La Nostra Voce
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SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO: DAL 20 FEBBRAIO BONUS E RIMBORSI
Può accedere al bonus, nei limiti di un solo seggiolino per ogni Bambino, un Genitore soltanto o chi esercita la responsabilità genitoriale. Così, ad esempio, rimangono esclusi dall’agevolazioni i seggiolini da applicare sull’auto di altre persone della famiglia (ad esempio i Nonni), che dovranno essere acquistati senza sconto e posizionati, come per i Genitori, entro il 6 Marzo (in seguito all’ approvazione di un emendamento della Legge fiscale n. 124 del 26/10/2019, finalizzato al rinvio della applicazione delle sanzioni, formalmente in vigore dal 7/11/2019, riguardanti la violazione dell’art, 172, c.1-bis, del Codice della Strada, in tema di seggiolini antiabbandono). Data in cui entrerà in vigore la sanzione da euro 83 a 333 (che si riducono a 58 e 100 euro, se il pagamento avviene entro cinque giorni) e la decurtazione di 5 punti dalla patente, come previsto dall’articolo 1 della Legge n. 117 dell’1/10/2018. Se poi si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una nota del 28/1/2020, ha stabilito che per ottenere il bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono sarà necessario registrarsi sulla piattaforma informatica sul sito dello stesso Ministero: www.mit.gov.it, a partire dal 20 Febbraio 2020. Per registrarsi è necessario avere un’identità digitale (lo Spid: Sistema Pubblico di identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, tramite un’unica coppia utente, cioè nome Utente e Password). Dopo la registrazione si devono inserire il nome, il cognome e il codice fiscale del bambino per cui viene acquistato il dispositivo. Seguirà una verifica sull’identità e la compilazione di un modulo, da parte del Genitore o di chi per lui, per dichiarare in quale veste si occupa del Bambino per il quale acquistare il seggiolino.
Una volta registratosi tra i beneficiari, diventa attiva, per l’utente, l’area riservatagli nella piattaforma che eroga il contributo. Dove, contemporaneamente, dovrebbe comparire il bonus spesa utilizzabile presso i venditori registrati nella piattaforma.
I buoni vengono generati seguendo l’ordine della registrazione, per cui è preferibile registrarsi il più presto possibile, onde evitare di rimanere esclusi dai destinatari del contributo. Anche se l’importo stanziato dal Governo per i soggetti interessati al contributo o rimborso è di 15,1 e di 5 milioni di euro, rispettivamente, per il 2019 e coprire il 2020. E considerato chei fondi assegnati per lo scorso anno sono rimasti pressoché inutilizzati (visto che soltanto il 10 % dei genitori ha acquistato il seggiolino), quanto non speso, presumibilmente, sarà destinato ad incrementare l’importo stabilito per il corrente anno. Pertanto, l’ammontare complessivo della somma a disposizione, pur non potendo coprire la totalità delle richieste relative ai circa 1.860.000 bambini di età inferiore ai 4 anni, residenti in Italia, dovrebbe essere sufficiente a contribuire ad incentivare l’installazione dell’apposito seggiolino salva –bebè con dispositivo di allarme, su una notevole quantità di auto destinate ad accogliere i Baby trasportati.
Ivi compreso chi ha comprato il dispositivo prima del 20 Febbraio. In tal caso però occorre presentare, entro 60 giorni dall’attivazione di quest’ultima (20 Febbraio 2020) una richiesta, sulla piattaforma, comprendente l’indicazione dell’IBAN del conto corrente bancario su cui si desidera che venga accreditato il rimborso. Richiesta alla quale va inoltre allegatacopia dello scontrino fiscale o della fattura di acquisto, con specificato il tipo di acquisto effettuato. Altrimenti l’acquirente dovrà compilare un Modello in cui dichiara, sotto la sua responsabilità, che ha speso la cifra riportata nella ricevuta per un dispositivo antiabbandono.
Le riportate informazioni, affinché la fruizione del menzionato Bonus possa influire sensibilmente ad impedire il verificarsi di ulteriori strazianti disgrazie,imputabili all’abbandono di Bimbi in auto ed evitare che i malcapitati, responsabili dell’accaduto, oltre a subire i conseguenti indelebili e tormentosi sensi di colpa, incorrano nella violazione dell’articolo 591 del Codice penale, che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Pena che viene elevata da 1 a 6 e da 3 a 8 anni, rispettivamente, nei casi in cui il bambino abbandonato vada incontro a lesioni personali o alla morte.
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QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO AL CONDOMINIO.
