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Il pagamento del ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il contributo degli assistiti al costo delle seguenti prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 Gennaio 2017:
Tuttavia la legge stabilisce delle esenzioni, per parte o per tutte le prestazioni, nei confronti degli assistiti che dispongono dei requisiti di seguito specificati:
L’assegno viene erogato in misura ridotta ai cittadini: - non coniugati e coniugati in possesso di un reddito, rispettivamente inferiore all’importo annuo dell’assegno e inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
L’importo dell’Assegno Sociale di base viene poi aggiornato in funzione della maggiorazioni previsti dalla Legge 388/2000 e successive modifiche che, per gli over 70 prevede un incremento mensile di euro 12,92.
Il limite anagrafico può scendere fino a un minimo di 65 anni, in virtù di uno sconto di 1 anno per ogni 5 anni di contributi versati;
Chi ha almeno 70 anni può richiedere l’integrazione al milione “e la concessione dell’incremento dell’Assegno mensile fino ad un importo di euro 643,86 “.
I cittadini stranieri possono far richiesta ed ottenere l’Assegno sociale, a condizione che siano: - comunitari ed in possesso del requisito dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; - o extracomunitari titolari del permesso di soggiorno.
Per gli invalidi civili al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, come definito dall’art. 19 della Legge 118/71, i sussidi assistenziali vengono automaticamente trasformati in Assegno sociale. Per loro, però, i requisiti richiesti sono un po’ diversi da quelli fissati per gli altri aventi diritto, in quanto viene considerato solo il reddito del richiedente, anche se sposato e l’Assegno sociale è erogato sempre per intero, con un importo, per il 2018, di euro mensili 368,91, maggiorabile fino a 453,00 euro);
Tutti gli assistiti che risultano esenti per reddito, possono usufruire , senza alcuna partecipazione al costo (ticket), di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie e rispondenti alla loro condizione di salute. Anche se da tale esenzione rimane esclusa l’assistenza farmaceutica.
Per ottenere l’esenzione gli interessati dovranno, comunque, inoltrare richiesta al medico di famiglia e pediatra che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, previa verifica del diritto all’esenzione dell’assistito, riporta il relativo codice (E01, E02, E03, E04) sulla ricetta.
Se il medico, attraverso la consultazione della lista degli esenti per reddito fornita dall’Anagrafe Tributaria, tramite il sistema Tessera Sanitaria, rileva che l’assistito non risulta nell’elenco, procede ad annullare, con un segno, la casella presente sulla ricetta contrassegnata con la lettera “N” (non esente).
Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi (Pensionati al minimo, pensionati sociali e disoccupati), per ottenere il rilascio di un apposito attestato, dovranno annualmente autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso l’ASL di residenza.
I disoccupati dovranno autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cessazione di questa condizione, nonché i cambiamenti che possono incidere sulle condizioni di reddito in maniera tale da far venir meno il diritto all’esenzione.
A cura del Prof. Brancato
Sabato 28 dicembre alle ore 17.30 in Via Calatafimi n.20 a Cava dei Selci, la consigliera Franca Silvani e l’ass.ne “Insieme per il Parco” faranno il tradizionale brindisi di auguri per il nuovo anno e presenteranno, insieme a tanti ospiti, il calendario “Non solo Bambole 2020 – 365 giorni NO alla violenza sulle donne", tratto dall'omonima mostra in corso, visitabile fino al 6 gennaio 2020.
L’idea di questo calendario nasce a scopo benefico a favore della Casa famiglia “Il Giardino” e con l’intento di rafforzare l’obiettivo della mostra “Non solo Bambole”, ovvero sensibilizzare contro la violenza di genere, ancora troppo diffusa e tollerata. Il ricavato andrà nel salvadanaio del progetto per le vacanze estive dei bambini. La mostra “Non solo bambole”, inaugurata al Civico 20 di via Calatafimi (Cava dei Selci), per la giornata contro la violenza sulle donne, è stata organizzata dalla consigliera Franca Silvani e dall’Associazione Insieme per il Parco ed è stata realizzata grazie ai cittadini, alle associazioni e ai commercianti che hanno messo a disposizione, regalato o realizzato a mano le bambole.
