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Si abilita presso la CCIAA di Roma e fa esperienza nel campo immobiliare affiancando per un periodo il vicepresidente FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari) per poi intraprendere l’attività di Agente Immobiliare su Roma e Castelli Romani.
 
 
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Strade sociali: di cosa si tratta?

Strade sociali: di cosa si tratta? Copertina    (commenti:1) (698-0-0)
Domenico Brancato

 

I social, in genere, vengono intesi come mezzi attraverso i quali gruppi di persone stabiliscono contatti con abitanti di tutto il mondo, spesso trascurando di pensare  di utilizzarli come  utilissime  opportunità per conoscere meglio il vicinato, scambiare idee ed opinioni, favori o cercare di essere collaborativi gli uni con gli altri.

L’idea di “Social Street”, cioè Strade Sociali ha origine dall’esperienza iniziata nel Settembre 2013, del gruppo  Facebook “ Residenti in via Fondazza” – Bologna, nato proprio in seguito alla constatazione dell’impoverimento generale dei rapporti sociali. Impoverimento che aveva comportato una condizione di solitudine, perdita del senso di appartenenza, conseguente degrado urbano e mancanza di controllo sociale del territorio.

Da qui l’esigenza di far ricorso ad una soluzione che fosse  in grado di favorire le pratiche di buon vicinato, socializzare con i vicini  della propria residenza, al fine di: instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità e  conoscenze e  promuovere progetti  di interesse comune,  da cui  trarre benefici derivanti da una maggiore interazione sociale.

Soluzione, seguita dal felice esperimento di“ Vicinimiei.it “ : piattaforma creata da Giulia Buffa e Christian Vollmann, fondata su  tre regole: sii gentile; sii onesto; sii disponibile. Regole“che se tutti rispettiamo, siamo tutti felici”. Si tratta di un sito gratuito, attivo anche su 100 quartieri di Milano  e disponibile su app,  con  la finalità di mettere in contatto gli abitanti del vicinato.

Iniziative che trovano  riscontro e riferimento in molte altre realtà, quali:.

  • Nextdoor( Portaaffianco ): Si tratta di uno dei primi social per il buon vicinato introdotti in Italia (già realizzata in  più di 350 quartieri coinvolgenti 30 mila persone) proveniente dall’esperienza attiva in oltre 200 mila quartieri di diverse città degli Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito. Essa si propone come la piattaforma perfetta per creare delle comunità virtuali con i propri vicini,  per consentire loro di far nascere comunità locali atte a  migliorarne la sicurezza e la vivibilità.
  • Toctocdoor: nata a Foggia, ma attiva già a Roma, Milano, Torino e Bologna, è una piattaforma nella quale gli abitanti di una strada o un quartiere possono incontrarsi virtualmente, per parlare dell’andamento della vita all’interno della loro zona, fornire informazioni su eventi o altre manifestazioni e trovare aiuto per esigenze pratiche riguardanti, ad  esempio,  il reperimento di una

Baby sitter referenziata o di un bravo idraulico o elettricista o riparatore di elettrodomestici e cosi via.

  • NoRuba: social network  di nicchia che si concentra sulla sicurezza del quartiere o della strada in cui si vive,  in quanto  gli iscritti possono avvisare i vicini  di eventuali strani movimenti e metterli in guardia in caso di temuti pericoli;
  • OLIO: Piattaforma statunitense, che sta diffondendosi anche in Italia, che basa il proprio successo su principi basilari di altruismo, consistenti nel mettere a disposizione dei vicini di casa o di qualcuno che ne ha bisogno, alimenti in esubero o che rischiano di andare a male, come: frutta, verdura, carne, pesce, legumi o qualunque altro genere alimentare, recuperabili per la preparazioni di cene e pranzi solidali;
  • FirstLife: strumento per stabilire un collegamento fra vita virtuale e vita reale, poiché si propone come un’attività preposta all’organizzazione di eventi e manifestazioni che si svolgono all’interno del quartiere. Infatti la piattaforma funge da collegamento per contattare, tramite coloro che utilizzano l’app, tutti gli abitanti della zona interessata, per informarli sulle date di ogni occasione di partecipazione ed   offrire loro l’opportunità  di incontrarsi realmente.

