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Spray e pistole al peperoncino

Spray e pistole  al peperoncino Copertina Nazionali    (commenti:1) (920-0-0)
Domenico Brancato

La legge le consente, a determinate condizioni

 

In seguito alla registrazione di  crescenti  incresciosi  eventi di cronaca, si è sempre più diffusa la vendita di spray al peperoncino antiaggressione che, in alcuni Comuni ,sono stati offerti gratuitamente alla popolazione e forniti in dotazione alla Polizia Municipale, per essere  utilizzati  come mezzi di  autodifesa.

Sia la pistola che lo spray a base di  peperoncino,  sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011,  recante il Regolamento degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin Capsicum,  prive di attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009.

La  recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8624/2018, ha confermato che la detenzione e l’uso di dispositivi di autodifesa a base di peperoncino non costituiscono reato e che una bomboletta spray o pistola, sempre al peperoncino, non può considerarsi né un’arma non comune da sparo e neppure un’arma chimica, e pertanto viene consentito il libero porto,  ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale.

Ovviamente, sempre che, sia le bombolette che le cariche per pistole, risultino conformi alle seguenti caratteristiche e disposizioni:

- contenuto della  miscela di liquido irritante non superiore a 20 ml ( oltre tale quantitativo diventa uno strumento di aggressione e non di legittima difesa );

- percentuale di oleoresin capsicum non superiore al 10 %, con concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi fino al 2,5 %;

-  gittata non superare ai  3 metri;

-  capsicina non  superiore ai 2.000.000 di piccantezza della scala Scoville,  che attribuisce alla stessa, allo stato puro,  un valore di 16.000.000 ( limitazione imposta affinché  l’irritazione provocata dallo spray sia temporanea e non pericolosa );

-  miscela non  contenente sostanze infiammabili e tossiche o agenti aggressivi chimici, con effetti lacrimogeni e paralizzanti;  

- siano dotati di sicurezza contro l’attivazione accidentale ( anche perché per un utilizzo ingiustificato si rischia la contestazione per eccesso di legittima difesa e lesioni personali );  

- divieto di vendita ai minori di 16 anni.

Gli effetti dello spray, della durata dai 20 ai 60 minuti ( tempo sufficiente per allontanarsi dall’aggressore e chiedere aiuto )   sono di natura infiammatoria su naso, occhi, pelle e mucose, con manifestazioni immediate di tosse, spasmi, bruciore, nausea, lacrimazione, gonfiore alla gola, fuoriuscita di abbondante muco nasale, disorientamento ed irritazione.

I dispositivi, nelle varie versioni, sono acquistabili, al prezzo indicativo  di 15 – 30  e 50 - 90 euro, a seconda se trattasi di bombolette o pistole, nei negozi specializzati: armerie, ferramenta, tabaccherie e, dal 2011,  anche farmacie e supermercati o ( per chi ha dimestichezza con l’uso di internet ) tramite i siti di vendita online, che offrono un’ampia  gamma di prodotti, ivi compresa la penna spray antiaggressione, che presenta il vantaggio di poter essere tenuta a portata di mano, senza destare sospetti.

Comunque è sempre consigliabile optare per shop che garantiscono prodotti di qualità a prezzi contenuti.

Intanto, per agevolare i potenziali acquirenti a compiere una scelta più oculata, si ritiene utile riportare alcune informazioni sulle fondamentali differenze di funzionamento e di prestazioni fra le bombolette  spray  e   le pistole al peperoncino:

  • la principale differenza è riscontrabile sulla fuoriuscita del liquido irritante: nel primo dispositivo è più corto ed, essendo spray, è molto più volatile, mentre nel secondo risulta più mirato all’obiettivo;
  • lo spray è più soggetto alle condizioni dell’ambiente e dell’aria: ad esempio , se c’è del vento contrario, probabilmente non verrà centrato il bersaglio e si può essere esposti ad un ritorno della miscela su se stessi, correndo   il  rischio di agevolare l’azione dell’aggressore;
  • lo spray non è utilizzabile in luoghi al chiuso, per via del pericolo di colpire altre persone presenti all’interno del locale o della sua diffusione attraverso i sistemi di riciclo dell’aria;
  • la bomboletta spray risulta meno efficace nel tempo, per il fatto che dopo essere stata utilizzata perde di potenza, così quando, successivamente, si cercherà di spruzzare la miscela difensiva  contro  l’aggressore si potrebbe avere un getto più debole, cioè tale da vanificare  l’efficacia della difesa;
  • le pistole si fanno preferire, in quanto dotati di appositi sistemi di controllo che garantiscono la sicurezza dell’utilizzo e perché presentano le seguenti altre caratteristiche:

- Il getto gel nebulizzato, lungo circa 3 metri, è preciso e diretto solo al bersaglio ad una velocità da 180 a 350 Km/h;

- L’effetto prolungato, non letale,  mette KO l’aggressore per 40-60 minuti;

- si possono  usare in ambienti interni od esterni, a tutte le temperature ed in qualsiasi condizione meteorologica (pioggia, vento, ecc);

- la carica di innesco non è a pressione gassosa, ma pirotecnica (tipo di esplosivo composto da polvere pirica ed altri elementi chimici), pertanto rimane funzionante nel tempo, con immutata efficacia;

-la loro  forma si adatta  meglio alla mano, consentendo una presa più facile e sicura ed un’estrazione più rapida;

- funzionano  in ogni posizione.

Per entrambi i dispositivi, però,  considerata l’ imprevedibilità delle  necessità del loro impiego,  occorre acquisire un’adeguata destrezza nel maneggiarli, per essere in grado di usarli in modo rapido, efficace e sicuro. Pertanto, al fine di  agevolare  il conseguimento di tali condizioni, si ritiene utile riportare i seguenti suggerimenti:

  • ogni dispositivo di difesa, per poter essere utile, dev’essere reperibile  ed impugnabile nel minor tempo possibile e quindi è conveniente tenere il dispositivo sempre in una stessa tasca, del vestito o della borsa ( isolato da altri oggetti ), agevolmente accessibile;
  • evitare di tenere lo spray in bella vista per evitare di annullare il vantaggio dell’effetto sorpresa;
  • per l’acquisizione di una capacità di estrazione sicura, il metodo più efficace è quello di provare e riprovare fino a far diventare  l’azione un gesto istintivo a tal punto da essere impresso nella memoria motoria, per potersi compiere in maniera automatica. A riguardo, per molti modelli di spray, esistono versioni da allenamento che contengono un’innocua soluzione acquosa, onde evitare, nel corso dell’esercitazione, gli effetti indesiderati conseguenti ad un probabile  uso scorretto.