Vediamo in quali casi la giurisprudenza ritiene imputabile al condominio la responsabilità:
Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza:
secondo quanto affermato dal Tribunale di Latina con sentenza del 20 Settembre 2018, il Condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza, riscontrabili nel malfunzionamento dell’impianto o nel posizionamento della telecamera con angolo di visuale non adatto a percepire l’ingresso dei ladri, se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio. Inefficienze per le quali il proprietario derubato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti all’Amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto;
Inefficienza del portone d’ingresso:
dovuta, più frequentemente, al guasto della serratura del portone di accesso al palazzo. Circostanza che implica la responsabilità dell’Amministratore, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, in quanto supervisore di ogni componente dell’edificio condominiale del quale ha la gestione. Come tale, infatti, è tenuto ad intervenire tempestivamente per far riparare guasti ed ovviare ad anomalie strutturali. Diversamente è ritenuto, nel caso specifico, corresponsabile del furto per aver agevolato l’introduzione dei ladri nell’edificio;
Ponteggi privi di sistemi di allarme:
quando posizionati su una delle facciate del palazzo, per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. In tal caso chi è il responsabile? A questo proposito, l’ordinanza n. 26697/2018 della Corte di Cassazione ritiene che possano essere considerati responsabili sia la Ditta edile che il Condominio. In quanto, alla Società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi e di aver trascurato le più elementari norme di diligenza e perizia, agevolando, così, l’esecuzione del furto nell’appartamento. Allo stesso tempo il Condominio, nella persona dell’Amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver richiesto alla Ditta l’installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte. Ed ancora, lo stesso condominio, potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un’Impresa inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure per il fatto che l’Amministratore abbia omesso di sorvegliare efficientemente l’operato dell’Impresa appaltatrice;
Impresa di Vigilanza inadempiente agli obblighi contrattuali:
per intempestiva attivazione al segnale di allarme, mancato avviso alla Polizia ed intempestivo invio sul posto di un vigilantes. Per tale circostanza, in seguito ad azione legale esercitata dal proprietario per il furto subito, i giudici, che si sono alternati nei vari gradi di giudizio, hanno attribuito la responsabilità alla Società di Vigilanza. Anche se con divergenza di giudizio sull’entità del risarcimento del danno reclamato dal danneggiato. Divergenza che veniva risolta con la sentenza n. 16195 del 30 Luglio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, che stabiliva la misura del risarcimento, in via equitativa, pari al valore dell’importo del contratto di vigilanza. In quanto il danneggiato non aveva “fornito la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore: prova che avrebbe richiesto la predisposizione dell’inventario preciso di tutti i beni e preziosi esistenti nell’appartamento alla data del furto ed una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile: cautele a cui normalmente non si procede“.
A cura del Prof. Brancato
Premesso che un Eco-Centro ovvero isola ecologica, se gestita con diligenza, non è affatto una discarica, vedi gli innumerevoli esempi sparsi in ogni Comune Italiano, ma è l’elemento fondamentale senza cui è impossibile avviare una raccolta differenziata degna di questo nome.
Stabilito che una consultazione popolare é per antonomasia la massima espressione di democrazia diretta, di cui nessuno dovrebbe mettere in dubbio la validità ovvero considerarla una sorta di scarico di responsabilità, a questo proposito anzi auspichiamo un uso della consultazione popolare ancora più massiccio.
Invitiamo tutti i nostri Concittadini di Santa Maria delle Mole ad esprimere la propria opinione sull’argomento, scegliendo non sulla base emotiva di quanti semplificando, paventano disastri ecologici, ma analizzando attentamente tutti gli elementi oggettivi dei vari siti proposti, quali:
Inoltre un suggerimento all’Amministrazione, perché non prevedere una riduzione della TARI per gli abitanti che risiedono ad una determinata distanza dall’Eco-Centro?
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Fissate disposizioni più ampie ed efficaci, per la prevenzione ed il contrasto del dilagante fenomeno in ambito scolastico, a tutela dei minori.
Bullismo e Cyberbullismo ( versione informatica del bullismo ) sono due modalità di comportamento che, attraverso un modo palese ed invisibile (attuato mediante gli strumenti della rete ) di agire, perseguono il medesimo fine di arrecare violenza ed umiliazione a soggetti presi di mira ( vittime ), attraverso: - spregevoli soprannomi; - parolacce o insulti ( 12,1% ); - derisione per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare e di vestire (6,3 % ) e, secondo un arbitrario metro di giudizio, verso chi evidenzia un presunto anomalo orientamento sessuale, un comportamento non in linea con la più seguita tendenza trasgressiva o manifesta una non comune diligenza nell’impegno scolastico; - diffusione di maldicenze ( 5,1 % ); - esclusioni per le proprie opinioni ( 4,7 % ); - aggressione con spintoni, botte calci e pugni ( 3,8 % ).