Le bambole accompagneranno i 12 mesi dell’anno, ognuna con i propri colori e con una forte carica simbolica. La bambola ha da sempre – e oggi più che mai – un forte impatto emotivo, antropologico e sociologico. Offre una vasta gamma di letture: modello del corpo umano, giocattolo, strumento di riti religiosi e magici, feticcio, manichino, simulacro, opera d’arte, oggetto da collezione, simbolo pop e messaggio contro la violenza sulle donne. In questo contesto assume anche un’altra valenza: è la delicatezza, la purezza, l’infanzia, la donna e la bambina che vanno protette ed ovviamente è anche uno dei classici regali di Natale per le più piccole.
Hanno collaborato e supportato la mostra anche: la giornalista e scrittrice Eleonora Persichetti e il giornalista e pittore Cristoforo Russo. Entrambi hanno donato rispettivamente: il romanzo Raccomandata semplice e l’opera Le madonne in una teca.
Sono tutti invitati all’evento che è ad ingresso libero e ci sarà la possibilità di prendere la parola attraverso lo Speakers’ Corner, lo spazio allestito e dedicato alla libera espressione delle proprie idee.
Eleonora Persichetti
Se siete in procinto di iniziare una ristrutturazione o se accanto al vostro appartamento sono in atto lavori o vengono prodotti rumori provenienti da: volume eccessivamente alto del televisore o dello stereo, giochi dei bambini, zoccoli calzati durante le faccende domestiche, segnali di allarme e da apparecchiature varie, che vi tolgono o interrompono il sonno di notte e il riposo di giorno, ecco tutto quello che dovete sapere per rispettare e far rispettare la legge in proposito.
In un condominio per eseguire dei lavori in casa è proibito provocare rumori molesti dalle ore 20 alle 8 e dalle 13 alle 16 dei giorni lavorativi e mezza giornata nel caso delle giornate festive.
Il Codice Civile, però, stabilisce che ogni condominio nel suo regolamento può fissare divieti, limiti, orari e modalità dei lavori e comportamenti all’interno dello stabile.
Nel caso in cui il condominio abbia meno di 10 condomini e non abbia l’obbligo di adottare un regolamento condominiale , vale la normativa adottata dai Comuni di residenza. I cui regolamenti, in genere, stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti ai vicini di casa dalla 22 di sera alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.
Ma come procedere qualora, nonostante gli amichevoli avvertimenti di disturbo, i rumori molesti persistano:
In ogni caso, affinché esistano i presupposti per fare ricorso ai Vigili, all’Amministratore o addirittura al Tribunale, i rumori molesti non devono essere percepiti da un unico vocino, ma da una collettività.
Nel Comune di Marino, in particolare, in riferimento alle più frequenti cause di screzi e dispute giudiziarie imputabili alla produzione di rumori molesti, il Regolamento per la tutela della quiete pubblica e privata, in sintesi, prevede per:
Le Disposizioni Generali: il divieto di qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:
Le Attività Produttive: - Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie ai vicini; - Nell’uso di attrezzi, macchine e dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:
Attività Agricole e di Giardinaggio: - Tali attività, a qualunque titolo esercitate, devono essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli ( es. uso di atomizzatori o irroratrici in caso di vento ); - Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri, sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 9 fino alle ore 13,30 e dalle 17,00 alle 20.00, nelle aree che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.
Attività in Locali di Pubblico Interesse: - I titolari di esercizi di pubblico spettacolo o di trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, di sale pubbliche di biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché sale da ballo, palestre e circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere percepiti all’esterno tra le ore 23 e le ore 8. Ai titolari medesimi è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Attività Sportive e di Gioco: La pratica di attività sportive e giochi all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è ammessa di regola, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune, dalle ore 8 alle ore 22.