 Comunque, in caso di contaminazione accidentale, per porre rimedio, occorre, innanzitutto, liberarsi dei vestiti impregnati, sciacquare abbondantemente la zona delle pelle colpita e rimuovere eventuali lenti a contatto.

  • ogni istante che si impiega a riflettere comporta una maggiore esposizione ad un potenziale attacco;
  • quando si ha, per tempo,  un fondato sospetto di una potenziale minaccia, senza timore di attacchi nell’immediato, è consigliabile estrarre preventivamente il mezzo di difesa, tenendolo nascosto fino a quando non si è sicuri di trovarsi di fronte all’effettivo pericolo. Mentre nel caso di attacco improvviso, o con non abbastanza tempo a disposizione o in condizione di stress: estrarre, impugnare, puntare e spruzzare  lo spray si ritiene un’opzione  sbagliata. Per tale circostanza  la soluzione migliore  è quella  di tentare di sfuggire alla minaccia e mettersi a riparo ( dietro un’auto parcheggiata, un recinto, un albero, ecc. ), per guadagnare del tempo utile per coordinare efficacemente  l’azione difensiva;
  • dopo aver colpito l’aggressore è sempre bene allontanarsi  o spostarsi , per impedirgli,  ricordando la posizione, di sferrare, un  attaccato alla cieca o di ripristino momentaneo del campo visivo;
  • alcuni dispositivi adoperano miscele contenente un marcatore  UV ( colorante invisibile ultravioletto ) utile per il riconoscimento dell’aggressore da parte della Polizia.

Anche se, a causa dell’imprevedibilità della tipologia di aggressione, o del verificarsi dell’ipotesi che l’arma si possa inceppare o cadere di mano o non produrre l’effetto desiderato nei tempi richiesti, nessun oggetto di difesa  potrà mai garantire la completa sicurezza.  Tuttavia,  lo spray e la pistola al peperoncino rappresentano   i pochi, se non gli unici, dispositivi  che possono  essere usati legalmente  e quindi  nel  modo più penalmente  rispondente alla Difesa Personale.

Perciò, detenerli e saperli  usare correttamente può costituire un valido supporto psicologico e materiale contro ogni potenziale tentativo di aggressione. A tal fine se, dopo un’autonoma esercitazione, non si è ancora grado di padroneggiarne l’uso è consigliabile ed opportuna  la frequenza di  un apposito  corso di autodifesa.

Affinché  la diffusione della detenzione dei descritti mezzi, unitamente  alla destrezza nel loro impiego, alla conoscenza delle regole da rispettare e all’acquisizione della  consapevolezza dei danni derivabili da un incauto o irresponsabile uso, da parte dei possessori, possano costituire un proficuo deterrente, sia per far desistere  molti malintenzionati dal proposito di praticare le  ricorrenti aggressioni  e sia e, soprattutto,  per scongiurare il ripetersi della recente immane tragedia  consumatasi all’interno di un’affollatissima discoteca, in   provincia di Ancona, sembra proprio a causa  dell’ assurdo ed inconsulto  azionamento di uno spray  al peperoncino,  compiuto da un  dissennato minorenne.

 

A cura del Prof. Brancato

I Volontari del Decoro Urbano partecipano all'Appia Antica Green Festival

I Volontari del Decoro Urbano partecipano all'Appia Antica Green Festival  Copertina Volontari Decoro Urbano (918-0-0)
Gianni Botta

 
Il 24 maggio alle ore 17 prenderà il via l’Appia Antica Green Festival che abbraccerà due weekend con una nutrita serie di iniziative, tutte riportate nella locandina che pubblichiamo di seguito.
 
I nostri Volontari del Decoro Urbano hanno partecipato da par loro andando di mattina presto a ripulire l’area situata alla fine dell’XI miglio della nostra Regina Viarum (per intenderci il lato sud in zona Frattocchie), raccogliendo rifiuti ed estirpando erbacce per rendere presentabile ai visitatori quel grazioso angolo all’ombra dei pini.
 
È stata una bella occasione per incontrare le persone che si trovavano a passeggiare approfittando della bellissima giornata - chi con il cane, chi col passeggino - e scambiare due chiacchiere in amicizia: come sempre, il lavoro è faticoso, ma questi incontri sono il premio che ripaga i Volontari del loro impegno.
 
L’unica nota stonata sono i sacchi abbandonati nel parcheggio retrostante il Bar Incontro, ben nascosti tra le macchine ed il muro, da parte di ignoti che ancora approfittano dell’anonimato per fare i loro comodi: la speranza è che prima o poi vengano colti sul fatto e sanzionati da parte delle Autorità, magari sollecitate dai residenti della zona. Per il resto la solita sconsolante routine di sacchetti del vicino fast food lasciati in mezzo all’erba, quando basterebbe alzare gli occhi ed approfittare del secchio che si trova proprio davanti al vecchio info point: anche in questo caso speriamo che leggendo queste righe gli ignoti capiscano quanto sia sciocco ed incivile agire così, a maggior ragione nel proprio territorio.
 
Chiudiamo queste poche righe salutando i nuovi adepti del Gruppo Volontari ed invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare in questo e nel prossimo weekend all’Appia Antica Green Festival, dono dell’impegno generoso degli amici del Circolo Legambiente Appia Sud – Il Riccio.

