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LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO

LA NUOVA LEGGE SUL  CYBERBULLISMO Copertina (687-0-0)
Domenico Brancato

Fissate disposizioni più ampie ed efficaci, per la prevenzione ed il contrasto del  dilagante fenomeno in ambito scolastico, a tutela dei minori.

Bullismo e Cyberbullismo ( versione informatica del bullismo ) sono  due modalità di comportamento che, attraverso un modo palese ed invisibile  (attuato mediante gli strumenti della rete ) di agire, perseguono il medesimo fine di arrecare violenza  ed umiliazione a soggetti presi di mira ( vittime ), attraverso: -  spregevoli soprannomi; - parolacce o insulti ( 12,1% ); - derisione  per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare e di vestire (6,3 % ) e, secondo un arbitrario metro di giudizio, verso chi evidenzia un presunto anomalo orientamento sessuale, un comportamento non in linea con la più seguita  tendenza  trasgressiva o  manifesta una non comune diligenza nell’impegno scolastico; - diffusione di maldicenze ( 5,1 % ); - esclusioni per le proprie opinioni ( 4,7 % );  - aggressione con spintoni, botte calci e pugni ( 3,8 % ).

Fenomeni per nulla trascurabili, se si considera che, secondo dati dell’ISTAT, risalenti al 2014, nei 12 mesi precedenti,  più del 50 % di ragazzi/e  compresi nella fascia di età  dagli 11 ai  17 anni (Arco temporale che va dalla 5° elementare al 3° anno degli  istituti  scolastici superiori ), è stato/a vittima di episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti da parte di coetanei. Il 19,8 % subisce più volte al mese tipiche azioni di bullismo, mentre per il 9,1 % tali atti si ripetono con cadenza settimanale.

Comportamenti, che minano l’autostima e la dignità delle vittime che, alla lunga, possono portare a condizioni di: ansia, irreversibile depressione, autolesionismo o, addirittura, di suicidio o  di tentato suicidio, come, da recente, verificatosi a Palermo, in una classe di 2a media, dove un ragazzino si è cosparso di liquido infiammabile, con l’intento di darsi alle fiamme.

Disagi e manifestazioni che vengono favorite dalla vulnerabilità tipica della pre-adolescenza e dell’adolescenza, quando i ragazzi e le ragazze affrontano il primo distacco dalla famiglia, il contrasto con le figure adulte ed avvertono  il bisogno di conferme, integrazione ed accettazione nell’ambito del gruppo dei pari.

Il bullo ed il cyberbullo non esulano da questa condizione, anzi, gli studiosi dell’argomento, sostengono che siano degli adolescenti insicuri che hanno una bassa autostima e degli incapaci di gestire un pacato confronto. Incapacità che li porta a compiere azioni oltraggiose nei confronti di chi appare più debole, per tentare di suscitare manifesta o silenziosa  approvazione,  nell’ambito del  gruppo,  ed illudersi di trovare  conferma che la decisione intrapresa sia quella giusta per farsi rispettare e per piacere agli altri.

Falsa convinzione questa, in quanto, generalmente, ciò è dovuto non alla condivisione dell’aggressione esercitata nei confronti della “ vittima”, ma  all’atteggiamento di indifferenza o di mancanza di coraggio che gli adolescenti presenti o consapevoli alla/dell’azione lesiva manifestano  nell’astenersi di informare i soggetti in grado di innescare il meccanismo di un intervento ostativo, quali: genitori, insegnati o soggetti responsabili dei contesti in cui si verificano i fatti. ( come evidenzia l’esiguità delle denunce inoltrate alle autorità competenti).

Quindi, i ruoli coinvolti nella messa in atto dei così biasimevoli eventi risultano essere: il bullo o cyberbullo, la vittima ed il testimone.

Ma  qual è l’identikit del bullo e del cyberbullo?

