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Se siete in procinto di iniziare una ristrutturazione o se accanto al vostro appartamento sono in atto lavori o vengono prodotti rumori provenienti da: volume eccessivamente alto del televisore o dello stereo, giochi dei bambini, zoccoli calzati durante le faccende domestiche, segnali di allarme e da apparecchiature varie, che vi tolgono o interrompono il sonno di notte e il riposo di giorno, ecco tutto quello che dovete sapere per rispettare e far rispettare la legge in proposito.
In un condominio per eseguire dei lavori in casa è proibito provocare rumori molesti dalle ore 20 alle 8 e dalle 13 alle 16 dei giorni lavorativi e mezza giornata nel caso delle giornate festive.
Il Codice Civile, però, stabilisce che ogni condominio nel suo regolamento può fissare divieti, limiti, orari e modalità dei lavori e comportamenti all’interno dello stabile.
Nel caso in cui il condominio abbia meno di 10 condomini e non abbia l’obbligo di adottare un regolamento condominiale , vale la normativa adottata dai Comuni di residenza. I cui regolamenti, in genere, stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti ai vicini di casa dalla 22 di sera alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.
Ma come procedere qualora, nonostante gli amichevoli avvertimenti di disturbo, i rumori molesti persistano:
In ogni caso, affinché esistano i presupposti per fare ricorso ai Vigili, all’Amministratore o addirittura al Tribunale, i rumori molesti non devono essere percepiti da un unico vocino, ma da una collettività.
Nel Comune di Marino, in particolare, in riferimento alle più frequenti cause di screzi e dispute giudiziarie imputabili alla produzione di rumori molesti, il Regolamento per la tutela della quiete pubblica e privata, in sintesi, prevede per:
Le Disposizioni Generali: il divieto di qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:
Le Attività Produttive: - Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie ai vicini; - Nell’uso di attrezzi, macchine e dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:
Attività Agricole e di Giardinaggio: - Tali attività, a qualunque titolo esercitate, devono essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli ( es. uso di atomizzatori o irroratrici in caso di vento ); - Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri, sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 9 fino alle ore 13,30 e dalle 17,00 alle 20.00, nelle aree che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.
Attività in Locali di Pubblico Interesse: - I titolari di esercizi di pubblico spettacolo o di trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, di sale pubbliche di biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché sale da ballo, palestre e circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere percepiti all’esterno tra le ore 23 e le ore 8. Ai titolari medesimi è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Attività Sportive e di Gioco: La pratica di attività sportive e giochi all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è ammessa di regola, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune, dalle ore 8 alle ore 22.
Produzioni Vocali e Strumentali: - I concerti all’aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00; - Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche piazze, vie e all’interno o in vicinanza dell’abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica; - L’uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici: strade, giardini, parchi, piazze, ecc;
Utilizzo di Prodotti Pirotecnici: E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, nonché l’accensione non autorizzata di fuochi artificiali entro un raggio di 200 metri da: asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, pubblici Uffici, ricoveri di animali ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
Emissioni Sonore Prodotte in AUTOVEICOLI: L’emissione sonora generata dall’uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque da qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei medesimi.
Emissioni Sonore Prodotte in Abitazioni: - Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, tranne che per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8 e dopo le 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le 20; - Le apparecchiature di uso domestico: lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc. che producono rumore o vibrazioni, non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le 22; - L’uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene usato; - E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate a motore, a meno che trattasi di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
Dispositivi Acustici di Avviso: É vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dei luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini; - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle prescrizioni vigenti e devono provvedere a disattivarlo tempestivamente. In mancanza di tale adempimento, in caso di persistenza dell’allarme in prossimità di abitazioni, il veicolo può essere soggetto a rimozione. L’obbligo di tempestiva disattivazione vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile dall’esterno non sia inferiore a trenta minuti, sia in caso di segnale continuo che intermittente.
Animali: I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili e giardini devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specie durante la notte. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario la violazione delle anzidette disposizioni, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Provvedimenti: Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata; - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell’Amministrazione Comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del già citato art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.