Osservazioni alla regione contro speculazione

S. Maria delle Mole (918-0-0)
Antonio Calcagni

Oggetto: Osservazioni relative alla procedure di VIA “ Realizzazione Centro Commerciale in località Casa Negroni di Via del Divino Amore ( Proponente IDEA FIMIT SGR SPA, Comune Marino, RM ). In riferimento al documento “ Sintesi non tecnica “ relativo alla procedure VIA in oggetto lo scrivente Comitato, relativamente ai contenuti dei paragrafi E.1.8 “ Contesto socio-economico “ e E.1.9 “ Mobilità “ osserva quanto segue: • L’area nella quale si ipotizza la realizzazione del descritto Centro Commerciale risulta contornata de numerosi Esercizi del genere, descritti in allegato, che soddisfano ampiamente le esigenze della popolazione del territorio. Tant’è che, di tanto in tanto, si registrano dismissioni dovute a carenze di fruizione da parte degli acquirenti. Conseguentemente, l’aggiuntiva presenza di una mega struttura con simili finalità commerciali, provocherebbe, come recepito dai fondati timori dei Gestori dei superstiti Esercizi Commerciali della zona, l’inevitabile ulteriore fallimento di un gran numero degli stessi e la perdita di lavoro di numerosi Operatori locali, con le altrettanto inevitabili gravi ripercussioni di natura socio-economica per le loro Famiglie. • Le vie di comunicazione che immettono su via Nettunense e del Divino Amore sono già sede di un intensissimo traffico, in gran parte, costituito da mezzi pesanti che creano insostenibili disagi per la Popolazione, oltre che per le difficoltà di transito, per l’alto tasso di inquinamento acustico ed atmosferico. Per le motivazioni sopra esposte il Comitato, la cui finalità statutaria è quella di monitorare le condizioni di efficienza del territorio e di intervenire per cercare di ostacolare ogni iniziativa che possa danneggiare la condizione strutturale e la vivibilità del territorio stesso, ritiene la realizzazione del Centro Commerciale in oggetto non compatibile con la ricettività, in tal senso, dell’area interessata e quindi propone di respingere la fattibilità di procedura Via a tal proposito. Marino 24 Luglio 2017

Il Comitato di Quartiere al Canile rifugio Muratella

Il Comitato di Quartiere al Canile rifugio Muratella Copertina S. Maria delle Mole (915-0-0)
Gianni Botta

Ieri, 19 novembre, i volontari del Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole si sono recati al Canile rifugio Muratella per consegnare la raccolta di coperte, cibo, medicinali promossa da Filippo Cuomo.
 
Le volontarie del canile si sono emozionate nel vederci arrivare con il nostro carico, accompagnato da un ricco vassoio di cornetti offerto a nome del Comitato di Quartiere da Officine Ibba.
 
I ringraziamenti che ci sono stati fatti li giriamo a tutta la nostra comunità che, senza indugio, si è subito lasciata coinvolgere in questo gesto buono.
 
Un gesto buono che potrebbe avere un seguito se chi è alla ricerca di un compagno fedele sceglierà di fare una passeggiata fino al Canile rifugio Muratella, in Via della Magliana, 856/h, Roma.
 
Tra occhi vispi, lingue penzolanti e code sventolanti, certamente incontrete quello sguardo che vi catturerà ed accoglierete uno dei 400 cani ospitati nel canile, come ho fatto io 10 anni fa con il mio Kilian.

Canone Rai 2024: quanto, come e quando pagarlo e requisiti per l’esenzione

Canone Rai 2024: quanto, come e quando pagarlo e requisiti per l’esenzione Copertina Nazionali (915-0-0)
Domenico Brancato

 
L’Agenzia delle Entrate comunica che, secondo l’articolo 1, comma 19 della legge 30 dicembre 2023, n.213, l’importo del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per il corrente anno, è stato ridotto a 70 (anziché 90) euro l’anno. Ed inoltre, con la risoluzione n. 1/E del 05/01/2024, esplicita gli importi e le modalità di pagamento, relativi alle varie casistiche che possono presentarsi dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, come di seguito indicato:
  • non cambia nulla, per coloro che hanno il canone RAI addebitato direttamente nella bolletta della luce e per i pensionati che hanno deciso di farsi trattenere il canone dall’assegno previdenziale. In quanto l’importo di euro 5,90 mensile sarà addebitato, da gennaio a ottobre, nella fattura energetica a cura del fornitore e dall’IMPS o dall’Ente incaricato alla corresponsione dell’Assegno. Stessa modalità vale per i residenti in immobili in affitto, titolari di contratto per fornitura elettrica, che utilizzano un apparecchio televisivo, anche se, come per gli affitti ammobiliati, appartenente al proprietario dell’appartamento;
  • tramite il modello F24, con codice tributo 7VRI, nel caso nessun componente del nucleo famigliare, tenuto al versamento del canone, sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale. Pagamento da effettuarsi: entro il 31 gennaio (annuale); il 30 aprile e il 31 luglio (semestrale); e il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (trimestrale), rispettivamente per un importo di euro 70 - 35,73 e 18,62;
  • ancora con modello F24 da utilizzare per il pagamento all’Agenzia delle Entrate, da coloro che fruiscono della fornitura elettrica proveniente da reti non interconnesse con quella di trasmissione nazionale (comprese nell’elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n.94). Oppure dall’inquilino che, disponendo di un apparecchio televisivo, non abbia effettuato la voltura dell’utenza elettrica;
  • mediante bonifico, in euro, in favore del bilancio dello Stato utilizzando, per il rinnovo dell’Abbonamento e per i nuovi Abbonamenti, le seguenti coordinate: Codice IBAN IT95O076010100000000003103 – Codice BIC BPPIITRRXXX e IT16Z07601010000000000 – Codice BIC BPPIITRRXXX, ed inserendo, in entrambi i casi, il Codice fiscale del contribuente, il Codice Tributo (TVRI in caso di rinnovo e TVNA per nuovo abbonamento); e l’anno di riferimento. Nel caso di cittadini non residenti in Italia, detentori di un apparecchio televisivo in abitazione a loro disposizione in Italia, e non titolari di un conto aperto presso Poste Italiane, o presso una filiale di una banca con sede in Italia;
Dall’ esenzione del pagamento del canone, invece, possono beneficiare, previa presentazione all’Agenzia delle Entrate (Collegandosi al sito e seguendo le indicazioni, tramite CAF in forma telematica, o con raccomandata senza busta al Sat – c.p. 22 Torino ) della sottoscrizione di Dichiarazione Sostitutiva e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cittadini che dispongono di uno dei seguenti requisiti:
  1. detenzione di un’utenza elettrica ma nessun televisore o computer (PC) in casa;
  2. far parte di una famiglia che già paga il canone in un’altra abitazione, come: gli studenti fuori sede e i lavoratori che risiedono in altra città rispetto alla propria residenza anagrafica o che possiedono una seconda casa. Poiché pagano già il canone relativo all’abitazione principale;
  3. aver compiuto 75 anni, con reddito proprio e del coniuge entro gli 8.000 euro e senza conviventi con reddito;
  4. essere diplomatici e militari stranieri;
  5. essere militari o personale civile della NATO;
  6. essere funzionari o impiegati di Consolati e Organizzazioni internazionali.
Mentre per disdire il pagamento del canone, occorre presentare, seguendo le modalità d’inoltro di cui sopra, la Dichiarazione Sostitutiva per non detenzione dell’apparecchio televisivo.
Tenendo presente che il canone va pagato anche se si utilizza il televisore solo per guardare una serie Netflix (servizio che offre una varietà di serie TV, film, documentari, ecc. su una vasta gamma di dispositivi), contenuti su piattaforme (vedi You Tube) collegate all’apparecchio, o ricevere programmi in streaming. In quanto trattasi di un’imposta sul possesso del televisore e non sulla visione o meno dei programmi.
 