 Il bullo, in genere, è un compagno di classe o d’istituto  della vittima con la quale ha un contatto corporeo e visivo diretto, ha un fisico generalmente prestante che usa con destrezza per fare del male, agisce in orario scolastico o lungo il percorso casa-scuola, il suo malefico operato viene raccontato ad altri studenti della stessa o di altre scuole, la sua disinvoltura a compiere le azioni viene stimolata dalle dinamiche di gruppo, ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali e vede l’effetto reale  delle proprie azioni, verso le quali manifesta una indifferente consapevolezza e deresponsabilizzazione;

Il cyberbullo è un soggetto che esercita un tipo di attacco continuo ed offensivo, ai danni di altro soggetto, in versione informatica, cioè  tramite  l’uso di  strumenti elettronici: l’E-Mail, le Chat, i Blog, i siti Web e i Telefoni cellulari, che gli consentono  un campo d’azione ambientale e temporale illimitato; normalmente è anonimo ( il che impedisce alla vittima la possibilità di sapere con chi sta interagendo) ed invisibile ( anche se le moderne tecnologie, non cancellando completamente la tracciabilità della provenienza dei messaggi, consentono alla Polizia Postale di identificarli ); non necessita di disporre di un fisico prestante; la diffusione delle molestie e del materiale prodotto può avere un’estensione geografica senza limiti; manifesta un alto livello di disinibizione e di sadismo che gli permettono di mettere in atto online ciò che non si potrebbe permettere di compiere in condizioni di vita reale;  non potendo constatare direttamente l’effetto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima, denota una insufficiente consapevolezza delle conseguenze.

Le motivazioni del bullo e del ciberbullo derivano, in genere, da una sensazione di trascuratezza familiare e sociale che innescano il desiderio di protagonismo e di visibilità, finalizzati a tentare di  richiamare su di sé l’attenzione dell’ambiente circostante e dei media.

 Il genitore e gli educatori.

Con l’avvento di Internet e del progresso tecnologico il ciberbullismo ha consentito l’intensificarsi di scambi di immagini e registrazioni video calunnianti e compromettenti. Il che ha promosso il fenomeno del public shaming  ( umiliazione  pubblica ) del soggetto colpito sulla rete.

La gravità dell’impatto che l’aggressione cyber ( relativa  alla realtà virtuale o ad internet ) può avere sulla psiche della vittima è, ovviamente subordinata all’intensità ed alla frequenza degli atti di sopruso. Tant’è che  negli Stati Uniti, è stato coniato il nuovo termine: Ciberbullicide, motivato  dalle molte  vittime di aggressione psicologiche estreme, giunte al suicidio. Dai dati italiani raccolti attraverso il progetto  DAPHANE e tratti dalla letterature scientifica  inerente lo studio del  bullismo elettronico, emerge che: - la fascia di età maggiormente coinvolta in questo fenomeno è quella compresa fra i 13 e i 15 anni, secondo quanto emerge dalle percentuali dei seguenti dati statistici:

Atti cyber       F a s c e  d i  E t à  i n  a n n i
                         12 – 13     14 – 15     16 – 17

Cellulare           26,3           45,8           27,9

Internet            20,5           42,4           37,1

 

 - I prevalenti stati emotivi derivanti dagli attacchi ciber su studenti delle classi appresso indicate risultano essere:

Sentimenti                                  C l a s s i
cyber vittime       Elementari       Medie       Superiori       

Rabbia                       33,0%             34,4%          32,4%

Frustrazione             33,3%             31,6%           30,0%

Tristezza                   33,3%              24,6%           18,8%  

 

-Le Vittime si sono confidate con:

Nessuno                            43,7%

Un  amico                         26,8%

Un genitore                      15,5%

Insegnanti  ( in Italia )       9,6%

 

-Il  56 % dei Genitori non sono preoccupati che i loro figli possono essere vittime di bullismo elettronico, minimizzando l’impatto che questo fenomeno può avere nella vita dei ragazzi, e che il 19 % considera tali manifestazioni rare e quindi trascurabili. Mancanza di percezione che, inevitabilmente, causa la pregiudizievole assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell’adulto.

Atteggiamento e convinzione questa alquanto superficiale ed  incoerente,  rispetto l’inconfutabile dimensione della gravità del fenomeno che, per contro, richiederebbe proprio, da parte dei genitori e degli educatori, l’affinamento della capacità di cogliere i segnali di malessere del/della ragazzo/a oggetto di molestie ( tendenza all’isolamento, scarsa voglia di seguire le attività scolastiche ed extrascolastiche, rifiuto del cibo e crollo del rendimento scolastico ), per capire se trattasi di normali sintomi di crisi adolescenziale o di altro genere, per poter intervenire, per tempo e adeguatamente al fine di scongiurare il pericolo di possibili gravi ed imprevedibili conseguenze.

