Le Banche, gli Uffici e gli Istituti di Moneta Elettronica, con cadenza mensile, sono tenuti ad inviare all’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia -UIF- (Ente istituito nel 2007 presso la Banca d’Italia, che ha iniziato ad operare il 1° Gennaio 2008, subentrando all’Ufficio Italiano dei Cambi, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio), la comunicazione di ogni operazione, anche occasionale, di movimenti in denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro effettuata nel mese solare (dal 1° all’ultimo giorno del mese), anche se eseguita tramite singole operazioni di importo pari o superiori a 1.000 euro, da parte dello stesso cliente.
Le informazioni che identificano la comunicazione all’UIF devono comprendere: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.
Comunque, Italia Oggi (Quotidiano economico, giuridico e politico) chiarisce che chi ha la coscienza a posto non ha nulla da temere, poiché l’UIF si avvale di un’ampia base di dati per attribuire la più consona interpretazione ad ogni segnalazione.
Mentre, in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 898 della legge 208 del 2015 (Legge di Stabilità del 2016), il limite di denaro per eseguire le transazioni (pagamento di servizi o compravendite ), per adeguare l’Italia all’orientamento condiviso dalla maggior parte dei Paesi Europei, è stato elevato a 3.000 euro.
Non esistono, invece, limiti delle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un Istituto bancario o postale (fermo restando che l’addetto al servizio potrebbe richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo, ed in caso di spiegazione non convincente, potrebbe inoltrare la comunicazione all’UI F) a meno che non si compiano operazioni verso un soggetto terzo. Nel qual caso si pone il predetto limite dei 3.000 euro, in quanto si renderebbe necessario adoperare forme di pagamento tracciabili ( Vedi Bonifico o Carta di credito).
In riferimento al limite di disponibilità, la sentenza 27 febbraio 2016 della Cassazione Penale ha ammesso che si configura il reato di autoriciclaggio laddove dovesse essere rinvenuta una rilevante somma di denaro, in contanti, in possesso di un soggetto il cui reddito non sia compatibile con una tale disponibilità. Reato sancito dalla Legge 186 del 15 Dicembre 2014 che ha introdotto nel Codice penale l’art. 648 – ter.1, per il quale viene punito colui che compie l’attività tipica del riciclaggio sui beni tratti da delitti commessi da lui stesso. A differenza del riciclaggio, dove il riciclatore è colui che prende del denaro o dei beni da coloro che li hanno ottenuti da reato e li immette nel circuito economico legale, attraverso operazioni di qualsiasi natura commerciale. In altri termini, il riciclatore è chi commette riciclaggio e, quindi, ostacola l’identificazione della provenienza dei soldi, ma non prende parte al reato presupposto, cioè al fatto criminoso che ha generato quei proventi
Viene esclusa la punibilità dell’autoriciclaggio solo quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate esclusivamente all’autoconsumo o al godimento personale e non reimpiegati al fine di ostacolare l’individuazione della provenienza.
In alcuni settori, però, la riforma non è stata applicabile in Italia, come nel caso dei money transfer ( servizio di trasferimento di denaro ) e per i pagamenti nei confronti della Pubbliche Amministrazioni, che continueranno a dover essere effettuati mediante strumenti tracciabili con importi al limite dei 1.000 euro.
La legge di stabilità, per contenere l’evasione ha esteso l’obbligo, per professionisti, commercianti e, a partire da Luglio, anche per i parchimetri ( salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica ), di accettare e consentire, anche per importi minimi, pagamenti mediante carte di credito e bancomat.
Per chi commette il delitto di autoriciclaggio il richiamato art. 648 -ter.1 prevede il seguente trattamento sanzionatorio, ai commi:
In ogni caso, ai sensi dell’art. 648 – quater (quarta aggiunta all’articolo originale) c.p., la condanna comporta la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. In tale circostanza, comunque, il giudice dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
A cura del Prof. Brancato
Considerando i comuni capoluogo di provincia, tra il 2011 e il 2016 nel Lazio le piste ciclabili sono cresciute dello 0,5%.
Nel Lazio tra il 2011 e il 2016 la lunghezza delle piste ciclabili presenti nei comuni capoluogo di provincia è passata da 296,2 km a 297,8 km, con un aumento dello 0,5%.
Tra i comuni capoluogo di provincia laziali è Roma quello con le piste ciclabili più lunghe (241 km nel 2016, con una diminuzione però del 5,4% rispetto al 2011). A Roma seguono Rieti (26 km nel 2016, con un aumento dell‘1,2% rispetto al 2011), Latina (22 km nel 2016, +120% sul 2011), Frosinone (8 km nel 2016, +60% sul 2011) e Viterbo (0,8 km nel 2016, dato invariato rispetto al 2011). Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat.
In Italia dal 2011 al 2016 la lunghezza delle piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia è passata da 3.592,2 km a 4.370,1 km, con un aumento del 21,7%. Le regioni in cui ci sono più piste ciclabili sono Emilia Romagna (1.285,8 km), Lombardia (707,6 km) e Veneto (538,9 km). Le regioni in cui le piste ciclabili sono cresciute di più tra il 2011 e il 2016 sono la Sardegna (+301,5%), la Sicilia (+91%) e la Basilicata (+73,1%).
