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S. Maria delle Mole
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Premesso che un Eco-Centro ovvero isola ecologica, se gestita con diligenza, non è affatto una discarica, vedi gli innumerevoli esempi sparsi in ogni Comune Italiano, ma è l’elemento fondamentale senza cui è impossibile avviare una raccolta differenziata degna di questo nome.
Stabilito che una consultazione popolare é per antonomasia la massima espressione di democrazia diretta, di cui nessuno dovrebbe mettere in dubbio la validità ovvero considerarla una sorta di scarico di responsabilità, a questo proposito anzi auspichiamo un uso della consultazione popolare ancora più massiccio.
Invitiamo tutti i nostri Concittadini di Santa Maria delle Mole ad esprimere la propria opinione sull’argomento, scegliendo non sulla base emotiva di quanti semplificando, paventano disastri ecologici, ma analizzando attentamente tutti gli elementi oggettivi dei vari siti proposti, quali:
Inoltre un suggerimento all’Amministrazione, perché non prevedere una riduzione della TARI per gli abitanti che risiedono ad una determinata distanza dall’Eco-Centro?
S. Maria delle Mole
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Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 Settembre 2018 introduce, infatti, nuove disposizioni relative alle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle Patenti di guida delle categorie: A1 ( Età minima 16 anni per la guida di: - Motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 Kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; - Tricicli di potenza massima non superiore a 15 Kw; - Macchine Agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli: m 1.60 di larghezza, 4.00 di lunghezza, 2.50 di altezza ed il peso, a pieno carico, non eccedente 2.5 tonnellate); A2 (Età minima 18 anni per la guida di motoveicoli di potenza non superiore a 35 Kw, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0.2 Kw/Kg) e A o A3 (21 anni per guida di tricicli di potenza superiore a 15 Kw e 24 anni e 20 anni, a condizione di essere titolare di patente A2 da almeno 2 anni, per la guida di motoveicoli di tutti i tipi. Ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta - L3e - o con carrozzetta - L4e -. Cioè veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di un numero massimo di 4 persone, muniti di motore con cilindrata superiore a 50 cm3, se a combustione interna e/o aventi velocità massima superiore a 45 Km/h).
Ciò, per il soddisfacimento dell’esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti, organizzandole, in tre fasi, invece delle sei fasi previste dal Decreto Ministeriale 8 Gennaio 2013. Come stabilito dal DM 19 Dicembre 2012, per il conseguimento della Patente di guida delle Categorie B e BE e dal DM 8 Gennaio 2013, per il conseguimento delle Patenti di guida delle Categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E e DE.
Fasi che comprendono:
Il candidato per superare la prova non dovrà incorrere in nessuna delle seguenti irregolarità:
La durata dell’intero esame pratico è prevista di 30 minuti.
Le nuove norme verranno applicate a partire dal 2 gennaio 2019 e riguarderanno anche chi ha presentato la domanda prima dell’entrata in vigore il nuovo decreto.
