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QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO AL CONDOMINIO.
Vediamo in quali casi la giurisprudenza ritiene imputabile al condominio la responsabilità:
Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza:
secondo quanto affermato dal Tribunale di Latina con sentenza del 20 Settembre 2018, il Condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza, riscontrabili nel malfunzionamento dell’impianto o nel posizionamento della telecamera con angolo di visuale non adatto a percepire l’ingresso dei ladri, se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio. Inefficienze per le quali il proprietario derubato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto;
Inefficienza del portone d’ingresso:
dovuta, più frequentemente, al guasto della serratura del portone di accesso al palazzo. Circostanza che implica la responsabilità dell’Amministratore, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, in quanto supervisore di ogni componente dell’edificio condominiale del quale ha la gestione. Come tale, infatti, è tenuto ad intervenire tempestivamente per far riparare guasti ed ovviare ad anomalie strutturali. Diversamente è ritenuto, nel caso specifico, corresponsabile del furto per aver agevolato l’introduzione dei ladri nell’edificio;
Ponteggi privi di sistemi di allarme:
quando posizionati su una delle facciate del palazzo, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. In tal caso chi è il responsabile? A questo proposito, l’ordinanza n. 26697/2018 della Corte di Cassazione ritiene che possano essere considerati responsabili sia la Ditta edile che il Condominio. In quanto, alla Società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi e di aver trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia, agevolando, così, l’esecuzione del furto nell’appartamento. Allo stesso tempo il Condominio, nella persona dell’Amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver richiesto alla Ditta l’installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte. Ed ancora, lo stesso condominio, potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un’Impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure per il fatto che l’Amministratore abbia omesso di sorvegliare efficientemente l’operato dell’Impresa appaltatrice;
Impresa di Vigilanza inadempiente agli obblighi contrattuali:
per intempestiva attivazione al segnale di allarme, mancato avviso alla Polizia ed intempestivo invio sul posto di un vigilantes. Per tale circostanza, in seguito ad azione legale esercitata dal proprietario per il furto subito, i giudici, che si sono alternati nei vari gradi di giudizio, hanno attribuito la responsabilità alla Società di Vigilanza. Anche se con divergenza di giudizio sull’entità del risarcimento del danno reclamato dal danneggiato. Divergenza che veniva risolta con la sentenza n. 16195 del 30 Luglio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, che stabiliva la misura del risarcimento, in via equitativa, pari al valore dell’importo del contratto di vigilanza. In quanto il danneggiato non aveva “fornito la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell’inventario preciso di tutti i beni e preziosi esistenti nell’appartamento alla data del furto ed una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede“.
A cura del Prof. Brancato
Nazionali
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SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO: DAL 20 FEBBRAIO BONUS E RIMBORSI
Può accedere al bonus, nei limiti di un solo seggiolino per ogni Bambino, un Genitore soltanto o chi esercita la responsabilità genitoriale. Così, ad esempio, rimangono esclusi dall’agevolazioni i seggiolini da applicare sull’auto di altre persone della famiglia (ad esempio i Nonni), che dovranno essere acquistati senza sconto e posizionati, come per i Genitori, entro il 6 Marzo (in seguito all’ approvazione di un emendamento della Legge fiscale n. 124 del 26/10/2019, finalizzato al rinvio della applicazione delle sanzioni, formalmente in vigore dal 7/11/2019, riguardanti la violazione dell’art, 172, c.1-bis, del Codice della Strada, in tema di seggiolini antiabbandono). Data in cui entrerà in vigore la sanzione da euro 83 a 333 (che si riducono a 58 e 100 euro, se il pagamento avviene entro cinque giorni) e la decurtazione di 5 punti dalla patente, come previsto dall’articolo 1 della Legge n. 117 dell’1/10/2018. Se poi si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una nota del 28/1/2020, ha stabilito che per ottenere il bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono sarà necessario registrarsi sulla piattaforma informatica sul sito dello stesso Ministero: www.mit.gov.it, a partire dal 20 Febbraio 2020. Per registrarsi è necessario avere un’identità digitale (lo Spid: Sistema Pubblico di identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, tramite un’unica coppia utente, cioè nome Utente e Password). Dopo la registrazione si devono inserire il nome, il cognome e il codice fiscale del bambino per cui viene acquistato il dispositivo. Seguirà una verifica sull’identità e la compilazione di un modulo, da parte del Genitore o di chi per lui, per dichiarare in quale veste si occupa del Bambino per il quale acquistare il seggiolino.
Una volta registratosi tra i beneficiari, diventa attiva, per l’utente, l’area riservatagli nella piattaforma che eroga il contributo. Dove, contemporaneamente, dovrebbe comparire il bonus spesa utilizzabile presso i venditori registrati nella piattaforma.
I buoni vengono generati seguendo l’ordine della registrazione, per cui è preferibile registrarsi il più presto possibile, onde evitare di rimanere esclusi dai destinatari del contributo. Anche se l’importo stanziato dal Governo per i soggetti interessati al contributo o rimborso è di 15,1 e di 5 milioni di euro, rispettivamente, per il 2019 e coprire il 2020. E considerato chei fondi assegnati per lo scorso anno sono rimasti pressoché inutilizzati (visto che soltanto il 10 % dei genitori ha acquistato il seggiolino), quanto non speso, presumibilmente, sarà destinato ad incrementare l’importo stabilito per il corrente anno. Pertanto, l’ammontare complessivo della somma a disposizione, pur non potendo coprire la totalità delle richieste relative ai circa 1.860.000 bambini di età inferiore ai 4 anni, residenti in Italia, dovrebbe essere sufficiente a contribuire ad incentivare l’installazione dell’apposito seggiolino salva –bebè con dispositivo di allarme, su una notevole quantità di auto destinate ad accogliere i Baby trasportati.
Ivi compreso chi ha comprato il dispositivo prima del 20 Febbraio. In tal caso però occorre presentare, entro 60 giorni dall’attivazione di quest’ultima (20 Febbraio 2020) una richiesta, sulla piattaforma, comprendente l’indicazione dell’IBAN del conto corrente bancario su cui si desidera che venga accreditato il rimborso. Richiesta alla quale va inoltre allegatacopia dello scontrino fiscale o della fattura di acquisto, con specificato il tipo di acquisto effettuato. Altrimenti l’acquirente dovrà compilare un Modello in cui dichiara, sotto la sua responsabilità, che ha speso la cifra riportata nella ricevuta per un dispositivo antiabbandono.
Le riportate informazioni, affinché la fruizione del menzionato Bonus possa influire sensibilmente ad impedire il verificarsi di ulteriori strazianti disgrazie,imputabili all’abbandono di Bimbi in auto ed evitare che i malcapitati, responsabili dell’accaduto, oltre a subire i conseguenti indelebili e tormentosi sensi di colpa, incorrano nella violazione dell’articolo 591 del Codice penale, che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Pena che viene elevata da 1 a 6 e da 3 a 8 anni, rispettivamente, nei casi in cui il bambino abbandonato vada incontro a lesioni personali o alla morte.
I. Me. De. club