SOSPESI VARI OBBLIGHI DI PAGAMENTI PER CHI E’ STATO COSTRETTO AD INTERROMPERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER EPIDEMIA COVID-19.
Il Decreto “Cura Italia“, all’articolo 67, per venire incontro ai cittadini a far fronte ai loro impegni economici, ha disposto, al comma 1, la sospensione degli adempimenti degli Uffici di Riscossione dall’8 marzo al 31 di maggio 2020, concernenti:
- le attività di: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso;
- la Fornitura di risposte alle istanze di interpello (Istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate, per ottenere chiarimenti inerenti un caso personale relativo all’interpretazione e all’applicazione, o meno, di norme relative a tributi erariali), comprese quelle da rendere dopo la presentazione della documentazione integrativa;
- la regolarizzazione delle istanze di interpello.
Pertanto, le attività degli Uffici impositori riprenderanno a partire dal primo di giugno 2020.
L’applicazione di tale decisione prevede il coordinamento con quanto previsto dall’articolo 108 del Decreto n.18/2020, che stabilisce le misure urgenti per l’adempimento del servizio postale. A tale scopo per garantire l’esecuzione del lavoro di consegna della posta in totale sicurezza, onde prevenire il pericolo di contagio relativamente allo svolgimento:
- del servizio riguardante gli invii di raccomandate, assicurate e la distribuzione di pacchi;
- e dei servizi di notificazione a mezzo posta;
“gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di consegna.”
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, con Decreto Legge nella seduta del 7 Aprile 2020 ha disposto la proroga ed agevolazioni inerenti le seguenti scadenze fiscali e contabili:
- IVA, sospesi ritenute e contributi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33%, per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sospesi idescritti versamenti, in ogni caso, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° di aprile 2019;
- sospensione versamento IVA, per i residenti nelle 5 Provincie più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato è di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
- estensione, anche alle scadenze di aprile e maggio, della sospensione delle ritenute di acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista del Decreto “Cura Italia”;
- esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica,d 31 Marzo al 30 Aprile;
- allargato il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali;
- ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità della rateizzazione in 5 quote.
Inoltre viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente, posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.