Infatti, in considerazione della tendenza all’espansione della descritta grave  problematica sociale  definita epidemia silenziosa smaterializzata da Internet“ e della carenza, in atto, di rispondente consapevolezza, motivazione ed azioni in grado di recepire, ostacolare e controllare l’andamento dell’evolversi del preoccupante fenomeno, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 29 Maggio 2017 n° 71, che stabilisce una importante serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate a favorire , particolarmente  tra i giovani, una maggiore consapevolezza del disvalore di comportamenti persecutori ed a colmare la deficitaria normativa sulla tutela delle vittime e sul recupero comportamentale degli aggressori , ed in particolare:

  • Prevede che il minorenne vittima di bullismo informatico che abbia compiuto 14 anni ( nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore ) possa rivolgere istanza al gestore del sito internet o del social media o comunque al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela: oscuramento, rimozione e blocco di qualsiasi altro dato del minore diffuso su internet. Se entro 24 ore il gestore  non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
  • Istituisce un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la prevenzione ed il contrasto del ciberbullismo, anche attraverso periodiche specifiche  campagne informative e di  sensibilizzazione; 
  • Adotta, Dal 18 Settembre 2017, a cura del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ), con la collaborazione della Polizia Postale,  delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del ciberbullismo nelle scuole;
  • Individua, fra i Docenti di ogni Istituto scolastico, un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del ciberbullismo, avvalendosi anche dalla collaborazione delle Forze di Polizia e della collaborazione  delle Associazioni e dei Centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
  • Prevede, per il triennio 2017 – 2019, la formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti ed ex studenti;
  • Promuove, a cura dei Servizi territoriali, delle Associazioni e degli enti che perseguono le finalità della legge, progetti personalizzati per sostenere le vittime di ciberbullismo e a rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di ciberbullismo;
  • Sancisce l’obbligo del Dirigente scolastico che venga a conoscenza del verificarsi di episodi di ciberbullismo, in ambito scolastico, di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
  • Applica, fino a quando non sia stata proposta  querela o presentata denuncia per reati di cui agli articoli 594,595 e 612 del codice penale  ( ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante internet, da minorenni ultraquattodicenni nei confronti di altro minorenne ), la disciplina sull’ammonimento del Questore, per la quale, il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile accompagnato da almeno un genitore, per ammonirlo oralmente ed invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.

 

Intanto, in attesa dell’esito della messa in atto dei provvedimenti previsti dalla descritta legge e per evitare di incorrere nei compromettenti  provvedimenti disciplinari previsti dalla stessa, chi scrive propone agli attuali e potenziali bulli e ciberbulli, prima di proseguire o apprestarsi a compiere delle aggressioni o produrre azioni denigratorie o persecutorie, di riflettere sulle conseguenze che le stesse causerebbero se fossero rivolte a loro, oppure quali vantaggi morali e materiali trarrebbero se, invece di ricevere offese, venissero loro rivolte manifestazioni di solidarietà, di comprensione  e di protezione.

 Dall’auspicabile immedesimazione sugli effetti delle accennate opposte sensazioni, ci si augura possa scaturire la convinzione che la decisione più saggia e conveniente, per acquistare edificanti e veritieri consensi, lusinghieri riconoscimenti e fondata autostima, è quella di prestare soccorso, e no di acuire o creare  condizioni di disagio o di sofferenza ai propri simili. Concordemente con i canoni comportamentali dell’Uomo, secondo i quali,  all’azione più meritoria di prodigarsi, disinteressatamente, ad aiutare il Prossimo, si contrappone la manifestazione di vigliaccheria, che trova riscontro nell’esternazione di indifferenza, disprezzo od oltraggio, rivolta a chi versa in condizioni di difficoltà o vulnerabilità.

 

articolo redatto da Domenico Brancato

Dal 13 Gennaio entrano in vigore le nuove regole per le visite fiscali.

Dal 13 Gennaio entrano in vigore le nuove regole per le visite fiscali. Copertina (978-0-0)
Domenico Brancato

Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.

 

Le novità riguardano, in particolare:

  • La richiesta di visita di controllo

Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.

  • Visita fiscale, più volte, anche nei giorni festivi

Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.

  • Fasce orarie di  reperibilità

Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.