Produzioni Vocali e Strumentali: - I concerti all’aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00; - Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche piazze, vie e all’interno o in vicinanza dell’abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica; - L’uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici: strade, giardini, parchi, piazze, ecc;
Utilizzo di Prodotti Pirotecnici: E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, nonché l’accensione non autorizzata di fuochi artificiali entro un raggio di 200 metri da: asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, pubblici Uffici, ricoveri di animali ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
Emissioni Sonore Prodotte in AUTOVEICOLI: L’emissione sonora generata dall’uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque da qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei medesimi.
Emissioni Sonore Prodotte in Abitazioni: - Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, tranne che per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8 e dopo le 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le 20; - Le apparecchiature di uso domestico: lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc. che producono rumore o vibrazioni, non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le 22; - L’uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene usato; - E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate a motore, a meno che trattasi di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
Dispositivi Acustici di Avviso: É vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dei luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini; - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle prescrizioni vigenti e devono provvedere a disattivarlo tempestivamente. In mancanza di tale adempimento, in caso di persistenza dell’allarme in prossimità di abitazioni, il veicolo può essere soggetto a rimozione. L’obbligo di tempestiva disattivazione vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile dall’esterno non sia inferiore a trenta minuti, sia in caso di segnale continuo che intermittente.
Animali: I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili e giardini devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specie durante la notte. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario la violazione delle anzidette disposizioni, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Provvedimenti: Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata; - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell’Amministrazione Comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del già citato art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.
Insomma, il complesso delle summenzionate norme e raccomandazioni, non sono altro che comportamenti suggeriti dal comune “buonsenso” (Capacità naturale, istintiva di giudicare conformemente ad una regola o ad un principio di correttezza o di giustizia ed onesta). Buon senso che spesso viene annullato o reso carente, da impulsivo egoismo o da insufficiente dote di senso civico o dalla mancata conoscenza di specifiche norme. Norme che chi scrive ha cercato di riassumere nella presente nota, onde contribuire a prevenire l’insorgenza o promuovere la conciliazione di condizione di conflittualità che’ certamente implicano, inevitabilmente, snervanti disagi morali, aggravate, in alcuni casi, da non trascurabili oneri economici. Il tutto, frequentemente, conseguenza di ostinate banali ripicche che, però, inasprendo i rapporti interpersonali, complicando ulteriormente la già non tranquilla esistenza.
SEZIONI | 32 |
ELETTORI | 36.187 |
VOTANTI |
20.013
55,30%
|
SCHEDE NULLE | 392 |
SCHEDE BIANCHE | 92 |
SCHEDE CONTESTATE | 91 |
Candidato Sindaco | Voti | % |
STEFANO CECCHI | 6.260 | 32,20 |
CARLO COLIZZA | 4.971 | 25,57 |
GIANFRANCO VENANZONI | 4.239 | 21,81 |
FABRIZIO DE SANTIS | 3.079 | 15,84 |
FABIO MARTELLA | 647 | 3,33 |
STEFANO ENDERLE | 242 | 1,24 |
