Ho ricevuto un avviso dall’Ufficio Postale di Santa Maria delle Mole che mi invitava a ritirare un documento giacente presso di loro. Sono andato all’Ufficio postale ed ho ritirato un altro avviso che mi informava del fatto che era presente presso l’Ufficio dei Messi Comunali una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
A questo punto debbo rilevare che sono molto sfortunato in quanto mai un Messo Comunale è stato in grado di trovarmi al Green House dove abito e che da quaranta anni ho dovuto seguire questa procedura per ritirare questo tipo di documenti.
Cassetta Postale > Ufficio Postale > Comune. ….. Con relativi trasferimenti e code
Quindi ero ampiamente a conoscenza che tali documenti possono essere ritirati soltanto dalle 13 alle 14 (ora peraltro molto scomoda per il pubblico) e, in questo ultimo periodo, soltanto a Palazzo Colonna.
Sono andato a Marino per tempo e, con mia meraviglia, ho visto che i parcheggi a pagamento sotto la scalinata di Palazzo Colonna erano tutti liberi. Ho parcheggiato dopo aver letto un cartello che credevo riportasse un divieto di sosta dalle ore 5 alle 13. Invece, leggendo meglio, ho visto che il divieto era fino alle 19. Nel frattempo mia moglie era scesa dall’auto, ma è stata giustamente richiamata da due vigili seduti in macchina sotto la scalinata. Lei ha detto che aveva dei problemi a camminare (è stata operata recentemente all’anca) e che non avevamo trovato un parcheggio. La risposta di uno dei due agenti è stata : “questi sono problemi suoi e non miei” con un atteggiamento non proprio professionale.
Lei è rimasta ed io sono andato a parcheggiare altrove. Quando è scesa dalla scalinata mi ha detto che non aveva potuto ritirare il documento perché dei due messi del Comune, uno era in ferie e l’altro in malattia, quindi sarebbe dovuta tornare. In effetti nell’ufficio c’erano due persone ma, evidentemente, la consegna dei documenti non rientrava nei loro compiti. Lei ha provato a dire che veniva da Santa Maria delle Mole e non sarebbe stato agevole per lei tornare, ma non c’è stato niente da fare. Quando ha chiesto quando sarebbe potuta tornare, le hanno detto che non lo sapevano. La signora con un atteggiamento molto tranchante, mentre il signore si è mostrato gentile.
Tre annotazioni
1 – Sicuramente la mia esperienza in fatto di consegne dirette da parte dei Messi non è significativa, ma mi piacerebbe conoscere la percentuale di avvisi consegnati direttamente dai Messi Comunali nel Territorio di Santa Maria delle Mole rispetto a quanti vengono consegnati all’Ufficio Postale
2 – Può essere reso possibile ritirare tali documenti in una sede più comoda e con orari più elastici e magari con la possibilità di parcheggiare?
3 – In molte altre occasioni ( in particolare con gli Uffici con i quali abbiamo trattato di Tasse Comunali, Catasto e Successioni) ho avuto modo di constatare e di apprezzare la grande competenza e la professionalità dimostrate da parte del Personale del Comune e quindi non faccio di ogni erba un fascio, ma sono rimasto molto sorpreso dagli atteggiamenti riscontrati oggi.
Spero vivamente che si tratti di casi isolati e che altri cittadini non abbiano a sperimentare situazioni analoghe.
E spero anche che gli Amministratori prendano in considerazione le osservazioni di cui sopra
Oggi i cittadini di Marino sono stati chiamati alle urne per esprimere il loro parere sull’ubicazione del nuovo Ecocentro scegliendo uno dei quattro siti indicati dall’amministrazione comunale, potevano votare tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel comune di Marino, apponendo una croce o un segno su uno dei quattro siti contraddistinti dalle lettere; “A” zona Cava dei Selci, “B” zona via Nettunense, “C” zona Mazzamagna dopo la cantina sociale Gotto D’Oro e “D” zona Santa Maria delle Mole.