In considerazione poi della disputa sulla legittimità del canone e sulla qualità del servizio fornito dalla RAI, si ritiene non incoerente con l’argomento in esame, far seguire, a titolo di confronto con l’opinione dei lettori, alcune personali constatazioni, riflessioni e ipotesi migliorative in proposito.
 
Come è noto, con il pagamento del canone tramite il bollettino della luce elettrica è diminuita l’evasione e aumentato il gettito, anche se gli incassi aggiuntivi (per un totale di 110 milioni di euro) non sono stati utilizzati dalla RAI, ma assegnati su un fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (televisioni e radio locali e redazioni di periodici e giornali (vedi: Dolomiten, Famiglia Cristiana, Avvenire, Manifesto, Secolo d’Italia, Italia Oggi, Libero e il Foglio).
 
La RAI però, in compenso, oltre al canone fruisce, come le emittenti Mediaset esenti da canone, di cospicui introiti derivanti dalla pubblicità.
 
Pubblicità che secondo il Testo Unico per la Radiotelevisione può raggiungere il 12%, più il 2% di possibile sforamento, della programmazione oraria per la concessionaria pubblica.
 
Per cui, tenendo conto che: - il costo di uno spot di 15 e 30 secondi replicato per 2 settimane si aggira su 100 e 250 mila euro; - il tempo occupato dalla pubblicità risulta essere del 5, 8 e 10%, rispettivamente, per Rai Tre, Rai Due e Rai Uno; - uno spazio pubblicitario di 30 secondi, secondo Fanpage.it ( Giornale online indipendente, sociale e partecipativo), trasmesso nel corso delle trasmissioni: “Ballando con le stelle”; prima o dopo ”Tg 1” delle 20; “Porta a Porta” (su RAI 1); in prima serata e “Domenica Sportiva (su Rai 2); e in “Che tempo che Fa” e “Ballaro’ (su Rai 3), ad uno sponsor costa rispettivamente: 92, 62-83, 15; 43- 55 e 30; e 62-72 mila euro; - e che la riduzione del canone Rai comporterà una perdita di 440 milioni di euro, dei quali lo Stato ne compenserà 420 con fondi aggiuntivi pagati con le tasse dei contribuenti. Ne consegue, che riducendosi la perdita reale a soli 20 mila euro, ampiamente ricuperabile dalla tipologia dei descritti consistenti proventi, si può facilmente dedurre che la decurtazione del canone non costituisce un insanabile sottrazione.
 
Pubblicità che, per contro, unitamente ai ripetitivi spazi occupati dalla comunicazione persuasiva (propaganda) e agli annunci frequentemente trasmessi molto in anticipo, rispetto l’avvio dei nuovi programmi (vedi Festival di Sanremo, Ballando con le Stelle, L’Anno che verrà, ecc.), contribuisce a produrre l’esasperante frammentazione del contenuto di ogni tipologia di trasmissione.
 
Il che, nei lettori contemporanei del famoso programma ventennale ( dal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio del 1977) di pubblicità “Carosello”, susciterà non poca nostalgia.
 
Poiché, visto che negli anni ’50 vigeva una quanto mai opportuna legge che impediva alla RAI di inserire degli sponsor o di pubblicizzare dei prodotti nel corso dei programmi, i dirigenti dell’Azienda dell’epoca, aggiravano l’ostacolo stabilendo che le pubblicità potevano andare in onda solo una volta al giorno, dalle ore 20.50 alle 21.00, con 4 e successivamente 6 spot trasmessi consecutivamente, sotto forma di spettacolo televisivo filmato o animato, della durata totale di 1 minuto e 45 secondi. Dei quali solo gli ultimi 30 secondi potevano essere dedicati alla citazione del prodotto e dello sponsor di turno.
 
Soluzione che veniva accolta con entusiasmo da parecchie Aziende italiane che provvedevano a commissionare altrettanti spot (breve programma pubblicitario) che, in breve, grazie alla partecipazione dei nomi più in voga della cultura e dello spettacolo, divennero vere e proprie piccole opere d’arte. Le quali, ogni sera, milioni di famiglie, per godersele, si riunivano davanti al televisore. Tant’è che molti protagonisti pupazzi e cartoni animati (come: Jo Condor, il pennuto di casa Ferrero); Calimero il pulcino nero ,testimonial del detersivo Ava); Carmencita e Caballero , per la Lavazza); e Topo Gigio, per i pavesini), sono passati alla storia.
 
Ovviamente, oggi un contenitore di 10 minuti giornaliero sarebbe insufficiente per comprendere l’attuale smodato affollamento di pubblicità.
 
Condizione che, nonostante le innegabili difficoltà, volendo, non dovrebbe impedire, magari ripartendo maggiore spazi nei palinsesti delle varie Reti, la possibilità, di escogitare, come allora, una metodologia di trasmissione della pubblicità in maniera autonoma, distintiva e, soprattutto, più confacente alle preferenze ed esigenze degli “indispensabili” utenti/telespettatori.
 