Insomma, trattasi di una sorta di esperimenti sociali con ampia casistica di  finalità che si prefiggono di ribaltare il vecchio concetto di vicini litigiosi e più inclini a farsi dispetti, piuttosto che collaborare per il conseguimento del reciproco benessere.

Come dimostra il bisogno potenziale di una socialità non egoistica e soprattutto indipendente da qualsiasi interesse di natura politico-partitica ed economica,riscontrabile nella   costituzione degli   oltre 450 gruppi nati in Italia e all’estero, tutti ispirati   al modello “ Strada sociale “  e che trovano  ampi  consensi e notevole   interesse anche  nei pareri espressi  dal mondo accademico e da studiosi di fama mondiale dell’emergente descritto fenomeno.

Pareri che sinteticamente trovano rispondenza nel giudizio espresso in proposito dell’autorevole giornalista  e scrittore Antonio Lubrano: "Social  street è la riscoperta della vera solidarietà, sentimento che l’incattivirsi dei rapporti aveva fatto sparire e che ora la lunghissima crisi, fa riaffiorare. Che bel segnale“.

Comunque, l’intento dell’argomento esposto non è soltanto quello di diffondere la conoscenza  del suo contenuto, bensì vorrebbe essere una proposta di promozione per la  realizzazione delle  illustrate meritevoli   iniziative, anche  nel nostro territorio.

Realizzazione, che ovviamente prevede lo svolgimento di  una indagine  volta a localizzare lezone interessate a recepire l’iniziativa e ad individuare quali delle specificate finalità, si ipotizza, possano   risultare  più rispondente al miglioramento delle condizioni di vivibilità  della specifica  area. A cui, ovviamente, dovrà seguirel’impegno di una o più volenterosi che dispongano   di mezzi informatici, competenza  e disponibilità operativa,necessari per l’avvio e l’organizzazione dell’attività del gruppo social.

 

 

 Articolo Redatto dal Prof. Domenico Brancato

 

Anche per gli affitti brevi scatta l’obbligo di comunicare i dati degli inquilini

Anche per gli affitti brevi scatta l’obbligo di comunicare i dati degli inquilini Copertina (1.472-0-0)
Domenico Brancato

Il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113  stabilisce l’obbligo, per chi affitta o subaffitta una stanza di casa, anche per una sola notte, di comunicare alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate, entro le 24 ore successive all’arrivo.

In sostanza, saranno validi anche nel caso degli affitti brevi: di durata inferiore a trenta giorni, gli stessi obblighi stabiliti dall’articolo 109 del  Testo Unico delle legge di Pubblica Sicurezza - Tulps - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché i proprietari o gestori di case, di appartamenti per vacanze e gli affittacamere.

La comunicazione  dovrà essere inviata online attraverso il sistema “ Alloggiati Web “ : Servizio di invio Telematico delle schede Alloggiati (Vidi Modulo allegato) debitamente compilate, unitamente a tutti gli allegati richiesti:

- Copia documento di riconoscimento;
- Copia codice fiscale;
-
Copia  della Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA – o  di altre forme di ospitalità (Per la compilazione è possibile scaricare i Moduli digitando: Facsimile Moduli per SCIA attività ricettive Regione Lazio),

in un unico file, in formato PDF, esclusivamente da una PEC,  all’indirizzo di Posta Elettronica: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it .

Per coloro che non rispetteranno le disposizioni della riportata  normativa è prevista la sanzione di cui  all’articolo 17 del Tulps: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.

 

A cura del Prof. Brancato

Limiti per i neopatentati

Limiti per i neopatentati  Copertina (1.163-0-0)
Domenico Brancato

Velocità, potenza dei veicoli e divieto di alcolici

 

In considerazione dei gravi incidenti che sistematicamente si verificano ogni week-end, si ritiene utile riportare i limiti introdotti dal nostro ordinamento a partire dal 2011 nei confronti di coloro che non abbiano ancora raggiunto la necessaria esperienza di guida per fronteggiare, con la dovuta perizia, i molteplici pericoli in ambito della circolazione stradale.