  • Esclusione della reperibilità

 Riguarda i dipendenti affetti da:

  • Patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, cioè indispensabili a tenere in vita la persona, come da certificazione che attesti la natura della patologia e la specifica terapia da effettuare, quali: terapie chemioterapiche, malattie che richiedono trattamenti con emodialisi, procedure riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS,ecc;
  • Beneficiari di cause di servizio comprese nelle prime 3 categorie della Tab. A  del DPR  30.12.1981 n° 834: mancanza di arti, deformazioni ecc, o patologie di cui alla Tab. E: malattie superinvalidanti con relativo assegno di superinvalidità;
  • Stati patologici connessi ad invalidità superiori al 67%, (che comportino una menomazione di cospicuo rilievo funzionale congenita o acquisita, come: insufficienze  mentali, cecità, sordità civili, ecc.)

Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.

  • Modalità della visita

Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra  al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.

  • Domicilio dichiarato

Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente  l’INPS.

  • Assenza alla visita fiscale

Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.

  • Contestazione dell’esito della visita fiscale

Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

  • Rientro anticipato con nuovo certificato

Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.

 

 Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare,  specie in occasione delle citate  giornate sospette e in considerazione della persistente  precarietà occupazionale,  non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro  o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.

Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e  contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla  nuova normativa in questione.

 

articolo redatto da Domenico Brancato

Canone Rai 2018: entro il 31 Gennaio la dichiarazione di esenzione.

Canone Rai 2018: entro il 31 Gennaio la dichiarazione di esenzione. Copertina (735-0-0)
Domenico Brancato

 L’Agenzia delle Entrate invita gli aventi diritto ad anticipare la scadenza del 31  Gennaio per la dichiarazione, ai fini dell’esenzione del Canone

 

Tale invito trova motivo nell’innovazione della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio  Tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la residenza anagrafica e che il pagamento del relativo canone avvenga mediante addebito sulla  bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.

 Trattandosi di una supposizione   di detenzione, chi non possiede un apparecchi Tv, per evitare di pagare il canone, entro il 2018,  dovrà  presentare  all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello di seguito riprodotto, una Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Modello, che può essere utilizzato anche da eredi di soggetti deceduti ai quali risulta ancora intestata l’utenza elettrica dell’abitazione in cui non è presente alcun televisore.

Il Modello può essere inviato via Web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite:

 - intermediari abilitati: Caf e Commercialisti:

 - unitamente ad una copia di un documento valido di riconoscimento, per Raccomandata, senza busta, da inoltrare all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;

 - Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

 

Scarica il modello: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione

 

articolo redatto da Domenico Brancato

REDDITO DI INCLUSIONE

REDDITO DI INCLUSIONE Copertina    (commenti:1) (686-0-0)
Domenico Brancato

ADEMPIMENTI E REQUISITI RICHIESTI PER POTER FRUIRE DEL REDDITO DI INCLUSIONE – REI –
Caf  sotto  assedio in tutta Italia
 
Secondo i rilevamenti ISTAT,  nel 2016, si stima siano 1 milione e 619 mila le famiglie residenti in Italia, in cui vivono 4 milioni e 720 mila individui,  che versano in condizioni di assoluta povertà. Condizione, sempre secondo  i dati ISTAT, per la quale  il bonus di 80 Euro non ha avuto alcun impatto positivo ed il nuovo sussidio anti povertà “ Reddito di Inclusione” sarà in grado di soddisfare soltanto la richiesta di un sesto degli aventi bisogno.
 Motivo per cui, i Centri Fiscali, comprensibilmente, sono stati presi d’assalto da migliaia di cittadini richiedenti informazioni su come accedere alla nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, recentemente approvata dal governo con Decreto legislativo n° 147 del 15 Settembre 2017. Decreto che dal 1° Gennaio 2018 sostituirà il SIA ( Sostegno per l’inclusione attiva ) e l’ASDI ( Assegno di disoccupazione ). Perciò, onde consentire di verificare la spettanza del beneficio e l’entità dello stesso, per chi presuppone di averne diritto, si riporta, di seguito, la descrizione del genere di sostegno, i principali requisiti richiesti per fruirne, l’entità dell’erogazione e la modalità di presentazione della domanda:
CHE COS’E’ IL REI
Esso si compone di due parti:
  • Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica, denominata Carta ReI;
  • Un Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.
 
  • REQUISITI DI RESIDENZA e SOGGIORNO:
     
  • Essere cittadino italiano o comunitario, oppure
  • Cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure
  • Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiorni lungo periodo, oppure
  • Titolare di protezione internazionale ( asilo politico, protezione sussidiaria, equivalente allo status di rifugiato ) oppure
  • Residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.
     