Impostazione che, oltre ad evitare di sminuire l’apprezzamento dei programmi, consentirebbe: - di depurarli dalle perentorie deleterie interruzioni che, suscitando un’ovvia insofferenza, inducono spesso i telespettatore ad abbandonare la visione; - di fornire all’utenza precise indicazioni su dove e quando seguire le offerte del genere di prodotti e servizi di loro interesse; - e di assicurare ai produttori e agli sponsor una più agevole ed elevata possibilità di riscontro delle loro proposte commerciali.
 

Sei attori in cerca di teatro (aperto)

Sei attori in cerca di teatro (aperto) Copertina Nazionali (911-0-0)
Eleonora Persichetti

Mis-en-espace per il Centenario Pirandelliano - Sala Teatro Vittoria - domenica 23 maggio ore 17,30
 
Artemista da anni investe le sue energie sulla crescita di una Compagnia stabile di giovani. Lavorare con i giovani è molto faticoso, sebbene dia delle soddisfazioni che raramente si ottengono in campo lavorativo. Per noi, il futuro è nei giovani; riuscire a farli innamorare di un presidio culturale come la Sala Teatro Vittoria. Artemista da quattro anni ha investito soldi e risorse umane sullo spazio di Villa Desideri, che a nostro avviso insieme alla adiacente Biblioteca Civica, può rappresentare un valore aggiunto anche per la riqualificazione del Parco di Marino Centro. Fondamentale la continuità del lavoro, quando possibile quotidiana. Lo spazio in questione è stato oggetto di finanziamenti e riqualificazioni da parte di molte amministrazioni dagli anni 80 ad oggi, poi caduto in disuso e ridotto in condizioni di inservibilità. La continuità, ripetiamo, serve oltre che alla riqualificazione del presidio culturale stesso anche ad evitare lo sperpero di soldi pubblici. Ogni volta che un luogo viene abbandonato, si ricomincia da zero, sia economicamente che culturalmente. Il Teatro Comunale è una struttura delicata, un servizio pubblico che va co-gestito e co-finanziato dagli Enti Pubblici attraverso professionisti che conoscano a fondo le problematiche del settore, che mettano in campo le proprie capacità di problem solving e coinvolgano le realtà del territorio.
 
Siamo convinti che lo spazio fisico del palcoscenico, non a caso definito luogo deputato, sia l’unico che in questo momento possa offrire l’opportunità di una profonda riflessione sull’attualità dei temi trattati da Pirandello e possa riflettere come specchio esistenziale le contraddizioni della nostra vita contemporanea.
Considerata la parziale riapertura dei teatri, riteniamo sia di fondamentale importanza tornare a far vivere i luoghi deputati allo spettacolo dal vivo; anche per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la drammatica situazione dei lavoratori dello spettacolo, quali noi siamo.
 
Lo spettacolo Sei attori in cerca di teatro (aperto), risultato di un work-in-progress sulle improvvisazioni dei giovani attori, sotto la direzione di Sabina Barzilai, vuole essere un tributo per il Centenario Pirandelliano: “…la fatidica sera di quel lontano maggio 1921, in occasione della prima rappresentazione dei Sei Personaggi…” ed è un libero adattamento da varie opere del drammaturgo agrigentino, tra cui quelle più squisitamente metateatrali: Sei personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Ciascuno a suo modo.
 
Le restrizioni governative non hanno permesso di accogliere tutte le prenotazioni, ringraziamo tutti coloro che non hanno potuto partecipare in presenza allo spettacolo e ricordiamo che il video è visionabile sulla pagina YouTube del Comune di Marino e sulla pagina Facebook della Sala Teatro Vittoria.
 
Di seguito i link:
youtube e facebook

La menomazione delle Piante forestali del Parco Ruggero Lupini

La menomazione delle Piante forestali del Parco Ruggero Lupini Copertina S. Maria delle Mole (909-0-0)
Domenico Brancato

 
La Natura si adopera a realizzare in decenni, con progressiva armonica crescita, magnifici soggetti, che l’uomo, contravvenendo alla sue leggi, con azione sconsiderata, avvalendosi di potenti mezzi meccani, in un batter d’occhio, riduce a tronchi sormontati da esigui segmenti di branche: residui di una inconcepibile asportazione di gran parte della struttura legnosa che supportava svettanti chiome.
 
Ciò, in adesione all’errata credenza che il ricorso ad una drastica potatura assicura la messa in sicurezza dell’albero e l’allungamento dei tempi di potatura.
 
Convinzione, in perfetta discordanza con le regole della razionale arboricoltura forestale, le quali stabiliscono che gli alberi non devono mai essere drasticamente potati e che occorre rispettare
scrupolosamente la loro forma e dimensione naturale, per evitare di arrecare loro compromettenti danni.
 
Regole che trovano rispondenza anche nei più accreditati recenti studi scientifici al riguardo, dai quali emerge la conclusione che la migliore potatura è quella che non si vede, cioè che si adegua alla struttura dell’albero, che tende a sfoltire il superfluo e ad eliminare il secco ed i rami danneggiati, per consentire l’ingresso della luce in ogni punto della chioma.
 
Accorgimenti, per il conseguimento dei quali si prevede, specie nel caso di esemplari di grosse dimensioni e di pregio paesaggistico, una riduzione della chioma, non oltre il 20 percento dell’intero volume. In considerazione che la sua integrità è di fondamentale importanza, oltre che per preservare l’effetto estetico, per fruire: della specifica insostituibile funzione antinquinamento (assicurato dall’intercettamento del particolato ad opera delle ramificazioni e della superficie fogliare); della produzione del prezioso ossigeno e dell’assorbimento della nociva anidride carbonica (CO2) in eccesso.
 
Ed anche perché l’esecuzione di tagli superiori a 5-10 cm, in alberi giovani, e di oltre 20 cm, in quelli adulti, comporta una carente cicatrizzazione degli stessi che, con il trascorrere degli anni diviene causa di: sviluppo di malattie fungine, carie del legno, attacchi parassitari, stress vegetativo, stentata crescita e conseguente produzione di ramificazioni strutturalmente inconsistenti e poco resistenti alle intemperie.
 
Infatti, in seguito alla sottrazione di buona parte dell’impalcatura, la pianta reagisce producendo numerosa nuova vegetazione, che richiede un notevole dispendio delle riserve energetiche necessarie per cercare di sopperire: alle carenze nutrizionali dovute alla mancanza di fogliame; alla necessità di ricostruire un immediato protettivo schermo solare ed a provvedere a stabilire un riequilibrio con l’apparato radicale.
 