La crescita delle piste ciclabili presenti nei comuni capolugo di provincia italiani dimostra l’impegno da parte delle amministrazioni locali per favorire modalità di mobilità alternative e meno inquinanti rispetto all’uso dei mezzi a motore. L’aumento delle piste ciclabili a disposizione degli utenti nei comuni capoluogo di provincia, però, deve andare di passo con una maggior tutela per i ciclisti. Nell’ecosistema stradale, infatti, i ciclisti, che siano su una pista ciclabile o sulla normale carreggiata, sono una categoria di utenti particolarmente vulnerabile a cui va garantita la massima sicurezza ed a cui va riconosciuto il merito di limitare la produzione di sostanze inquinanti.
A cura di Eleonora Persichetti
Il pagamento del ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il contributo degli assistiti al costo delle seguenti prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 Gennaio 2017:
Tuttavia la legge stabilisce delle esenzioni, per parte o per tutte le prestazioni, nei confronti degli assistiti che dispongono dei requisiti di seguito specificati:
L’assegno viene erogato in misura ridotta ai cittadini: - non coniugati e coniugati in possesso di un reddito, rispettivamente inferiore all’importo annuo dell’assegno e inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’importo dell’Assegno Sociale di base viene poi aggiornato in funzione della maggiorazioni previsti dalla Legge 388/2000 e successive modifiche che, per gli over 70 prevede un incremento mensile di euro 12,92.
Il limite anagrafico può scendere fino a un minimo di 65 anni, in virtù di uno sconto di 1 anno per ogni 5 anni di contributi versati;
Chi ha almeno 70 anni può richiedere l’integrazione al milione “e la concessione dell’incremento dell’Assegno mensile fino ad un importo di euro 643,86 “.
I cittadini stranieri possono far richiesta ed ottenere l’Assegno sociale, a condizione che siano: - comunitari ed in possesso del requisito dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; - o extracomunitari titolari del permesso di soggiorno.
Per gli invalidi civili al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, come definito dall’art. 19 della Legge 118/71, i sussidi assistenziali vengono automaticamente trasformati in Assegno sociale. Per loro, però, i requisiti richiesti sono un po’ diversi da quelli fissati per gli altri aventi diritto, in quanto viene considerato solo il reddito del richiedente, anche se sposato e l’Assegno sociale è erogato sempre per intero, con un importo, per il 2018, di euro mensili 368,91, maggiorabile fino a 453,00 euro);
Tutti gli assistiti che risultano esenti per reddito, possono usufruire , senza alcuna partecipazione al costo (ticket), di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie e rispondenti alla loro condizione di salute. Anche se da tale esenzione rimane esclusa l’assistenza farmaceutica.
Per ottenere l’esenzione gli interessati dovranno, comunque, inoltrare richiesta al medico di famiglia e pediatra che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, previa verifica del diritto all’esenzione dell’assistito, riporta il relativo codice (E01, E02, E03, E04) sulla ricetta.
Se il medico, attraverso la consultazione della lista degli esenti per reddito fornita dall’Anagrafe Tributaria, tramite il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco, procede ad annullare, con un segno, la casella presente sulla ricetta contrassegnata con la lettera “N” (non esente).
Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (Pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati), per ottenere il rilascio di un apposito attestato, dovranno annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso l’ASL di residenza.
I disoccupati dovranno autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di questa condizione, nonché i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni di reddito in maniera tale da far venir meno il diritto all’esenzione.
A cura del Prof. Brancato
La memoria è il ponte tra ciò che è stato e ciò che è, è il percorso, la testimonianza del tempo passato. Una mostra per raccontare tutto questo, ma non solo.
“In bianco e in nero: lontano dalla memoria” è ospitata all’interno della Galleria Art Saloon di Ariccia (RM) ed è stata organizzata dalla curatrice Alessandra Altieri e dalla storica dell’arte Cristina Corbò.
Ricca di numerosissime interpretazioni degli artisti che hanno offerto il loro sguardo sul trascorrere del tempo, attraverso immagini tratte da vecchi film, come nel caso dei disegni di Antonella Loschi o dei dipinti del pittore francese Maurice Boulogne, o di bellissime fotografie degli artisti dell’associazione culturale di Ostia Arte D.E.G.A.S.
Il vincitore del premio come miglior opera in esposizione è l’artista partenopeo Rocco Antonio Valente, che nel dipinto “Lapse” ha sottolineato come nella memoria siano conservati anche tutti quegli errori che nessuna preghiera riuscirà mai a cancellare.
Mostra Collettiva “In bianco e in nero: lontano dalla memoria”
Fino al 1 febbraio, Galleria Art Saloon, Ariccia (RM), Piazza Domenico Sabatini 18
orari: da lunedi a sabato 9:30-13 \ 15:30-19, chiuso domenica