Insomma, il complesso delle summenzionate norme e raccomandazioni, non sono altro che comportamenti suggeriti dal comune “buonsenso” (Capacità naturale, istintiva di giudicare conformemente ad una regola o ad un principio di correttezza o di giustizia ed onesta). Buon senso che spesso viene annullato o reso carente, da impulsivo egoismo o da insufficiente dote di senso civico o dalla mancata conoscenza di specifiche norme. Norme che chi scrive ha cercato di riassumere nella presente nota, onde contribuire a prevenire l’insorgenza o promuovere la conciliazione di condizione di conflittualità che’ certamente implicano, inevitabilmente, snervanti disagi morali, aggravate, in alcuni casi, da non trascurabili oneri economici. Il tutto, frequentemente, conseguenza di ostinate banali ripicche che, però, inasprendo i rapporti interpersonali, complicando ulteriormente la già non tranquilla esistenza.
(allegati)
(767-0-0)
(967-0-0)
Il Decreto n° 206 del 17 Ottobre 2017 stabilisce nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego, mirate a ridimensionare sensibilmente la simulazione degli abituali assenteisti e dei malati immaginari.
Le novità riguardano, in particolare:
Può essere richiesta, fin dal primo giorno di malattia, sia dal Datore di lavoro, tramite l’INPS e sia dall’INPS direttamente.
Può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva” (cioè, può essere effettuata più volte nel corso dello stesso periodo di malattia), anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale, soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle lavorative: lunedì e giorno successivo alla scadenza delle ferie o di riposo.
Vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 (a differenza dei dipendenti del settore privato, che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), durante le quali il dipendente ha l’obbligo di rispettare la reperibilità presso il domicilio dichiarato, anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Riguarda i dipendenti affetti da:
Mentre, non potranno più fruire dell’agevolazione dell’esclusione della verifica del medico fiscale tutte quelle infermità più ricorrenti, di minore gravità (non bagatellari ), ritenute dipendenti da causa di servizio, quali: sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite, ecc.
Il medico fiscale, redatto il verbale relativo alla valutazione dalla capacità o incapacità lavorativa, lo trasmette via telematica all’INPS che, con lo stesso mezzo, lo inoltra al Datore di lavoro, mentre una copia viene consegnata al dipendente.
Il dipendente ammalato ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio della sede di servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove sarà reperibile, affinché possa informare tempestivamente l’INPS.
Se il medico fiscale non troverà il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di lavoro e lascerà, al domicilio del dipendente in malattia, l’invito a recarsi, il primo giorno utile, a visita ambulatoriale.
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, è tenuto a manifestare il dissenso in sede di visita domiciliare o ambulatoriale. Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a sottoporsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’INPS, per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il Medico Fiscale informerà l’INPS e invierà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
Nel caso di guarigione anticipata, rispetto la precedente diagnosi, il Medico attestante l’iniziale infermità, o l’eventuale suo sostituto, predisporrà un nuovo certificato di anticipata guarigione.
Da quanto sopra riportato si evince che, a partire dal 13 di Gennaio, per i Dipendenti del settore pubblico, in particolare, specie in occasione delle citate giornate sospette e in considerazione della persistente precarietà occupazionale, non conviene fingere di ammalarsi, se non si vuole rischiare di incorrere in fastidiose procedure burocratiche, nell’innesco di malumori nell’ambiente di lavoro o, in caso di recidività, addirittura, nell’allontanamento temporaneo o permanente dal posto di lavoro.
Perciò, fermo restando che ognuno rimane libero di adottare il comportamento che crede più rispondente alle proprie “esigenze“, la presente sintesi vuole essere un contributo di informazione affinché ogni decisione, in merito all’astensione non plausibilmente giustificabile dal lavoro, venga consapevolmente meditata e contemperata ai provvedimenti restrittivi sanciti dalla nuova normativa in questione.
articolo redatto da Domenico Brancato
Premesso che un Eco-Centro ovvero isola ecologica, se gestita con diligenza, non è affatto una discarica, vedi gli innumerevoli esempi sparsi in ogni Comune Italiano, ma è l’elemento fondamentale senza cui è impossibile avviare una raccolta differenziata degna di questo nome.
Stabilito che una consultazione popolare é per antonomasia la massima espressione di democrazia diretta, di cui nessuno dovrebbe mettere in dubbio la validità ovvero considerarla una sorta di scarico di responsabilità, a questo proposito anzi auspichiamo un uso della consultazione popolare ancora più massiccio.