Lista Candidata | Voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.102 | 11,31 |
MOVIMENTO CITTADINO | 1.991 | 10.71 |
LEGA SALVINI PREMIER | 1.599 | 8,60 |
PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO | 1.526 | 8,21 |
FRATELLI D'ITALIA | 1.376 | 7,40 |
CON TE MARINO | 1.277 | 6,87 |
IL CENTRO PER MARINO | 1.144 | 6,16 |
CITTADINI DI MARINO | 960 | 5,17 |
LA SCELTA CONCRETA | 953 | 5,13 |
ENERGIE POSITIVE | 691 | 3,72 |
COSTRUIAMO IL DECENTRAMENTO | 496 | 2,67 |
CITTA' DI MARINO | 492 | 2,65 |
LABORATORIO RINASCITA | 474 | 2,55 |
RINASCIMENTO SGARBI - CAMBIAMO MARINO | 464 | 2,50 |
FORZA ITALIA | 444 | 2,39 |
MOVIMENTO 2.0 | 351 | 1,89 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 285 | 1,53 |
UNITI SI FA | 282 | 1,52 |
MARINO VERDE E SOLIDALE | 277 | 1,49 |
NOI MARINO | 263 | 1,42 |
CENTRO SINISTRA ENRICO IOZZI | 255 | 1,37 |
PCI | 215 | 1,16 |
MARINO GIOVANE | 212 | 1,14 |
DPL DIGNITA' POPOLO LIBERTA' | 192 | 1,03 |
EUROPA IN COMUNE | 137 | 0,74 |
EMERGENZA AMBIENTE SANTA MARIA DELLE MOLE | 127 | 0,68 |
IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA I RIMBORSI AUTOMATICI PER LE BOLLETTE A 28 GIORNI
Lo Scorso 4 Febbraio, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza 00879/2020 che ha stabilito che tutti gli utenti telefonici che, tra il Giugno 2017 e l’Aprile 2018, hanno pagato una somma più alta per la linea fissa, per colpa delle bollette a 28 giorni , avranno diritto al “rimborso automatico dei giorni erosi”.
Secondo i dati del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori), le Compagnie telefoniche, per questa spiacevole vicenda, guadagnavano di fatto un mese a danno dei circa 12 milioni di Utenti che dovranno essere risarciti.
Lo stesso Codacons informa che, nonostante la sentenza, le principali Compagnie telefoniche: Wind, Tre Italia, Tim, Vodafone e Fastweb, a cui corrispondono i seguenti numeri verdi per accedere al Servizio Clienti: 155, 133 e 139 (per Utenti business), 192 193, 187 e 190, non hanno ancora erogato, o tardano ad arrivare, i rimborsi sulle bollette relative alle utenze fisse.
Inoltre, sembrerebbe che alcune Compagnie stessero pubblicando, nelle aree riservate, dei moduli mediante i quali gli Utenti possono chiedere i rimborsi, nonostante la sentenza preveda che debbano essere automatici e senza che l’Utente li richieda. Altre, invece, proporrebbero rimborsi alternativi, sotto forma di sconti.
Motivo per cui, il Codacons ha deciso di presentare all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e all’Agcom (Autorità Amministrativa indipendente per le Garanzie nelle Comunicazioni) un nuovo esposto volto ad indagare sul comportamento delle Compagnie telefoniche, per verificare se stanno rispettando quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
In più, il Codacons ha messo sul proprio sito (www.codacons.it) il modulo da inviare all’Associazione per delegarla (previa iscrizione all’Associazione per l’anno 2020/2021, con la sottrazione di 2 euro dal credito che si otterrà dal Gestore telefonico) a chiedere il rimborso della somma percepita ingiustamente dall’Operatore telefonico .
Comunque, prima di procedere alla compilazione ed invio di Moduli, onde tentare di evitare lungaggini burocratiche, è preferibile:
Indicazioni che hanno consentito di contattare direttamente l’operatore dell’apposita sezione del Servizio clienti che ha quantificato in 21,50 euro l’entità della somma da rendere, ed informato che la restituzione avverrà in occasione dell’emissione delle successive 3 fatture.
Comunque, qualunque sia la modalità di sollecitazione scelta per chiedere la restituzione del maltolto, nei confronti delle Compagnie che hanno arbitrariamente ed illegalmente tentato di appropriarsene, assume particolare importanza mostrare,da parte dell’utenza, un atteggiamento massivo, vigile e reattivo verso l’irregolarità subita. Al fine di prevenire eventuali ulteriori intenzioni di messa in atto di strategie truffaldine.
Articolo redatto dal Prof. Domenico Brancato