Fenomeni per nulla trascurabili, se si considera che, secondo dati dell’ISTAT, risalenti al 2014, nei 12 mesi precedenti, più del 50 % di ragazzi/e compresi nella fascia di età dagli 11 ai 17 anni (Arco temporale che va dalla 5° elementare al 3° anno degli istituti scolastici superiori ), è stato/a vittima di episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti da parte di coetanei. Il 19,8 % subisce più volte al mese tipiche azioni di bullismo, mentre per il 9,1 % tali atti si ripetono con cadenza settimanale.
Comportamenti, che minano l’autostima e la dignità delle vittime che, alla lunga, possono portare a condizioni di: ansia, irreversibile depressione, autolesionismo o, addirittura, di suicidio o di tentato suicidio, come, da recente, verificatosi a Palermo, in una classe di 2a media, dove un ragazzino si è cosparso di liquido infiammabile, con l’intento di darsi alle fiamme.
Disagi e manifestazioni che vengono favorite dalla vulnerabilità tipica della pre-adolescenza e dell’adolescenza, quando i ragazzi e le ragazze affrontano il primo distacco dalla famiglia, il contrasto con le figure adulte ed avvertono il bisogno di conferme, integrazione ed accettazione nell’ambito del gruppo dei pari.
Il bullo ed il cyberbullo non esulano da questa condizione, anzi, gli studiosi dell’argomento, sostengono che siano degli adolescenti insicuri che hanno una bassa autostima e degli incapaci di gestire un pacato confronto. Incapacità che li porta a compiere azioni oltraggiose nei confronti di chi appare più debole, per tentare di suscitare manifesta o silenziosa approvazione, nell’ambito del gruppo, ed illudersi di trovare conferma che la decisione intrapresa sia quella giusta per farsi rispettare e per piacere agli altri.
Falsa convinzione questa, in quanto, generalmente, ciò è dovuto non alla condivisione dell’aggressione esercitata nei confronti della “ vittima”, ma all’atteggiamento di indifferenza o di mancanza di coraggio che gli adolescenti presenti o consapevoli alla/dell’azione lesiva manifestano nell’astenersi di informare i soggetti in grado di innescare il meccanismo di un intervento ostativo, quali: genitori, insegnati o soggetti responsabili dei contesti in cui si verificano i fatti. ( come evidenzia l’esiguità delle denunce inoltrate alle autorità competenti).
Quindi, i ruoli coinvolti nella messa in atto dei così biasimevoli eventi risultano essere: il bullo o cyberbullo, la vittima ed il testimone.
Ma qual è l’identikit del bullo e del cyberbullo?
Il bullo, in genere, è un compagno di classe o d’istituto della vittima con la quale ha un contatto corporeo e visivo diretto, ha un fisico generalmente prestante che usa con destrezza per fare del male, agisce in orario scolastico o lungo il percorso casa-scuola, il suo malefico operato viene raccontato ad altri studenti della stessa o di altre scuole, la sua disinvoltura a compiere le azioni viene stimolata dalle dinamiche di gruppo, ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali e vede l’effetto reale delle proprie azioni, verso le quali manifesta una indifferente consapevolezza e deresponsabilizzazione;
Il cyberbullo è un soggetto che esercita un tipo di attacco continuo ed offensivo, ai danni di altro soggetto, in versione informatica, cioè tramite l’uso di strumenti elettronici: l’E-Mail, le Chat, i Blog, i siti Web e i Telefoni cellulari, che gli consentono un campo d’azione ambientale e temporale illimitato; normalmente è anonimo ( il che impedisce alla vittima la possibilità di sapere con chi sta interagendo) ed invisibile ( anche se le moderne tecnologie, non cancellando completamente la tracciabilità della provenienza dei messaggi, consentono alla Polizia Postale di identificarli ); non necessita di disporre di un fisico prestante; la diffusione delle molestie e del materiale prodotto può avere un’estensione geografica senza limiti; manifesta un alto livello di disinibizione e di sadismo che gli permettono di mettere in atto online ciò che non si potrebbe permettere di compiere in condizioni di vita reale; non potendo constatare direttamente l’effetto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima, denota una insufficiente consapevolezza delle conseguenze.
Le motivazioni del bullo e del ciberbullo derivano, in genere, da una sensazione di trascuratezza familiare e sociale che innescano il desiderio di protagonismo e di visibilità, finalizzati a tentare di richiamare su di sé l’attenzione dell’ambiente circostante e dei media.
Il genitore e gli educatori.
Con l’avvento di Internet e del progresso tecnologico il ciberbullismo ha consentito l’intensificarsi di scambi di immagini e registrazioni video calunnianti e compromettenti. Il che ha promosso il fenomeno del public shaming ( umiliazione pubblica ) del soggetto colpito sulla rete.