A cura del prof. Brancato
Nazionali
(921-0-0)
Constatato che la guida in stato di ebbrezza è la causa più ricorrente che sistematicamente, ogni week-end ed in occasione di festività, costituisce, per numerosi Giovani, il drammatico epilogo di una nottata di illusorio divertimento; si considera opportuno riepilogare le norme che stabiliscono i limiti di consumo di alcol ammessi prima di mettersi alla guida di un veicolo in condizioni fisiche adeguate per una conduzione vigile e responsabile, e per evitare di incorrere nelle inasprite sanzioni amministrative e penali previsti dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Articoli che stabiliscono rispettivamente: il divieto di guida in stato di ebbrezza derivante dal consumo di bevande alcoliche e le sanzioni di seguito descritte per:
- riscontro di tasso alcolemico:
· da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l) di sangue: sanzione amministrativa minima di 532 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
· da 0,8 a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di euro 800, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 a 12 mesi;
· superiore a 1,5 g/l: sanzione penale (ammenda) minima di 1.550 euro, arresto fino a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi;
· superiore a 1,5 g/l con reiterazione (ripetizione) nell’arco di 2 anni e di 3 anni per i conducenti di cui all’art. 186 bis (cioè di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati:
coloro che hanno conseguito la patente A2, A, B1, e B da meno di 3 anni, e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose):
revoca della patente, per casi considerati particolarmente gravi dal legislatore;
· superiore a 1,5 g/l, per violazione a cui sia conseguita un sinistro stradale: revoca della patente;
· superiore a 1,5 g/l, per violazione da parte di guidatori professionali di mezzi pesanti: revoca della patente;
- rifiuto di sottoporsi all’alcol test:
· applicazione delle sanzioni come per il caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g./l;
· ed in caso di reiterato rifiuto nell’arco di 2 anni: revoca della patente di guida;
- guida in stato di ebrezza e sinistri stradali:
· raddoppio delle sanzioni fin qui elencate, fermo amministrativo del veicolo;
per 180 giorni e confisca (Requisizione da parte dello Stato di un bene connesso all’attuazione di un reato) del veicolo, se di proprietà del conducente;
· e revoca della patente, se il sinistro è provocato da conducente con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l;
- I neopatentati:
· aumento di 1/3 delle sanzioni (sia in relazione all’ammontare di quelle pecuniarie, che alla durata delle pene detentive e della sospensione della patente), se la violazione è commessa da soggetti di cui al richiamato art. 186 bis. Categorie di conducenti, quest’ultimi, ai quali, inoltre, viene applicata una sanzione amministrativa minima di euro 164, anche se il valore del tasso alcolemico risulta essere inferiore a 0,5 g/l;
- violazioni commesse in orari notturni, compresi fra le 22,00 e le 7,00:
· aumento di 1/3 o della metà delle sanzioni, se trattasi di conducenti di cui all’art. 186 bis.
Inoltre, la violazione delle citate norme ha conseguenze anche sulla patente dei trasgressori, per effetto della decurtazione di punti:
· 10 per tutte le violazioni di cui sopra;
· 20 nel caso il soggetto trovato ubriaco sia un neopatentato;
· 5 se la violazione è commessa dai conducenti di cui all’art. 186 bis, se il tasso alcolemico risulti inferiore a 0,5 g/l.
Gli aumenti di sanzioni sopra riportati vorrebbero costituire un deterrente per cercare di impedire che un utilissimo mezzo destinato a favorire il conseguimento di obiettivi operativi e soprattutto ricreativi, si trasformi in un congegno causa di morte o di invalidanti menomazioni e, bene che vada, in compromettenti conseguenze morali, oltre che amministrative, penali ed economiche.
Comunque si ritiene che, a prescindere dalle non trascurabili intenzioni di contenimento delle violazioni tramite le sanzioni, quel che dovrebbe prevalere, particolarmente nei Giovani, è il “buon senso“ ed il “senso di responsabilità“. Sentimenti che dovrebbero anteporre la propensione verso le migliori prospettive di vita e per tutto ciò che può promuovere edificanti e sane emozioni, alla ricorrente tendenza a condividere fatue pregiudizievoli ebbrezze che, nell’immediatezza, alterano sensibilmente o annullano le facoltà mentali e fisiche e nel tempo, procurano non sottovalutabili effetti patologici.
Se poi si è proprio convinti che non esistano alternative di “divertimento” altrettanto appaganti di quelli derivanti dall’eccesso del consumo di alcol o di altre sostanze che offuscano la mente, si abbia almeno, in simili circostanze, l’accortezza di organizzare, in anticipo, rientri a casa con mezzi e conducenti esenti dall’influenza di tali sostanze, per scongiurare il pericolo di esporre la propria preziosa, unica, vita e quella degli immancabili trasportati a probabili gravi rischi.
Articolo del Prof. Domenico Brancato
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