Invitiamo tutti i nostri Concittadini di Santa Maria delle Mole ad esprimere la propria opinione sull’argomento, scegliendo non sulla base emotiva di quanti semplificando, paventano disastri ecologici, ma analizzando attentamente tutti gli elementi oggettivi dei vari siti proposti, quali:
Inoltre un suggerimento all’Amministrazione, perché non prevedere una riduzione della TARI per gli abitanti che risiedono ad una determinata distanza dall’Eco-Centro?
Oggi i cittadini di Marino sono stati chiamati alle urne per esprimere il loro parere sull’ubicazione del nuovo Ecocentro scegliendo uno dei quattro siti indicati dall’amministrazione comunale, potevano votare tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel comune di Marino, apponendo una croce o un segno su uno dei quattro siti contraddistinti dalle lettere; “A” zona Cava dei Selci, “B” zona via Nettunense, “C” zona Mazzamagna dopo la cantina sociale Gotto D’Oro e “D” zona Santa Maria delle Mole.
Alle ore 18,00 terminate le votazioni, si è proceduto allo spoglio delle schede con il seguente risultato:
Cittadini votanti 1.182
Sito “A” zona Cava dei Selci voti 391
Sito “B” zona via Nettunense voti 183
Sito “C” zona Mazzamagna voti 558
Sito “D” zona Santa Maria voti 43
Schede nulle 7
Pertanto a seguito della seguente votazione si evince che il nuovo sito per l’Ecocentro sarà quello contraddistinto dalla letera “C” zona Mazzamagna.
(2.486-0-0)
IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA I RIMBORSI AUTOMATICI PER LE BOLLETTE A 28 GIORNI
Lo Scorso 4 Febbraio, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza 00879/2020 che ha stabilito che tutti gli utenti telefonici che, tra il Giugno 2017 e l’Aprile 2018, hanno pagato una somma più alta per la linea fissa, per colpa delle bollette a 28 giorni , avranno diritto al “rimborso automatico dei giorni erosi”.
Secondo i dati del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori), le Compagnie telefoniche, per questa spiacevole vicenda, guadagnavano di fatto un mese a danno dei circa 12 milioni di Utenti che dovranno essere risarciti.
Lo stesso Codacons informa che, nonostante la sentenza, le principali Compagnie telefoniche: Wind, Tre Italia, Tim, Vodafone e Fastweb, a cui corrispondono i seguenti numeri verdi per accedere al Servizio Clienti: 155, 133 e 139 (per Utenti business), 192 193, 187 e 190, non hanno ancora erogato, o tardano ad arrivare, i rimborsi sulle bollette relative alle utenze fisse.
Inoltre, sembrerebbe che alcune Compagnie stessero pubblicando, nelle aree riservate, dei moduli mediante i quali gli Utenti possono chiedere i rimborsi, nonostante la sentenza preveda che debbano essere automatici e senza che l’Utente li richieda. Altre, invece, proporrebbero rimborsi alternativi, sotto forma di sconti.
Motivo per cui, il Codacons ha deciso di presentare all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e all’Agcom (Autorità Amministrativa indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni) un nuovo esposto volto ad indagare sul comportamento delle Compagnie telefoniche, per verificare se stanno rispettando quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
In più, il Codacons ha messo sul proprio sito (www.codacons.it) il modulo da inviare all’Associazione per delegarla (previa iscrizione all’Associazione per l’anno 2020/2021, con la sottrazione di 2 euro dal credito che si otterrà dal Gestore telefonico) a chiedere il rimborso della somma percepita ingiustamente dall’Operatore telefonico .
Comunque, prima di procedere alla compilazione ed invio di Moduli, onde tentare di evitare lungaggini burocratiche, è preferibile:
Indicazioni che hanno consentito di contattare direttamente l’operatore dell’apposita sezione del Servizio clienti che ha quantificato in 21,50 euro l’entità della somma da rendere, ed informato che la restituzione avverrà in occasione dell’emissione delle successive 3 fatture.
Comunque, qualunque sia la modalità di sollecitazione scelta per chiedere la restituzione del maltolto, nei confronti delle Compagnie che hanno arbitrariamente ed illegalmente tentato di appropriarsene, assume particolare importanza mostrare,da parte dell’utenza, un atteggiamento massivo, vigile e reattivo verso l’irregolarità subita. Al fine di prevenire eventuali ulteriori intenzioni di messa in atto di strategie truffaldine.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato
(731-0-0)
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