A  decorrere dall’8 Febbraio 2011 i neopatentati sono coloro che hanno conseguito da meno di tre anni la licenza di guida per le Categorie A2 ( Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg ), A ( Tricicli di potenza superiore a 15 kW  e Motocicli senza e con carrozzetta  con motore con cilindrata superiore a 50 cc. e  velocità superiore a 45 km/h ), B ( Autoveicoli di massa massima non superiore a 3500 kg adibiti al trasporto di non più  di otto persone oltre al conducente ed al possibile traino di un rimorchio della massa massima di non superiore a 750 kg ) e B1  ( Quadricicli la cui massa, in ordine di marcia, fino a 450 kg per il trasporto di persone e kg 600 per il trasporto di merci e dotati di motore della potenza massima di 15 kW ).

Non è considerato neopatentato chi ha conseguito la patente  B prima del 1° ottobre 2003, né chi consegue una patente superiore, se già titolare di patente  B  da almeno 3 anni.

Nei  neopatentati sono compresi anche i conducenti di qualsiasi Paese extra  comunitario, residenti in Italia da almeno un anno, che hanno conseguito la loro patente nella nazione di provenienza, poi convertita in Italia. In tal caso,  gli interessati, a prescindere dall’età e dall’anno di conseguimento della patente, sono soggetti alle limitazioni alla guida,  inerenti:

  • La velocità: L’articolo 117 del Codice della Strada (C.d. S.), al primo comma, stabilisce per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di Categoria A2, A, B1 e B il rispetto del limite di 100 km/h in autostrada e di 90 km sulle strade extraurbane principali. I neopatentati che violano tali disposizioni  sono soggetti al pagamento di una multa da 152 a 608 euro, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.
  • La cilindrata e la potenza: I  titolari di patente di Categoria B,  per il primo anno dal rilascio non potranno guidare autoveicoli aventi una potenza specifica (riferita al peso del mezzo)  superiore a 55 kW per tonnellataNel caso di veicoli di categoria M1 ( destinati al trasporto di persone fino a un massimo di 8 posti oltre al conducente ) si applica un  ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW ( pari a 95 Cv poiché 1 kW corrisponde ad 1,36 Cv ca.). Mentre per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada e munite dal necessario tagliando, purché  sia presente sul veicolo la persona invalida, le limitazioni non si applicano;
  • L’assunzione di alcool: L’attuale normativa italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro (grammi di alcol per ogni litro di sangue), oltre tale limite si viene considerati in stato di ebrezza. Condizione per la quale mettendosi alla guida si rischia di incorrere nella decurtazione di 10 punti dalla patente e nelle severe sanzioni previste dagli artt. 186 e 186-bis del C. d. S.  che prevedono, a seconda dell’entità dell’infrazione,  oltre alle sanzioni amministrative da ero 163 a 658, la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo. Se poi il veicolo appartiene a persona estranea al reato,  la durata della sospensione della patente viene raddoppiata e viene imposto l’ordine al conducente, da parte del Prefetto, di sottoporsi a visita medica. E qualora il reato è commesso da soggetto già condannato nei 2 anni precedenti, per il reato medesimo, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Per i conducenti di età inferiore a 21 anni o che hanno conseguito la patente  B da meno di 3 anni, la legge prevede il divieto assoluto di bere alcolici. Pertanto, costituisce infrazione qualsiasi  tasso  alcolemico superiore a zero.

Per quanto concerne la decurtazione dei punti della patente di guida, se a commettere le infrazioni previste dal C. d. S. sono i neopatentati, in relazione al sistema introdotto  nel 2003, la decurtazione medesima viene raddoppiata, sempre fino ad un massimo di 15 punti, a meno che non siano state commesse violazioni gravi comportanti la sospensione o la revoca della patente di guida.

Per contro, è previsto un bonus per i titolari di patente a punteggio pieno, per il quale ogni 2 anni che non si commettono violazioni che comportino la decurtazione,  ai 20 punti iniziali si aggiungono 2 punti, fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.