La gravità dell’impatto che l’aggressione cyber ( relativa alla realtà virtuale o ad internet ) può avere sulla psiche della vittima è, ovviamente subordinata all’intensità ed alla frequenza degli atti di sopruso. Tant’è che negli Stati Uniti, è stato coniato il nuovo termine: Ciberbullicide, motivato dalle molte vittime di aggressione psicologiche estreme, giunte al suicidio. Dai dati italiani raccolti attraverso il progetto DAPHANE e tratti dalla letterature scientifica inerente lo studio del bullismo elettronico, emerge che: - la fascia di età maggiormente coinvolta in questo fenomeno è quella compresa fra i 13 e i 15 anni, secondo quanto emerge dalle percentuali dei seguenti dati statistici:
Atti cyber F a s c e d i E t à i n a n n i
12 – 13 14 – 15 16 – 17
Cellulare 26,3 45,8 27,9
Internet 20,5 42,4 37,1
- I prevalenti stati emotivi derivanti dagli attacchi ciber su studenti delle classi appresso indicate risultano essere:
Sentimenti C l a s s i
cyber vittime Elementari Medie Superiori
Rabbia 33,0% 34,4% 32,4%
Frustrazione 33,3% 31,6% 30,0%
Tristezza 33,3% 24,6% 18,8%
-Le Vittime si sono confidate con:
Nessuno 43,7%
Un amico 26,8%
Un genitore 15,5%
Insegnanti ( in Italia ) 9,6%
-Il 56 % dei Genitori non sono preoccupati che i loro figli possono essere vittime di bullismo elettronico, minimizzando l’impatto che questo fenomeno può avere nella vita dei ragazzi, e che il 19 % considera tali manifestazioni rare e quindi trascurabili. Mancanza di percezione che, inevitabilmente, causa la pregiudizievole assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell’adulto.
Atteggiamento e convinzione questa alquanto superficiale ed incoerente, rispetto l’inconfutabile dimensione della gravità del fenomeno che, per contro, richiederebbe proprio, da parte dei genitori e degli educatori, l’affinamento della capacità di cogliere i segnali di malessere del/della ragazzo/a oggetto di molestie ( tendenza all’isolamento, scarsa voglia di seguire le attività scolastiche ed extrascolastiche, rifiuto del cibo e crollo del rendimento scolastico ), per capire se trattasi di normali sintomi di crisi adolescenziale o di altro genere, per poter intervenire, per tempo e adeguatamente al fine di scongiurare il pericolo di possibili gravi ed imprevedibili conseguenze.
Infatti, in considerazione della tendenza all’espansione della descritta grave problematica sociale definita “epidemia silenziosa smaterializzata da Internet“ e della carenza, in atto, di rispondente consapevolezza, motivazione ed azioni in grado di recepire, ostacolare e controllare l’andamento dell’evolversi del preoccupante fenomeno, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 29 Maggio 2017 n° 71, che stabilisce una importante serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate a favorire , particolarmente tra i giovani, una maggiore consapevolezza del disvalore di comportamenti persecutori ed a colmare la deficitaria normativa sulla tutela delle vittime e sul recupero comportamentale degli aggressori , ed in particolare:
Intanto, in attesa dell’esito della messa in atto dei provvedimenti previsti dalla descritta legge e per evitare di incorrere nei compromettenti provvedimenti disciplinari previsti dalla stessa, chi scrive propone agli attuali e potenziali bulli e ciberbulli, prima di proseguire o apprestarsi a compiere delle aggressioni o produrre azioni denigratorie o persecutorie, di riflettere sulle conseguenze che le stesse causerebbero se fossero rivolte a loro, oppure quali vantaggi morali e materiali trarrebbero se, invece di ricevere offese, venissero loro rivolte manifestazioni di solidarietà, di comprensione e di protezione.
Dall’auspicabile immedesimazione sugli effetti delle accennate opposte sensazioni, ci si augura possa scaturire la convinzione che la decisione più saggia e conveniente, per acquistare edificanti e veritieri consensi, lusinghieri riconoscimenti e fondata autostima, è quella di prestare soccorso, e no di acuire o creare condizioni di disagio o di sofferenza ai propri simili. Concordemente con i canoni comportamentali dell’Uomo, secondo i quali, all’azione più meritoria di prodigarsi, disinteressatamente, ad aiutare il Prossimo, si contrappone la manifestazione di vigliaccheria, che trova riscontro nell’esternazione di indifferenza, disprezzo od oltraggio, rivolta a chi versa in condizioni di difficoltà o vulnerabilità.
articolo redatto da Domenico Brancato
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Bruni Immobiliare
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