  • REQUISITI FAMILIARI CHE CONFERISCONO PRIORITA’
    Presenza di: - figli minorenni, - figli con disabilità, - donna in stato di gravidanza accertata ( non prima di quattro mesi dalla data di parto presunta, rispetto la data di richiesta del REI ),-  componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni;
     
  • REQUISITI  ECONOMICI:
    Essere in possesso, unitamente, di:
  1. Un valore  ISEE, in corso di validità, non superiore a 6 mila Euro,
  2. Un valore ISRE  non superiore a 3 mila Euro,
  3. Un valore del Patrimonio Immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 20 mila Euro,
  4. Un valore del Patrimonio Mobiliare ( depositi, conti correnti, ecc ) non superiore a 10 mila Euro ( ridotto a 8 mila Euro per 2 componenti e a 6 mila Euro per un componente),
  5. Nessun componente del nucleo famigliare deve: - percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego  ( NASpl) o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito, in caso di disoccupazione involontaria, - possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta ( con esclusione di autoveicoli e motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, - possedere imbarcazioni da diporto;
     
  • ENTITA’ BENEFICIO MENSILE DEL  REI IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI FAMILIARI

     
    N° Componenti Beneficio  massimo  mensile
    1
    € 187,500
    2
    € 294,380 
    3
    € 382,500
    4
    € 461,250
Il reddito viene erogato per 12 mensilità l’anno, per una durata massima di 18 mesi e, nel caso di una successiva richiesta,  dopo che siano trascorsi 6 mesi dall’ultima precedente erogazione e per un massimo di 12 mesi.
L’erogazione avviene tramite il rilascio gratuito  de  LA CARTA REI  che ha la valenza di una normale carta di pagamento elettronica, che:
  1. Deve essere usata solo dal titolare;
  2. Può essere usata per prelevare contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio  riconosciuto;
  3. Può essere usata per acquisti in tutti i Supermercati, negozi alimentari, farmacie ( con sconto del 5 %,  se convenzionati), parafarmacie abilitate al circuito  Mastercard e per il pagamento di Bollette elettriche e del gas, presso gli Uffici Postali;
     
  • PRESENTAZIONE  DOMANDA
    Trattandosi di un espletamento alquanto complesso, occorre rivolgersi a Centri che dispongono di specifiche competenze, come i Caf, che hanno assicurato un’assistenza gratuita, a riguardo, fino al termine del corrente anno.
    Essa va presentata, a partire dall’ uno  Dicembre  2017, dall’interessato o da un componente il nucleo famigliare, al Comune, il quale verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, all’INPS che, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.
    Il versamento mensile  del beneficio, erogabile dall’uno Gennaio 2018,  rimane subordinato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta.
    Progetto, che viene predisposto dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza  coinvolgendo tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione: - degli obiettivi che si intendono raggiungere; - dei bisogni di cui il nucleo necessita; - degli impegni da parte dei componenti il nucleo stesso a svolgere specifiche attività (quali: attivazione lavorativa, tutela della salute, frequenza scolastica, ecc. ) ed è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e  i bisogni riscontrati.
    La Domanda consiste nella compilazione di 7 Quadri ( schede ) contrassegnati con altrettante  lettere dell’alfabeto, recanti la  descrizione dei dati da fornire, nonché informazioni e dichiarazioni  rivolte all’acquisizione di conoscenze utili ad assicurare la regolarità dell’erogazione e della riscossione del sussidio, come, in dettaglio, di seguito indicato:
    - QUADRO  A – Dati  del richiedente /titolare della Carta di pagamento;
    - QUADRO  B  - Requisiti di Residenza e Cittadinanza;
    - QUADRO C  - Requisiti Familiari ( riferite al nucleo familiare, come definito ai fini  ISEE e risultante dalla  DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica );
    - QUADRO  D  - Requisiti  economici;
    - QUADRO  E   - Informazioni aggiuntive per accesso ad altre misure ( assegno al nucleo f. con  tre o più figli minori di 18 anni );
    - QUADRO  F   - Presa  d’atto condizioni  necessarie per godere del beneficio;
    - QUADRO  G  - Dichiarazione di aver preso atto che  in caso di fruizione di altro trattamento assistenziale da parte di altro componente il nucleo f. , l’importo mensile  del REI verrà detratto di quanto corrisposto per il medesimo trattamento, esclusion fatta per quelli non sottoposti alla valutazione della condizione economica (vedi Indennità di accompagnamento) );
    - QUADRO  H – Sottoscrizione Dichiarazione.
     