Fermo restando la non ammissibile  discrezionalità  relativa al rispetto delle norme summenzionate, chi scrive avverte l’esigenza di esprimere una spontanea considerazione indotta dalla visione dei  frequenti servizi televisivi riproducenti sconvolgenti  immagini di rottami di veicoli incidentati,  divenuti trappole mortali, principalmente, di giovanissimi/e ragazzi e ragazze:

 I motoveicoli e gli autoveicoli, com’è  risaputo,  sono dei mezzi che  possono contribuire ad attenuare sensibilmente le difficoltà operative quotidiane ed a rendere possibile la felice  realizzazione di  progetti che promuovono il godimento della vita, ma che per effetto:

-  di manifestazioni dell’ostentazione di una eccessiva padronanza nella guida;

- di carente concentrazione ed attenzione nei confronti del rispetto della segnaletica, dell’andamento del traffico e della insidie strutturali della strada;

-  del contemporaneo compimento di azioni incompatibili con il ligio esercizio della guida;

- di una condizione psico-fisica non idonea a garantire una pronta risposta dei riflessi ad una improvvisa condizione di pericolo,

 possono trasformarsi in inesorabili mezzi di distruzione e di morte.

E poiché,  molte delle  accennate funeste situazioni trovano riscontro nella conseguenza della tendenza, purtroppo, sempre più generalizzata,  di giungere ai livelli più alti del divertimento attraverso varie  forme di  trasgressione, non rimane che esortare  coloro che assecondano tale “corrente di pensiero” ad almeno  provare a riflettere,  in maniera scevra da inamovibili convincimenti  in tal senso,  sulla validità e plausibilità della loro scelta. Se non altro, per poter constatare l’esistenza, o meno, di margini di possibilità per scoprire motivazioni a provare un’alternativa  di abitudini comportamentali più previdenti ed opzioni ricreative meno avventurose, e tali,  da consentir loro di potersi godere appieno, e quanto più a lungo possibile,  quell’unico ed inestimabile dono che è la vita, del quale, fortunatamente,  ancora  dispongono.

 

A cura del Prof. Brancato

Spray e pistole al peperoncino

Spray e pistole  al peperoncino Copertina    (commenti:1) (857-0-0)
Domenico Brancato

La legge le consente, a determinate condizioni

 

In seguito alla registrazione di  crescenti  incresciosi  eventi di cronaca, si è sempre più diffusa la vendita di spray al peperoncino antiaggressione che, in alcuni Comuni ,sono stati offerti gratuitamente alla popolazione e forniti in dotazione alla Polizia Municipale, per essere  utilizzati  come mezzi di  autodifesa.

Sia la pistola che lo spray a base di  peperoncino,  sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011,  recante il Regolamento degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin Capsicum,  prive di attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009.

La  recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8624/2018, ha confermato che la detenzione e l’uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituiscono reato e che una bomboletta spray o pistola, sempre al peperoncino, non può considerarsi né un’arma non comune da sparo e neppure un’arma chimica, e pertanto viene consentito il libero porto,  ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale.

Ovviamente, sempre che, sia le bombolette che le cariche per pistole, risultino conformi alle seguenti caratteristiche e disposizioni:

- contenuto della  miscela di liquido irritante non superiore a 20 ml ( oltre tale quantitativo diventa uno strumento di aggressione e non di legittima difesa );

- percentuale di oleoresin capsicum non superiore al 10 %, con concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi fino al 2,5 %;

-  gittata non superare ai  3 metri;

-  capsicina non  superiore ai 2.000.000 di piccantezza della scala Scoville,  che attribuisce alla stessa, allo stato puro,  un valore di 16.000.000 ( limitazione imposta affinché  l’irritazione provocata dallo spray sia temporanea e non pericolosa );

-  miscela non  contenente sostanze infiammabili e tossiche o agenti aggressivi chimici, con effetti lacrimogeni e paralizzanti;  

- siano dotati di sicurezza contro l’attivazione accidentale ( anche perché per un utilizzo ingiustificato si rischia la contestazione per eccesso di legittima difesa e lesioni personali );  

- divieto di vendita ai minori di 16 anni.

Gli effetti dello spray, della durata dai 20 ai 60 minuti ( tempo sufficiente per allontanarsi dall’aggressore e chiedere aiuto )   sono di natura infiammatoria su naso, occhi, pelle e mucose, con manifestazioni immediate di tosse, spasmi, bruciore, nausea, lacrimazione, gonfiore alla gola, fuoriuscita di abbondante muco nasale, disorientamento ed irritazione.