Alle ore 18,00 terminate le votazioni, si è proceduto allo spoglio delle schede con il seguente risultato:
Cittadini votanti 1.182
Sito “A” zona Cava dei Selci voti 391
Sito “B” zona via Nettunense voti 183
Sito “C” zona Mazzamagna voti 558
Sito “D” zona Santa Maria voti 43
Schede nulle 7
Pertanto a seguito della seguente votazione si evince che il nuovo sito per l’Ecocentro sarà quello contraddistinto dalla letera “C” zona Mazzamagna.
Fissate disposizioni più ampie ed efficaci, per la prevenzione ed il contrasto del dilagante fenomeno in ambito scolastico, a tutela dei minori.
Bullismo e Cyberbullismo ( versione informatica del bullismo ) sono due modalità di comportamento che, attraverso un modo palese ed invisibile (attuato mediante gli strumenti della rete ) di agire, perseguono il medesimo fine di arrecare violenza ed umiliazione a soggetti presi di mira ( vittime ), attraverso: - spregevoli soprannomi; - parolacce o insulti ( 12,1% ); - derisione per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare e di vestire (6,3 % ) e, secondo un arbitrario metro di giudizio, verso chi evidenzia un presunto anomalo orientamento sessuale, un comportamento non in linea con la più seguita tendenza trasgressiva o manifesta una non comune diligenza nell’impegno scolastico; - diffusione di maldicenze ( 5,1 % ); - esclusioni per le proprie opinioni ( 4,7 % ); - aggressione con spintoni, botte calci e pugni ( 3,8 % ).
Fenomeni per nulla trascurabili, se si considera che, secondo dati dell’ISTAT, risalenti al 2014, nei 12 mesi precedenti, più del 50 % di ragazzi/e compresi nella fascia di età dagli 11 ai 17 anni (Arco temporale che va dalla 5° elementare al 3° anno degli istituti scolastici superiori ), è stato/a vittima di episodi offensivi, non rispettosi e/o violenti da parte di coetanei. Il 19,8 % subisce più volte al mese tipiche azioni di bullismo, mentre per il 9,1 % tali atti si ripetono con cadenza settimanale.
Comportamenti, che minano l’autostima e la dignità delle vittime che, alla lunga, possono portare a condizioni di: ansia, irreversibile depressione, autolesionismo o, addirittura, di suicidio o di tentato suicidio, come, da recente, verificatosi a Palermo, in una classe di 2a media, dove un ragazzino si è cosparso di liquido infiammabile, con l’intento di darsi alle fiamme.
Disagi e manifestazioni che vengono favorite dalla vulnerabilità tipica della pre-adolescenza e dell’adolescenza, quando i ragazzi e le ragazze affrontano il primo distacco dalla famiglia, il contrasto con le figure adulte ed avvertono il bisogno di conferme, integrazione ed accettazione nell’ambito del gruppo dei pari.
Il bullo ed il cyberbullo non esulano da questa condizione, anzi, gli studiosi dell’argomento, sostengono che siano degli adolescenti insicuri che hanno una bassa autostima e degli incapaci di gestire un pacato confronto. Incapacità che li porta a compiere azioni oltraggiose nei confronti di chi appare più debole, per tentare di suscitare manifesta o silenziosa approvazione, nell’ambito del gruppo, ed illudersi di trovare conferma che la decisione intrapresa sia quella giusta per farsi rispettare e per piacere agli altri.
Falsa convinzione questa, in quanto, generalmente, ciò è dovuto non alla condivisione dell’aggressione esercitata nei confronti della “ vittima”, ma all’atteggiamento di indifferenza o di mancanza di coraggio che gli adolescenti presenti o consapevoli alla/dell’azione lesiva manifestano nell’astenersi di informare i soggetti in grado di innescare il meccanismo di un intervento ostativo, quali: genitori, insegnati o soggetti responsabili dei contesti in cui si verificano i fatti. ( come evidenzia l’esiguità delle denunce inoltrate alle autorità competenti).