Conseguentemente, una difettosa potatura obbliga, ogni 3-4 anni, interventi particolarmente laboriosi e costosi, finalizzati a reprimere la vigorosa e innaturale crescita della pianta e ristabilire, per quanto possibile, la sua forma spontanea. Per contro, una potatura razionale (consistente in annuali ordinari modesti interventi di mantenimento delle condizioni di efficienza dell’albero), oltre a non alterare la naturale conformazione e favorire la longevità dell’albero, risulta meno impegnativa e dispendiosa. Specie quando si tratta di essenze forestali, come quelle che popolano il Parco in questione: Cerri e Lecci, in particolare.
 
Nei confronti dei quali è ancor più valido il concetto che meno vengono alleggeriti e meglio si contribuisce a renderli stabili e gradevoli.
 
Condizioni per le quali, considerati gli incombenti rischi connessi ad un ormai subentrato sistematico andamento di cambiamenti ed eventi climatici estremi, non dovrebbe sfuggire all’attenzione delle Amministrazioni comunali, il rispetto del dovere di gestire al meglio la cura del patrimonio vegetale pubblico.
 
Al fine di provvedere alla sua difesa, per far sì di predisporlo a resistere, il più possibile, anche alle anomale sollecitazioni da tali eventi e, al contempo, di promuovere lo sviluppo delle condizioni più consone alla realizzazione di oasi naturalistiche e di pregevoli siti paesaggistici.
 
Ma poiché gli alberi sono creature molto complesse, per poter conseguire i summenzionati obiettivi è necessario riservare loro sistematiche cure, avvalendosi della specifica esperienza di figure professionali, atte ad individuare ogni loro caratteristica e condizione.
 
Allo scopo di poter dedurre, con cognizione di causa, tempi e tipologia di trattamenti da praticare.
 
Affinché, tutte le molteplici preziose funzioni che sono in grado di svolgere, vengano progressivamente potenziate e non decurtate, come quando la manutenzione viene affidata a personale che opera seguendo modalità d’interventi basate essenzialmente su consuetudini empiriche, prive di fondamenti tecnico-scientifici.
 
Nel concludere, si precisa che la presente nota, indotta da puro spirito di collaborazione, vuole essere una sollecitazione rivolta, a chi di competenza nell’ambito dell’Amministrazione comunale, per riscontrare la descritta realtà ed intervenire, come si conviene, per scongiurare il protrarsi di ulteriori inadeguati pregiudizievoli interventi su un bene inestimabile (di grande utilità per il soddisfacimento di non trascurabili esigenze dell’intera comunità); qual è quello arboreo-forestale.
 
Onde evitare che avvenga, anche in altri siti, la deprecabile trasformazione (già segnalata da altri cittadini), di visioni di pregevoli aspetti autunnali, in aree cosparse di alberi ridotti a sembianze di candelabri.

Carcere su abuso reddito di cittadinanza

Carcere su abuso reddito di cittadinanza Copertina Nazionali (909-0-0)
Domenico Brancato

 
Più di un anno di carcere
ai fruitori del Reddito di Cittadinanza
che hanno violato le regole
 
 
Nell’affrontare l’argomento si considera opportuno premettere le finalità del beneficio e le condizioni previste per ottenerlo.
Il Reddito di cittadinanza consiste in un aiuto economico istituito con Decreto legge n. 4/2019, con il quale lo Stato si prefiggeva di indirizzare i beneficiari verso un lavoro dignitoso, contrastare la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale. Aiuto che per acquisirne il diritto è necessario:
 
  • essere cittadino italiano o europeo, oppure aver soggiornato o essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
  • avere un I.S.E.E. aggiornato inferiore a 9.360 annui; un patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) non superiore a 30.000; un patrimonio finanziario (soldi sul conto corrente) non superiore a 6.000, aumentabile in funzione dei componenti il nucleo familiare; e un reddito familiare inferiore a 6.000 annui, aumentabile fino a 9.360 annui, se il nucleo famigliare risiede in una casa in affitto;
  • al momento della richiesta, non essere sottoposto ad una misura cautelare personale o essere stato condannato (anche con sentenza non definitiva), nei 10 anni precedenti, per uno dei seguenti reati: - associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; - attentato per finalità terroristiche o di eversione; - sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione; - associazioni di tipo mafioso anche straniere; - scambio elettorale politico-mafioso; - strage; - truffa aggravata per il conseguimento (ottenimento) di erogazioni pubbliche ( in tal caso la pena prevista, secondo il dispositivo dell’art. 640 bis Codice Penale, è la reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio se il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea); - per tutti gli altri reati, qualora siano stati commessi con l’aggravante del metodo mafioso;
  • i componenti del nucleo familiare non devono essere in possesso di : - veicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la Domanda; - autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc (immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la Domanda), con esclusione dei mezzi che conferiscono le agevolazioni fiscali in favore di persone con disabilità; - e di navi o imbarcazioni da diporto.
 
E considerato che nonostante le elencate inderogabili condizioni per accedere alla sovvenzione, si continuano a registrare frequenti ed eclatanti condotte truffaldine, abusive o imputabili a superficialità nell’ accertamento dell’autenticità dei menzionati requisiti, sono intervenuti nuovi moniti e chiarimenti rivolti, in particolare, ai casi in cui si riscontrano maggiori irregolarità.
Irregolarità che, in genere, trovano rispondenza in chi: - usufruisce del Reddito di cittadinanza e percepisce redditi da prestazioni di servizi occasionali (come differenza tra compensi e spese inerenti) sia subordinati che autonomi, (anche se svolti all’estero), senza comunicarlo all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio delle attività, tramite compilazione del Modello Rdc-Com Esteso (per ogni componente del nucleo familiare per il quale sia avvenuta la variazione), da presentare all’INPS tramite il Caf, gli Enti di Patronato o direttamente, accedendo con SPID o Carta di Identità Elettronica o Nazionale dei Servizi sul sito dell’INPS ; - lavora in nero; - o percepisce offerte (anche se in “occasioni particolari” qualificate come “regalie”). La Corte di Cassazione penale n. 25306/2022, infatti, ha asserito che, in base alla comune esperienza, “l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita”, e quindi è da considerare un compenso, per il quale sussiste l’obbligo, da parte del percettore, della comunicazione all’INPS. Pertanto, come deciso dalla stessa Corte, in virtù del reato di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge 28 Marzo 2019 n. 256, il soggetto inadempiente è punibile con il carcere.
Ma vediamo di esaminare, in dettaglio, le penalità a cui si va incontro, a seconda delle tipologie di inadempienze, trasgressioni o illeciti commesse/i:
 