I dispositivi, nelle varie versioni, sono acquistabili, al prezzo indicativo  di 15 – 30  e 50 - 90 euro, a seconda se trattasi di bombolette o pistole, nei negozi specializzati: armerie, ferramenta, tabaccherie e, dal 2011,  anche farmacie e supermercati o ( per chi ha dimestichezza con l’uso di internet ) tramite i siti di vendita online, che offrono un’ampia  gamma di prodotti, ivi compresa la penna spray antiaggressione, che presenta il vantaggio di poter essere tenuta a portata di mano, senza destare sospetti.

Comunque è sempre consigliabile optare per shop che garantiscono prodotti di qualità a prezzi contenuti.

Intanto, per agevolare i potenziali acquirenti a compiere una scelta più oculata, si ritiene utile riportare alcune informazioni sulle fondamentali differenze di funzionamento e di prestazioni fra le bombolette  spray  e   le pistole al peperoncino:

  • la principale differenza è riscontrabile sulla fuoriuscita del liquido irritante: nel primo dispositivo è più corto ed, essendo spray, è molto più volatile, mentre nel secondo risulta più mirato all’obiettivo;
  • lo spray è più soggetto alle condizioni dell’ambiente e dell’aria: ad esempio , se c’è del vento contrario, probabilmente non verrà centrato il bersaglio e si può essere esposti ad un ritorno della miscela su se stessi, correndo   il  rischio di agevolare l’azione dell’aggressore;
  • lo spray non è utilizzabile in luoghi al chiuso, per via del pericolo di colpire altre persone presenti all’interno del locale o della sua diffusione attraverso i sistemi di riciclo dell’aria;
  • la bomboletta spray risulta meno efficace nel tempo, per il fatto che dopo essere stata utilizzata perde di potenza, così quando, successivamente, si cercherà di spruzzare la miscela difensiva  contro  l’aggressore si potrebbe avere un getto più debole, cioè tale da vanificare  l’efficacia della difesa;
  • le pistole si fanno preferire, in quanto dotati di appositi sistemi di controllo che garantiscono la sicurezza dell’utilizzo e perché presentano le seguenti altre caratteristiche:

- Il getto gel nebulizzato, lungo circa 3 metri, è preciso e diretto solo al bersaglio ad una velocità da 180 a 350 Km/h;

- L’effetto prolungato, non letale,  mette KO l’aggressore per 40-60 minuti;

- si possono  usare in ambienti interni od esterni, a tutte le temperature ed in qualsiasi condizione meteorologica (pioggia, vento, ecc);

- la carica di innesco non è a pressione gassosa, ma pirotecnica (tipo di esplosivo composto da polvere pirica ed altri elementi chimici), pertanto rimane funzionante nel tempo, con immutata efficacia;

-la loro  forma si adatta  meglio alla mano, consentendo una presa più facile e sicura ed un’estrazione più rapida;

- funzionano  in ogni posizione.

Per entrambi i dispositivi, però,  considerata l’ imprevedibilità delle  necessità del loro impiego,  occorre acquisire un’adeguata destrezza nel maneggiarli, per essere in grado di usarli in modo rapido, efficace e sicuro. Pertanto, al fine di  agevolare  il conseguimento di tali condizioni, si ritiene utile riportare i seguenti suggerimenti:

  • ogni dispositivo di difesa, per poter essere utile, dev’essere reperibile  ed impugnabile nel minor tempo possibile e quindi è conveniente tenere il dispositivo sempre in una stessa tasca, del vestito o della borsa ( isolato da altri oggetti ), agevolmente accessibile;
  • evitare di tenere lo spray in bella vista per evitare di annullare il vantaggio dell’effetto sorpresa;
  • per l’acquisizione di una capacità di estrazione sicura, il metodo più efficace è quello di provare e riprovare fino a far diventare  l’azione un gesto istintivo a tal punto da essere impresso nella memoria motoria, per potersi compiere in maniera automatica. A riguardo, per molti modelli di spray, esistono versioni da allenamento che contengono un’innocua soluzione acquosa, onde evitare, nel corso dell’esercitazione, gli effetti indesiderati conseguenti ad un probabile  uso scorretto.

