SOSTIENI SANTA MARIA DELLE MOLE
(962-0-0)
Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.
Le novità riguardano, in particolare:
Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.
Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.
Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Riguarda i dipendenti affetti da:
Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.
Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.
Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente l’INPS.
Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.
Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare, specie in occasione delle citate giornate sospette e in considerazione della persistente precarietà occupazionale, non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.
Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla nuova normativa in questione.
articolo redatto da Domenico Brancato
(718-0-0)
L’Agenzia delle Entrate invita gli aventi diritto ad anticipare la scadenza del 31 Gennaio per la dichiarazione, ai fini dell’esenzione del Canone
Tale invito trova motivo nell’innovazione della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio Tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la residenza anagrafica e che il pagamento del relativo canone avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.
Trattandosi di una supposizione di detenzione, chi non possiede un apparecchi Tv, per evitare di pagare il canone, entro il 2018, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello di seguito riprodotto, una Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Modello, che può essere utilizzato anche da eredi di soggetti deceduti ai quali risulta ancora intestata l’utenza elettrica dell’abitazione in cui non è presente alcun televisore.
Il Modello può essere inviato via Web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite:
- intermediari abilitati: Caf e Commercialisti:
- unitamente ad una copia di un documento valido di riconoscimento, per Raccomandata, senza busta, da inoltrare all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Scarica il modello: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione
articolo redatto da Domenico Brancato
(commenti:1)
(670-0-0)
| N° Componenti | Beneficio massimo mensile |
| 1 | € 187,500 |
| 2 | € 294,380 |
| 3 | € 382,500 |
| 4 | € 461,250 |
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