  • Presentazione di dichiarazioni attestanti circostanze false: condanna da 2 a 6 anni di reclusione, perdita del Reddito e restituzione della somme percepite;
  • Mancata comunicazione di variazioni patrimoniali (sia regolari che e a nero), successivi all’ottenimento del Reddito, del percettore o di un membro della sua famiglia: condanna da 1 a 3 anni di reclusione, revoca del Reddito e restituzione del non dovuto;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza da chi lavora con contratto. Il che è possibile, in quanto trattandosi di una misura di sostegno ed integrazione destinata, appunto, anche ad integrare un reddito basso derivante da lavoro, purché in possesso dei previsti requisiti reddituali. Tuttavia il richiedente ha il dovere di comunicare tale condizione al momento della richiesta del beneficio. Altrimenti incorre nella perdita del Reddito e in un processo penale, per aver dichiarato circostanze false e non veritiere;
  • Richiesta del Reddito di cittadinanza, da chi lavora a nero: reato che prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione, la perdita del Reddito e la restituzione delle somme riscosse. Sanzione che viene applicata anche quando al momento della richiesta non sia stata comunicata la circostanza che un componente del nucleo famigliare del soggetto richiedente lavorava in nero. Poiché il beneficio è riconosciuto solamente a chi possiede i requisiti economici e patrimoniali che riguardano l’intero nucleo familiare;
  • Datore di lavoro che impiega, a nero, lavoratori percettori del Reddito di cittadinanza: corre il rischio di una sanzione pecuniaria aumentata del 20%
 
dei seguenti importi:  2.160 – 12.960 ; - 4.320 – 25.920; e 8.640 – 51.840 Euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; 31 – 60; oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Massima sanzione che viene applicata anche quando il lavoratore a nero non è diretto beneficiario del Reddito di cittadinanza, ma fa parte di un nucleo familiare che percepisce il beneficio.
Ma qualora il destinatario della multa decida di pagare entro 60 giorni dalla contestazione, potrà beneficiare della riduzione dell’entità degli importi della sanzione, come di seguito indicato: 4.320; 8.640; e 17.280 Euro, rispettivamente, in caso di impiego fino a 30; - 31 – 60; e oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Inoltre, sempre il datore di lavoro, può andare incontro alla sospensione dell’attività, se il numero di lavoratori a nero supera il 20% dei presenti in azienda (sia regolari che irregolari) e in caso di gravi e reiterate violazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale sospensione però può essere revocata se: regolarizza i lavoratori a nero; ripristina la sicurezza sul luogo di lavoro; e paga la somma di 2.000 o 3.200 Euro, a seconda se trattasi di lavoro in nero o di violazioni di sicurezza.
L’entità del beneficio economico in esame si compone di 2 parti, di cui una destinata ad integrare il Reddito famigliare, fino al limite di 6.000 moltiplicati per la Scala di equivalenza, come di seguito indicato:
 
 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE VALORE SCALA DI EQUIVALENZA BENEFICIO MASSIMO ANNUALE
1 adulto 1 € 6.000,00
1 adulto e 1 minore 1,2 € 7.200,00
2 adulti 1,4 € 8.400,00
2 adulti e 1 minore 1,6 € 9.600,00
2 adulti e 2 minori 1,8 € 10.800,00
2 adulti e 3 minori 2 € 12.000,00
3 adulti e 2 minori 2,1 € 12.600,00
4 adulti 2,1 € 12.600,00
4 adulti
(o 3 adulti e 2 minori) di cui 1 in condizione
di disabilità grave o non autosufficiente
2,2 € 13.200,00
 
 
 
e l’altra riservata solo a chi è in affitto, destinata ad incrementare il beneficio di un importo annuo pari al canone di locazione, fino al massimo di 3.360. E’ prevista inoltre una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, fino ad un massimo di 1.800 annui, nel caso sia stato acceso un mutuo.
Altro sostegno economico erogato dallo Stato è la Pensione di Cittadinanza (PdC), spettante ai nuclei familiari che dispongono di pari requisiti richiesti per la concessione del Reddito di Cittadinanza, ed esclusivamente composti da persone con età superiore a 67 anni, o di età inferiore, se comprendenti una o più componenti in condizioni di disabilità grave e di non autosufficienza. Sostegno al quale, qualora detti nuclei siano già beneficiari del Reddito di Cittadinanza, accedono a decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane della famiglia.
 
A beneficiare della Pensione è il nucleo familiare definito ai sensi della norma in materia di ISEE, che prevede: - i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione; - i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, continuano a farne parte, ai fini dell’ISEE, anche a seguito di variazioni anagrafiche (cambio di nome, cognome, di stato civile, ecc.) se continuano a risiedere nella medesima abitazione; - il figlio/a maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori soltanto quando è di età inferiore a 26 anni, o è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF e non è coniugato e non ha figli.
Trattasi di altro sostegno che Consiste in una prestazione economica, esentasse, erogata mensilmente per 18 mesi rinnovabile, senza presentare ulteriore Domanda, e per la quale, a differenza del Reddito di Cittadinanza, non è prevista la sospensione del rinnovo. L’accredito sia del Reddito che della Pensione vengono corrisposti con la Carta (Carta acquisti Postepay) Rdc e Pdc (che vengono ricaricate per 12 mensilità, ogni fine mese a partire del giorno 25/26) rilasciate da Poste Italiane. La somma accreditata è spendibile per acquisto di beni alimentari, farmaci (con lo sconto del 5%), pagare bollette di gas e luce, o effettuare un prelievo in contanti, fino al massimo di 100,00 mensili, e un bonifico mensile per il pagamento di mutuo o affitto. Dal 2021, la Pensione di cittadinanza, può essere erogata assieme alla prestazione pensionistica a carico dell’INPS, qualora il destinatario ne sia titolare.
Il cui importo non può essere inferiore a 480 euro e può arrivare fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un singolo richiedente. Se invece a richiederlo è una coppia, l’ammontare può giungere fino a 1.170.
E si compone, come per il Reddito di cittadinanza, di una integrazione del: - Reddito familiare fino alla soglia di 7.560 annui; - e del reddito dei nuclei famigliari residenti in abitazioni in locazione, equivalente all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, sino ad un massimo di 3.360 annui. Integrazione concessa fino ad un massimo di 1.800 annui anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, per l’acquisto o la costruzione dei quali sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo famigliare.
L’importo a sua volta deve essere moltiplicato per il valore della scala di equivalenza che tien conto della composizione del nucleo familiare, come già indicato per il Reddito di cittadinanza.
 