 Comunque, in caso di contaminazione accidentale, per porre rimedio, occorre, innanzitutto, liberarsi dei vestiti impregnati, sciacquare abbondantemente la zona delle pelle colpita e rimuovere eventuali lenti a contatto.

  • ogni istante che si impiega a riflettere comporta una maggiore esposizione ad un potenziale attacco;
  • quando si ha, per tempo,  un fondato sospetto di una potenziale minaccia, senza timore di attacchi nell’immediato, è consigliabile estrarre preventivamente il mezzo di difesa, tenendolo nascosto fino a quando non si è sicuri di trovarsi di fronte all’effettivo pericolo. Mentre nel caso di attacco improvviso, o con non abbastanza tempo a disposizione o in condizione di stress: estrarre, impugnare, puntare e spruzzare  lo spray si ritiene un’opzione  sbagliata. Per tale circostanza  la soluzione migliore  è quella  di tentare di sfuggire alla minaccia e mettersi a riparo ( dietro un’auto parcheggiata, un recinto, un albero, ecc. ), per guadagnare del tempo utile per coordinare efficacemente  l’azione difensiva;
  • dopo aver colpito l’aggressore è sempre bene allontanarsi  o spostarsi , per impedirgli,  ricordando la posizione, di sferrare, un  attaccato alla cieca o di ripristino momentaneo del campo visivo;
  • alcuni dispositivi adoperano miscele contenente un marcatore  UV ( colorante invisibile ultravioletto ) utile per il riconoscimento dell’aggressore da parte della Polizia.

Anche se, a causa dell’imprevedibilità della tipologia di aggressione, o del verificarsi dell’ipotesi che l’arma si possa inceppare o cadere di mano o non produrre l’effetto desiderato nei tempi richiesti, nessun oggetto di difesa  potrà mai garantire la completa sicurezza.  Tuttavia,  lo spray e la pistola al peperoncino rappresentano   i pochi, se non gli unici, dispositivi  che possono  essere usati legalmente  e quindi  nel  modo più penalmente  rispondente alla Difesa Personale.

Perciò, detenerli e saperli  usare correttamente può costituire un valido supporto psicologico e materiale contro ogni potenziale tentativo di aggressione. A tal fine se, dopo un’autonoma esercitazione, non si è ancora grado di padroneggiarne l’uso è consigliabile ed opportuna  la frequenza di  un apposito  corso di autodifesa.

Affinché  la diffusione della detenzione dei descritti mezzi, unitamente  alla destrezza nel loro impiego, alla conoscenza delle regole da rispettare e all’acquisizione della  consapevolezza dei danni derivabili da un incauto o irresponsabile uso, da parte dei possessori, possano costituire un proficuo deterrente, sia per far desistere  molti malintenzionati dal proposito di praticare le  ricorrenti aggressioni  e sia e, soprattutto,  per scongiurare il ripetersi della recente immane tragedia  consumatasi all’interno di un’affollatissima discoteca, in   provincia di Ancona, sembra proprio a causa  dell’ assurdo ed inconsulto  azionamento di uno spray  al peperoncino,  compiuto da un  dissennato minorenne.

 

A cura del Prof. Brancato

Furti in appartamento

Furti in appartamento Copertina (1.185-0-0)
Domenico Brancato

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO AL CONDOMINIO.

Vediamo in quali casi la giurisprudenza ritiene imputabile al condominio la responsabilità:

 

Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza:
secondo quanto affermato dal Tribunale di  Latina con sentenza del 20 Settembre 2018, il Condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza, riscontrabili  nel malfunzionamento dell’impianto   o nel posizionamento della telecamera con angolo di visuale non adatto a percepire l’ingresso dei ladri, se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio. Inefficienze  per le quali il proprietario derubato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto;

 

Inefficienza del portone d’ingresso:
dovuta, più frequentemente, al guasto della serratura del portone di accesso al palazzo. Circostanza che implica la responsabilità dell’Amministratore, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, in quanto supervisore di ogni componente dell’edificio condominiale del quale ha la gestione. Come tale, infatti, è tenuto ad intervenire tempestivamente per far riparare guasti ed ovviare ad anomalie strutturali. Diversamente è ritenuto, nel caso specifico, corresponsabile del furto per aver agevolato l’introduzione dei ladri nell’edificio;

