L’ultima legge di Bilancio (n° 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di “efficientamento energetico “, ivi compresa la spesa per l’acquisto e la sostituzione delle zanzariere rispondenti a determinate caratteristiche funzionali.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate precisa che per usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere, oltre a proteggere dalle zanzare ed insetti vari, dovranno assicurare la funzione di schermatura solare e rispettare i requisiti di trasmittanza termica U (Quantità di calore che viene scambiata da un determinato materiale che, indirettamente, corrisponde al suo grado di isolamento. Per cui più bassa è la trasmittanza termica e più un determinato materiale risulterà isolante ,ai fini della dispersione del calore durante l’inverno e del freddo durante l’estate). In quanto la scelta delle zanzariere con bassa trasmittanza assicura i seguenti vantaggi:
L’agevolazione per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - IRPEF - o dall’Imposta sul Reddito delle Società - IRES - ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza degli edifici esistenti volti al risparmio di energia ed al contenimento delle emissioni di anidride carbonica - CO2 -, deducibili della Certificazione Energetica (Attestato che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico ).
Per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2018, la detrazione per le zanzariere è stata ridotta dal 65 al 50 % e per un tetto massimo detraibile di 60.000 euro per unità immobiliare.
L’Azienda Nazionale Efficienza Energetica – ENEA – , a tal proposito, precisa che le spese per l’installazione delle zanzariere saranno detraibili a condizione che i dispositivi siano applicati in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente e costruiti secondo le modalità previste dalla Comunità Europea. Ovvero siano dotati della marcatura CE ed abbiano un valore GTOT (parametrodel fattore solare relativo alla combinazione di vetro e dispositivo di schermatura) certificato non superiore a 0,35.
Nelle spese ammissibili sono comprese:
La Dichiarazione di Detrazione va inoltrata, per via telematica,all’ENEA, andando sul sito:https://finanziaria2018.enea.it/, registrandosi, inserendo negli appositi schemi, i dati anagrafici e tecnici richiesti, selezionando il tipo di interventoed allegando la documentazione di seguito descritta:
Data la specificità e l’entità dell’elencata documentazione, l’ENEA, per evitare di incorrere in errori ed omissioni che potrebbero determinare la mancata concessione della detrazione, consiglia ai potenziali fruitori di affidarsi, per gli espletamenti burocratici e l’esecuzione dei lavori, all’operato di qualificati esperti del settore.
Al fine di estendere, poi, l’utilità delle informazioni espresse nella presente nota, si precisa che le modalità riportate per l’accesso all’agevolazione per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, sono valide anche per le:
Articolo redatto dal Prof Domenico Brancato
Dal 2018, per i complessi edilizi di nuova costruzione e per quelli ristrutturati al 50%, diventa obbligatoria l’installazione della presa per le auto elettriche
Il D. Lgs. N° 257/2016, in recepimento della direttiva europea 2014/94/UE, successivamente prorogata, stabilisce che le Amministrazioni locali, entro il 31 Dicembre 20217, avrebbero dovuto inserirenel proprio Regolamento Edilizio la norma che vincola i citati immobili ad avere la presa per le auto elettriche e che, in mancanza di tali dispositivi,non verrà rilasciato,per gli edifici non in regola, il titolo abilitativo.
In particolare, il D. Lgs 257/2016, all’articolo 4, prevede l’obbligo dell’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche per:
Le prese di ricarica devono essere in numero tale da consentire la connessione di un’auto per ogni parcheggio, sia coperto che scoperto, e per ogni box-auto dell’immobile.
In caso di mancanza di adeguamento, il Testo Unico Edilizia prescrive che le Regioni, possano avvalersi della facoltà di far decadere le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di edifici che non abbia osservato le descritte regole.
A cura del Prof. Domenico Brancato
Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.
Le novità riguardano, in particolare:
Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.
Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.
Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Riguarda i dipendenti affetti da:
Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.
Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.
Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente l’INPS.
Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.
Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare, specie in occasione delle citate giornate sospette e in considerazione della persistente precarietà occupazionale, non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.
Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla nuova normativa in questione.
articolo redatto da Domenico Brancato