 
I descritti benefici, trattandosi di interventi che dalla prima metà del 2019 fino alla fine di quest’anno, hanno comportato un investimento, da parte dello Stato, di 19,6 miliardi (suddivisi in: 3,8 nel 2019; 7,2 nel 2020; 8,6 nel 2021 e di 7,7 miliardi per il 2022), com’è noto, sono stati oggetto di accese contrapposizioni fra gli schieramenti politici e di manifestazioni mirate alla disincentivazione della concessione degli aiuti, dovuti alla non sempre rispondente modalità di corresponsione degli stessi, rispetto quella prevista, e soprattutto alla carente efficienza di verifica della legittimità della loro spettanza.
Come evidenzia l’esito dell’azione di contrasto condotta, dal primo Gennaio 2021 a Febbraio 2022, dai Carabinieri delle Legioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, inquadrati nel Comando “PODGORA” e dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che hanno denunciato 955, pari alla media del 10% (da 21,7 nel Lazio a 4,6 nelle Marche) delle 9.575 persone controllate, per irregolarità riguardanti la percezione di 5.245.341 milioni di euro del beneficio, conseguenti alla violazione di un’ampia tipologia dei divieti imposti dalla normativa.
Per arginare una così persistente illecita dispersione degli specifici, non trascurabili, fondi stanziati, la Legge di Bilancio 2022 ha predisposto il rafforzamento dei sistemi di controllo incrociati ad opera dell’INPS e dei Comuni di residenza, attraverso verifiche preventive sui requisiti anagrafici, su chi detiene beni all’estero ed ha decretato la sospensione del RdC per le posizioni incerte.
In particolare, i controlli che dovrebbero entrare in vigore da quest’anno, prevedono:
 
  • da parte dell’INPS:
 
- verifiche preventive, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati in dotazione all’Istituto sui dati: - anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza dichiarati in ogni Domanda di RdC, e che qualora si dovessero riscontrare situazioni di incertezza, rispetto i requisiti anagrafici, si proceda alla richiesta, mediante il Sistema informatico del Reddito di cittadinanza, di informazioni aggiuntive ai Comuni. I quali dovranno rendere noto l’esito della verifica entro 120 giorni dalla richiesta. Durante tale periodo, l’erogazione dell’importo verrà sospesa. Se trascorsi i 120 giorni il Comune non dovesse fornite comunicazioni, il pagamento viene disposto, ma il responsabile dell’Ente territoriale risponderà per il danno erariale causato dall’eventuale erogazione di somme non dovute; - verifiche delle condizioni reddituali e patrimoniali, rispetto i dati autocertificati in ISEE e validati dall’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento ai beni durevoli (Casa, automobili, imbarcazioni, elettrodomestici, vestiti, ecc.); - e accertamenti sui beni tenuti all’estero, per i quali, da quest’anno, entro il 31 Marzo, dovrà provvedere a definire un piano di verifica specifico in collaborazione con il Ministero del lavoro, l’Agenzia delle Entrate, ed il supporto del Corpo della Guardia di finanza e del Ministero degli Affari esteri;
 
  • da parte dei Comuni:
 
all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche: - dei dati anagrafici, relativi alla composizione del nucleo familiare, e sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella Domanda e, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi requisiti, avvalendosi delle informazioni rese disponibili dall’INPS, sempre tramite la citata piattaforma di condivisione dati; - sui requisiti di residenza, convocando l’interessato entro 30 giorni dalla Domanda, se non dovesse pervenire la ricostruzione d’ufficio; - e dei requisiti sul possesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Importanti e, si spera, risolutivi accorgimenti, alla realizzazione dei quali però attualmente si frappone il mancato assolvimento di adempimenti burocratici che ostacolano la stipula delle convenzioni fra l’INPS e i Ministeri del Lavoro e della Giustizia. Convenzioni necessarie affinché possa avvenire un interscambio integrale delle informazioni di cui dispongono le loro banche dati, per poter dar seguito alle citate innovazioni della Legge di Bilancio 2022.
Comunque, in attesa che entrino in vigore gli appena descritti, più rigorosi, controlli finalizzati ad ovviare: - alle inoppugnabili necessità migliorative delle procedure inerenti l’erogazione del beneficio finora adottate; - alle conseguenti pregiudizievoli contrapposizione fra gli schieramenti politici;- e soprattutto al rischio della soppressione di un provvedimento concepito, come premesso, per: liberare dalla condizione di povertà assoluta 5,6 milioni (secondo dati ISTAT) di individui (pari a 9,4% del totale della popolazione italiana); consentire per le categorie di persone economicamente disagiate, inabili al lavoro, una integrazione del reddito per l’equiparazione alle soglie annualmente previste dalla legge; e promuovere il collocamento dei cittadini inoperosi, ma idonei a svolgere mansioni lavorative, in contesti operativi in grado di assicurare loro l’autosufficienza economica.
Ci si augura che quanto esposto, possa servire a contribuire a rendere i lettori interessati più consapevoli dei requisiti di cui disporre e dei contenuti delle aggiornate norme da osservare, per l’acquisizione legale del diritto a fruire del Reddito o della Pensione di cittadinanza. Affinché, siano in grado di accertare le loro condizione di compatibilità, evitando così di incorrere nel pericolo di produrre richieste improprie: possibili cause di frustranti delusione o di pesanti sanzioni penali e amministrative.
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