 

Ponteggi privi di sistemi di allarme:
quando posizionati su una delle facciate del palazzo, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. In tal caso chi è il responsabile? A questo proposito, l’ordinanza n. 26697/2018 della Corte di Cassazione ritiene che possano essere considerati responsabili sia la Ditta edile che il Condominio. In quanto, alla Società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi e di aver   trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia, agevolando, così, l’esecuzione del furto nell’appartamento. Allo stesso tempo il Condominio, nella persona dell’Amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver richiesto alla Ditta l’installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte. Ed ancora, lo stesso condominio, potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un’Impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure per il fatto che l’Amministratore abbia omesso di sorvegliare efficientemente l’operato dell’Impresa appaltatrice;

 

Impresa di Vigilanza inadempiente agli obblighi contrattuali:
per intempestiva attivazione al segnale di allarme, mancato avviso alla Polizia ed intempestivo invio sul posto di un vigilantes. Per tale circostanza, in seguito ad azione legale esercitata dal proprietario per il furto subito, i giudici, che si sono alternati nei vari gradi di giudizio, hanno attribuito la responsabilità alla Società di Vigilanza. Anche se con divergenza di giudizio sull’entità del risarcimento del danno reclamato dal danneggiato. Divergenza che veniva risolta con la sentenza n. 16195 del 30 Luglio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, che stabiliva la misura del risarcimento, in via equitativa, pari al valore dell’importo del contratto di vigilanza. In quanto il danneggiato non aveva “fornito la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell’inventario preciso di tutti i beni e preziosi esistenti nell’appartamento alla data del furto ed una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede“.

 

A cura del Prof. Brancato

 

Novità per la patente dei motocicli

Novità per la patente dei motocicli Copertina (856-0-0)
Domenico Brancato

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 Settembre 2018 introduce, infatti, nuove disposizioni relative alle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle Patenti di guida delle categorie:  A1 ( Età minima 16 anni per la guida di: - Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 Kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; - Tricicli di potenza massima non superiore a 15 Kw; - Macchine Agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli: m 1.60 di larghezza, 4.00 di lunghezza, 2.50 di altezza ed il peso, a pieno carico, non eccedente 2.5 tonnellate);  A2 (Età minima 18 anni per la guida di motoveicoli di potenza non superiore a 35 Kw, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0.2 Kw/Kg)  e A o A3 (21  anni per guida  di tricicli di potenza superiore a 15 Kw e 24 anni  e 20 anni, a condizione di essere titolare di patente A2 da almeno 2 anni, per la guida di motoveicoli di tutti i tipi.  Ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta - L3e - o con carrozzetta  - L4e -. Cioè veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di un numero massimo di 4 persone, muniti di motore con cilindrata superiore a 50 cm3, se a combustione interna e/o aventi velocità massima superiore a 45 Km/h).

Ciò, per il soddisfacimento dell’esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti, organizzandole, in  tre fasi, invece delle sei fasi previste dal Decreto Ministeriale  8 Gennaio 2013. Come stabilito dal DM 19 Dicembre 2012, per il conseguimento della Patente di guida delle Categorie  B e BE e dal DM 8 Gennaio 2013, per il conseguimento delle Patenti di guida delle Categorie C1,  C, D1, D, C1E, CE, D1E  e DE.

Fasi che comprendono:

  • La verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, riguardante il come indossare il vestiario da motociclista: casco integrale, guanti, giacca con protezione dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi,  protezioni delle ginocchia e paraschiena;
  • L’esecuzione delle manovre lungo un  percorso (Vedi Allegato 1), sui circuiti di prova delimitati da strisce orizzontali, consistente in  un esercizio di equilibrio a bassa velocità, poi di slalom, avvitamento ostacolo e frenata, con velocità che da 30 Km/h passa a 50 Km/h, fra coni  di altezza non inferiore a 30 cm, dislocati a distanza variabile da m 2.2, 4.0 e 1.0, lungo due corridoi,  di cui il primo lungo m 18,2 e largo m2,2 ed il secondo della lunghezza di 25 m e la larghezza di 1,3 m.