Quindi, i ruoli coinvolti nella messa in atto dei così biasimevoli eventi risultano essere: il bullo o cyberbullo, la vittima ed il testimone.
Ma qual è l’identikit del bullo e del cyberbullo?
Il bullo, in genere, è un compagno di classe o d’istituto della vittima con la quale ha un contatto corporeo e visivo diretto, ha un fisico generalmente prestante che usa con destrezza per fare del male, agisce in orario scolastico o lungo il percorso casa-scuola, il suo malefico operato viene raccontato ad altri studenti della stessa o di altre scuole, la sua disinvoltura a compiere le azioni viene stimolata dalle dinamiche di gruppo, ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali e vede l’effetto reale delle proprie azioni, verso le quali manifesta una indifferente consapevolezza e deresponsabilizzazione;
Il cyberbullo è un soggetto che esercita un tipo di attacco continuo ed offensivo, ai danni di altro soggetto, in versione informatica, cioè tramite l’uso di strumenti elettronici: l’E-Mail, le Chat, i Blog, i siti Web e i Telefoni cellulari, che gli consentono un campo d’azione ambientale e temporale illimitato; normalmente è anonimo ( il che impedisce alla vittima la possibilità di sapere con chi sta interagendo) ed invisibile ( anche se le moderne tecnologie, non cancellando completamente la tracciabilità della provenienza dei messaggi, consentono alla Polizia Postale di identificarli ); non necessita di disporre di un fisico prestante; la diffusione delle molestie e del materiale prodotto può avere un’estensione geografica senza limiti; manifesta un alto livello di disinibizione e di sadismo che gli permettono di mettere in atto online ciò che non si potrebbe permettere di compiere in condizioni di vita reale; non potendo constatare direttamente l’effetto delle conseguenze delle sue azioni sulla vittima, denota una insufficiente consapevolezza delle conseguenze.
Le motivazioni del bullo e del ciberbullo derivano, in genere, da una sensazione di trascuratezza familiare e sociale che innescano il desiderio di protagonismo e di visibilità, finalizzati a tentare di richiamare su di sé l’attenzione dell’ambiente circostante e dei media.
Il genitore e gli educatori.
Con l’avvento di Internet e del progresso tecnologico il ciberbullismo ha consentito l’intensificarsi di scambi di immagini e registrazioni video calunnianti e compromettenti. Il che ha promosso il fenomeno del public shaming ( umiliazione pubblica ) del soggetto colpito sulla rete.
La gravità dell’impatto che l’aggressione cyber ( relativa alla realtà virtuale o ad internet ) può avere sulla psiche della vittima è, ovviamente subordinata all’intensità ed alla frequenza degli atti di sopruso. Tant’è che negli Stati Uniti, è stato coniato il nuovo termine: Ciberbullicide, motivato dalle molte vittime di aggressione psicologiche estreme, giunte al suicidio. Dai dati italiani raccolti attraverso il progetto DAPHANE e tratti dalla letterature scientifica inerente lo studio del bullismo elettronico, emerge che: - la fascia di età maggiormente coinvolta in questo fenomeno è quella compresa fra i 13 e i 15 anni, secondo quanto emerge dalle percentuali dei seguenti dati statistici:
Atti cyber F a s c e d i E t à i n a n n i
12 – 13 14 – 15 16 – 17
Cellulare 26,3 45,8 27,9
Internet 20,5 42,4 37,1
- I prevalenti stati emotivi derivanti dagli attacchi ciber su studenti delle classi appresso indicate risultano essere:
Sentimenti C l a s s i
cyber vittime Elementari Medie Superiori
Rabbia 33,0% 34,4% 32,4%
Frustrazione 33,3% 31,6% 30,0%
Tristezza 33,3% 24,6% 18,8%
-Le Vittime si sono confidate con:
Nessuno 43,7%
Un amico 26,8%
Un genitore 15,5%
Insegnanti ( in Italia ) 9,6%
-Il 56 % dei Genitori non sono preoccupati che i loro figli possono essere vittime di bullismo elettronico, minimizzando l’impatto che questo fenomeno può avere nella vita dei ragazzi, e che il 19 % considera tali manifestazioni rare e quindi trascurabili. Mancanza di percezione che, inevitabilmente, causa la pregiudizievole assenza di supervisione e monitoraggio da parte dell’adulto.
