dovrà incorrere in nessuna delle seguenti irregolarità:
La durata dell’intero esame pratico è prevista di 30 minuti.
Le nuove norme verranno applicate a partire dal 2 gennaio 2019 e riguarderanno anche chi ha presentato la domanda prima dell’entrata in vigore il nuovo decreto.
A cura del prof. Brancato
(777-0-0)
Da dicembre è possibile scaricare online il certificato di disoccupazione.
L’Agenzia Nazionale per le Pratiche attive del Lavoro – ANPAL – rende noto che il rilascio del certificato, timbrato digitalmente, utilizzabile per il riconoscimento di agevolazioni ed incentivi, sarà fattibile da metà Dicembre .
Secondo quanto riportato da “Italia Oggi“ entro il mese di Novembre sarà adottato un nuovo sistema per l’identificazione degli Utenti sul sito ANPAL, che consentirà l’accesso a tutti i servizi con una stessa utenza.
Al sito sarà possibile accedere mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID – (che permette l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione), il Documento Unico Identificativo – DUI – (Carta d’Identità elettronica) o utenza registrata.
Altra importante novità, relativa all’argomento disoccupazione, è che dal 22 ottobre la Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID –, che i disoccupati devono produrre online sul portale dell’ANPAL, può essere trasmessa anche tramite i Patronati.
Inoltre è previsto che gli Operatori dei Centri per l’Impiego ed i Patronati convenzionati, dal 22 ottobre, potranno, accedendo all’area riservata sul portale ANPAL, supportare i lavoratori nell’inserimento online della DID: importante dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona, consentendole di fruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro.
A cura del Prof. Brancato
(795-0-0)
Corso per l’allattamento a seno secondo standard UNICEF all’ASL Roma 6
Si chiama Baby Friendly Community Initiative e nasce in seno all’UNICEF, nel 1998.
Si tratta di un programma teso ad istruire delle piccole realtà locali riguardo l’importanza dell’allattamento al seno, attraverso appositi corsi di formazione con rilascio di certificato di riconoscimento. Il programma, nato in Gran Bretagna, si basa sui Seven Point Plan, ossia “Sette Passi” da tenere come punti fermi per l’allattamento efficace. Essi sono:
Da quel giorno, la BFCI di strada ne ha fatta parecchia. In Italia dal febbraio 2006 si è tradotta nella Comunità Amica dei Bambini per l’Allattamento, diventata operativa nell’ottobre 2007, in occasione della pubblicazione dei “Sette Passi”. Da quel momento, molti enti locali si sono impegnati nella formazione di operatori per ottenere il riconoscimento (della durata di 36 mesi, dopodiché si è soggetti ad una rivalutazione).
Anche l’ASL Roma 6, ansiosa di ottenere il riconoscimento, si sta impegnando nella formazione degli operatori. Il corso, presentato il 5 ottobre, è finalizzato alla creazione di figure preparate, nel rispetto nella documentazione aderente ai “Sette Passi” già definita.
Incrociamo le dita, allora: che allattamento al seno sia!
https://www.lavocedeicastelli.com/
FraWeb.it