Il candidato per superare la prova non dovrà incorrere  in nessuna  delle seguenti irregolarità:

  • Toccare uno o più coni;
  • Saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso;
  • Mettere un piede a terra;
  • Coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità;
  • Impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il per corso;
  • I comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza le operazioni previste, adottando tutte le opportune precauzioni.

La durata dell’intero esame pratico è prevista  di 30 minuti.

Le nuove norme verranno applicate a partire dal 2 gennaio 2019 e riguarderanno anche chi ha presentato la domanda prima dell’entrata in vigore il nuovo decreto.

 

A cura del prof. Brancato

Disoccupazione: Il certificato On-Line

Disoccupazione: Il certificato On-Line Copertina (777-0-0)
Domenico Brancato

Da dicembre è possibile scaricare online il certificato di disoccupazione.

L’Agenzia Nazionale per le Pratiche attive del Lavoro – ANPAL –  rende noto che il rilascio del  certificato,  timbrato digitalmente,  utilizzabile per il riconoscimento di agevolazioni ed incentivi, sarà  fattibile da metà Dicembre .

Secondo quanto riportato da   “Italia Oggi“ entro il mese di Novembre sarà adottato un nuovo sistema per l’identificazione degli Utenti sul sito ANPAL, che consentirà l’accesso a tutti i servizi con una stessa utenza.

Al sito sarà possibile accedere mediante  il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID – (che permette l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione), il Documento Unico Identificativo – DUI – (Carta d’Identità elettronica) o utenza registrata.

Altra importante novità, relativa all’argomento  disoccupazione, è che dal 22 ottobre  la Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID –, che i disoccupati devono produrre  online sul portale  dell’ANPAL,  può essere trasmessa anche tramite  i Patronati.

Inoltre è previsto che gli Operatori dei Centri per l’Impiego ed i Patronati convenzionati, dal 22 ottobre, potranno,  accedendo all’area riservata sul portale ANPAL, supportare i lavoratori nell’inserimento online della DID: importante dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona, consentendole di fruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro.

 

A cura del Prof. Brancato

IL LATTE DI MAMMA VINCE

IL LATTE DI MAMMA VINCE Copertina (795-0-0)
Eleonora Persichetti

Corso per l’allattamento a seno secondo standard UNICEF all’ASL Roma 6

 

Si chiama Baby Friendly Community Initiative e nasce in seno all’UNICEF, nel 1998.

Si tratta di un programma teso ad istruire delle piccole realtà locali riguardo l’importanza dell’allattamento al seno, attraverso appositi corsi di formazione con rilascio di certificato di riconoscimento. Il programma, nato in Gran Bretagna, si basa sui Seven Point Plan, ossia “Sette Passi” da tenere come punti fermi per l’allattamento efficace. Essi sono:

    1. Rispettare - e comunicare con costanza - un regolamento scritto;
    2. Aggiornare gli operatori sanitari in tecniche e conoscenze, per rendersi più efficaci;
    3. Informare le donne in attesa, e le loro famiglie, in merito ai vantaggi dell’allattamento al seno;
    4. Aiutare le madri ad allattare esclusivamente al seno per 6 mesi;
    5. Allungare il periodo dello svezzamento fino ai 2 anni;
    6. Provvedere ad un’atmosfera accogliente per le famiglie che allattano;
    7. Promuovere la collaborazione tra enti sanitari e comunità locali.

 

Da quel giorno, la BFCI di strada ne ha fatta parecchia. In Italia dal febbraio 2006 si è tradotta nella Comunità Amica dei Bambini per l’Allattamento, diventata operativa nell’ottobre 2007, in occasione della pubblicazione dei “Sette Passi”. Da quel momento, molti enti locali si sono impegnati nella formazione di operatori per ottenere il riconoscimento (della durata di 36 mesi, dopodiché si è soggetti ad una rivalutazione).

Anche l’ASL Roma 6, ansiosa di ottenere il riconoscimento, si sta impegnando nella formazione degli operatori. Il corso, presentato il 5 ottobre, è finalizzato alla creazione di figure preparate, nel rispetto nella documentazione aderente ai “Sette Passi” già definita.

Incrociamo le dita, allora: che allattamento al seno sia!

https://www.lavocedeicastelli.com/

 

 

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