Atteggiamento e convinzione questa alquanto superficiale ed incoerente, rispetto l’inconfutabile dimensione della gravità del fenomeno che, per contro, richiederebbe proprio, da parte dei genitori e degli educatori, l’affinamento della capacità di cogliere i segnali di malessere del/della ragazzo/a oggetto di molestie ( tendenza all’isolamento, scarsa voglia di seguire le attività scolastiche ed extrascolastiche, rifiuto del cibo e crollo del rendimento scolastico ), per capire se trattasi di normali sintomi di crisi adolescenziale o di altro genere, per poter intervenire, per tempo e adeguatamente al fine di scongiurare il pericolo di possibili gravi ed imprevedibili conseguenze.
Infatti, in considerazione della tendenza all’espansione della descritta grave problematica sociale definita “epidemia silenziosa smaterializzata da Internet“ e della carenza, in atto, di rispondente consapevolezza, motivazione ed azioni in grado di recepire, ostacolare e controllare l’andamento dell’evolversi del preoccupante fenomeno, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge 29 Maggio 2017 n° 71, che stabilisce una importante serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate a favorire , particolarmente tra i giovani, una maggiore consapevolezza del disvalore di comportamenti persecutori ed a colmare la deficitaria normativa sulla tutela delle vittime e sul recupero comportamentale degli aggressori , ed in particolare:
Intanto, in attesa dell’esito della messa in atto dei provvedimenti previsti dalla descritta legge e per evitare di incorrere nei compromettenti provvedimenti disciplinari previsti dalla stessa, chi scrive propone agli attuali e potenziali bulli e ciberbulli, prima di proseguire o apprestarsi a compiere delle aggressioni o produrre azioni denigratorie o persecutorie, di riflettere sulle conseguenze che le stesse causerebbero se fossero rivolte a loro, oppure quali vantaggi morali e materiali trarrebbero se, invece di ricevere offese, venissero loro rivolte manifestazioni di solidarietà, di comprensione e di protezione.
Dall’auspicabile immedesimazione sugli effetti delle accennate opposte sensazioni, ci si augura possa scaturire la convinzione che la decisione più saggia e conveniente, per acquistare edificanti e veritieri consensi, lusinghieri riconoscimenti e fondata autostima, è quella di prestare soccorso, e no di acuire o creare condizioni di disagio o di sofferenza ai propri simili. Concordemente con i canoni comportamentali dell’Uomo, secondo i quali, all’azione più meritoria di prodigarsi, disinteressatamente, ad aiutare il Prossimo, si contrappone la manifestazione di vigliaccheria, che trova riscontro nell’esternazione di indifferenza, disprezzo od oltraggio, rivolta a chi versa in condizioni di difficoltà o vulnerabilità.
articolo redatto da Domenico Brancato
Premesso che un Eco-Centro ovvero isola ecologica, se gestita con diligenza, non è affatto una discarica, vedi gli innumerevoli esempi sparsi in ogni Comune Italiano, ma è l’elemento fondamentale senza cui è impossibile avviare una raccolta differenziata degna di questo nome.
Stabilito che una consultazione popolare é per antonomasia la massima espressione di democrazia diretta, di cui nessuno dovrebbe mettere in dubbio la validità ovvero considerarla una sorta di scarico di responsabilità, a questo proposito anzi auspichiamo un uso della consultazione popolare ancora più massiccio.
Invitiamo tutti i nostri Concittadini di Santa Maria delle Mole ad esprimere la propria opinione sull’argomento, scegliendo non sulla base emotiva di quanti semplificando, paventano disastri ecologici, ma analizzando attentamente tutti gli elementi oggettivi dei vari siti proposti, quali:
Inoltre un suggerimento all’Amministrazione, perché non prevedere una riduzione della TARI per gli abitanti che risiedono ad una determinata distanza dall’Eco-Centro?
Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.
Le novità riguardano, in particolare:
Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.
Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.
Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Riguarda i dipendenti affetti da:
Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.
Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.
Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente l’INPS.
Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.
Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare, specie in occasione delle citate giornate sospette e in considerazione della persistente precarietà occupazionale, non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.
Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla nuova normativa in questione.
articolo redatto da Domenico Brancato
L’Agenzia delle Entrate invita gli aventi diritto ad anticipare la scadenza del 31 Gennaio per la dichiarazione, ai fini dell’esenzione del Canone
Tale invito trova motivo nell’innovazione della Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio Tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la residenza anagrafica e che il pagamento del relativo canone avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.
Trattandosi di una supposizione di detenzione, chi non possiede un apparecchi Tv, per evitare di pagare il canone, entro il 2018, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello di seguito riprodotto, una Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
Modello, che può essere utilizzato anche da eredi di soggetti deceduti ai quali risulta ancora intestata l’utenza elettrica dell’abitazione in cui non è presente alcun televisore.
Il Modello può essere inviato via Web sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite:
- intermediari abilitati: Caf e Commercialisti:
- unitamente ad una copia di un documento valido di riconoscimento, per Raccomandata, senza busta, da inoltrare all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Scarica il modello: Dichiarazione sostitutiva di non detenzione
articolo redatto da Domenico Brancato
A QUALI CONSEGUENZE SI VA INCONTRO PER L’OMESSA REVISIONE DELL’AUTO
La revisione dei veicoli, com’è noto, si prefigge di accertare sia le loro condizioni di sicurezza (Vedi, in particolare, l’efficienza: -dei dispositivi di frenatura; - dei pneumatici; - dell’impianto elettrico; - dello sterzo; e delle sospensioni ) per la circolazione e la silenziosità e sia che non producano emanazioni inquinanti superiori ai prescritti limiti.
Chi non ottempera a tale verifica contravviene all’Articolo 80, comma 14, del Codice della Strada, che recita: Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro.
Nei casi di omessa revisione per più di una volta, tale sanzione raddoppia ed, inoltre, viene annotato sul Documento di Circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’adempimento della revisione.
E qualora si accerti che si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si va incontro ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro, seguita dalla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni e nel caso si ripeta la violazione, addirittura, alla confisca del veicolo.
In seguito alla revisione del veicolo l’esito può essere espresso con le diciture:
A seconda della tipologia dei veicoli, dei tempi trascorsi dall’immatricolazione e del genere di verifica si ha la:
La revisione, tutti i veicoli, possono effettuarla presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, mentre, per quelli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 Kg, è possibile farla eseguire anche presso le officine private autorizzate.
I veicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico devono essere sottoposti a revisione ogni 2 anni e, se immatricolati dopo il 1 Gennaio 1960, possono effettuare la verifica anche presso Centri di Revisione privati, mentre, per quelli immatricolati precedentemente, bisogna rivolgersi solo agli Uffici della Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.
I mezzi storici, sul libretto dei quali è apposta la dicitura “veicolo di interesse storico e collezionistico“, sono catalogati come “Veicoli Atipici“ e come tale godono di un regime agevolato, rispetto quello ordinario.
In mancanza della certificazione storica il veicolo è tenuto a rispettare la normativa vigente inerente tutti i dispositivi tecnici e di sicurezza, quali: cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento.
Comunque, a prescindere dal doveroso rispetto della normativa che impone i tempi e le modalità di revisione, disporre di un mezzo perfettamente efficiente costituisce un requisito imprescindibile per la sicurezza personale ed altrui e per evitare che un oggetto così utile, per una evitabile trascuratezza, possa divenire causa di gravi e pregiudizievoli conseguenze sia di natura civile che penale.
Redatto dal Prof. Domenico Brancato