    Poiché, come in precedenza accennato, l’ammontare della somma stanziata risulta insufficiente a coprire il presunto fabbisogno ed in considerazione che le domande, dal Comune all’INPS,  vengono trasmesse seguendo l’ordine cronologico di presentazione, si consigliano gli interessati di accettarsi , al più presto, di essere in possesso dei requisiti richiesti e di dotarsi della documentazione necessaria per istruire ed inoltrare la domanda.
 
articolo redatto da Domenico Brancato
La Nostra Voce

NOI DIAMO SPAZIO AL CITTADINO
BASTA CON LE ESTERNAZIONI PARTITICHE , INTESA COME SUI SOCIAL
 
La Nostra Voce è anche La Tua Voce
 
Il Portale di Santa Maria delle Mole è nato proprio per tale scopo.
 
Indipendentemente dal nome, ci occupiamo di tutte le problematiche delle frazioni “a valle” del comune di Marino e quindi di: Castelluccia, Cava dei Selci, Due Santi, Fontana Sala, Frattocchie e Santa Maria delle Mole.
Portiamo avanti, già da anni e con evidenti risultati, questo impegno in modo assolutamente apolitico ed intendiamo sottolinearlo APARTITICO, ovvero non siano di parte. 

Perché questo:
In molti hanno tentato di percorrere tale strada ma alla fine si sono sempre dimostrati quel che intendevano mascherare; lavorare solo per scopi personali e di partito.
Infatti come potete tastare con mano:
- Tutti i siti tematici sono stracolmi di politica e pubblicità.
- Tutte le pagine e, ancor peggio, tutti i gruppi Facebook di zona sono ormai monopolizzati da tre/quattro individui che ci martellano dalla mattina alla sera di pubblicazioni politiche ed inserzioni pubblicitarie di attività in loco. Non portano benefici ma rimbalzano incessantemente informazioni già note!

Non è rimasto più spazio per chi vuole lamentarsi del solito malcostume comunale o di quelle problematiche che rendono difficile il quieto vivere perché soffocati da questo indecente comportamento.

Per tale motivo, noi APARTITICI  che prestiamo attenzione alle esigenze della comunità, abbiamo deciso di dare un taglio a tutta questa indecente volgarità di comportamento e dedicare delle aree per portare alla luce, solo e soltanto, le nostre difficoltà di vita.
Per la risoluzione delle problematiche ce ne occuperemo sul portale ed anche a suon di carte bollate, ove necessario!

 
Per qualsiasi problematica questo portale mette già a disposizione un Forum dove chiunque può dire la propria. Esiste anche la possibilità di intervenire sulle argomentazioni pubblicate periodicamente.

Per non creare troppa confusione e per coloro che non sono in grado di utilizzare tali strumenti ma sanno come muoversi sui social: abbiamo attivato degli Speciali Gruppi su Facebook per ogni frazione. Scegli il gruppo a te dedicato:
E’ ben inteso: A nessuna comunicazione partitica, pubblicitaria o di semplice frivolezza verrà dato spazio.

 
Castelluccia e Fontana Sala:
Sono di Castelluccia - Fontana Sala ... senza SE
facebook.com/groups/castellucciafontanasalaplus/

Cava dei Selci:
Sono di Cava dei Selci ... senza SE
facebook.com/groups/cavadeiselciplus/

Due Santi:
Sono di Due Santi ... senza SE
facebook.com/groups/duesantiplus/

Frattocchie:
Sono di Frattocchie ... senza SE
facebook.com/groups/frattocchieplus/

Santa Maria delle Mole:
Sono di Santa Maria delle Mole ... senza SE
facebook.com/groups/santamariadellemoleplus/
 
Tutti questi gruppi sono gestiti da personale ultra qualificato e già facente parte della nostra redazione.
Esponete problemi ma mai parlare di politica, di attività commerciali, di ricette, cani e gatti smarriti e tutti quegli argomenti già martellanti altrove.

Siete i benvenuti a “Casa Vostra” ed il vostro smartphone smetterà di suonare o vibrare in continuazione per inutili motivi.