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L'avvocato Risponde
Diritto di famiglia alla luce della nuova riforma del processo

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L'avvocato Risponde: Diritto di famiglia alla luce della nuova riforma del processo

L'avvocato Risponde
29/03/2023
Eugenio Pisani

 

 
 
La recente riforma del processo tout court ha coinvolto anche e ovviamente il diritto di famiglia.
 
Il legislatore da un lato ha conferito maggiori poteri al giudice e dall’altro ha responsabilizzato le parti le quali saranno chiamate a definire un c.d. piano genitoriale riferito ai minori che sono e rimangono al centro dell’attenzione del legislatore.
 
Il tempo dirà se la riforma sarà servita a meglio disciplinare situazioni che alle volte si incancreniscono a discapito della prole.
 
Per il momento proponiamo una disamina tecnica di quelle che sono le principali novità ferme rimanendo eventuali domande e osservazioni a cui la collega matrimonialista Avv. Barbara Di Giovangiulio sarà lieta di rispondere.
 
“Da decenni i matrimonialisti italiani chiedevano a gran voce un nuovo Tribunale per la famiglia che utilizzasse riti e strumenti adatti a trattare una materia tanto delicata e peculiare, con la conduzione di magistrati specializzati.
 
Con la c.d. “Riforma Cartabia”, si è tentato di rispondere a questa esigenza procedendo ad un’opera di razionalizzazione e semplificazione dei riti, pur lasciando spazio, come ogni riforma, a critiche e dubbi riguardo la reale portata innovativa delle nuove regole.
 
Tutti i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 seguiranno i riti e le regole ante riforma, solo quelli incardinati dal I marzo 2023 seguiranno le nuove regole.
 
Viene introdotto nel codice di procedura civile il titolo IV bis composto dagli l’art. 473 bis e 473 ter. L’art. 473 bis c.p.c., definisce l’ambito di applicazione del nuovo rito unificato dal quale sono esclusi tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, per i quali si applicano le forme processuali camerali.
 
Nei procedimenti di separazione e divorzio non sarà più tenuta l'udienza presidenziale.
 
Il giudizio si introduce con ricorso che dovrà contenere, tra l’altro, i mezzi di prova e i documenti di cui si intende avvalersi e allegarli allo stesso; al fine di avere un panorama completo delle vicende processuali, le parti dovranno altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti avente ad oggetto le stesse domande o domande connesse, allegando eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati.
 
In caso di domande di contributo economico, o comunque in presenza di figli minori, è necessaria l’allegazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonchè di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; ciò nell’ottica di consentire al giudice la conoscenza della completa condizione economica delle parti e così provvedere alle necessarie valutazioni in ordine ai provvedimenti di natura economica.
 
Infine, nei procedimenti nei quali sono presenti minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che consiste nell’illustrazione, secondo la prospettazione di entrambi i genitori, degli elementi principali del progetto educativo; dovranno pertanto essere indicate le attività e gli impegni dei minori relativi alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
 
Le stesse regole valgono per il convenuto, nella redazione della comparsa di costituzione.
 
Tali documenti dovrebbero permettere al giudice, nell’interesse del minore, di emanare si da subito provvedimenti “su misura” rispetto alla vita pregressa.
 
Dopo il deposito del ricorso, entro tre giorni, il presidente del Tribunale, nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti; nel Decreto sarà stabilito altresì il termine di costituzione del convenuto nonché i termini per lo scambio delle memorie.
 
Le parti dovranno comparire personalmente, la mancata partecipazione all’udienza senza giustificato motivo, sarà valutata al fine della regolamentazione delle spese; il giudice delegato sentirà le parti alla presenza dei difensori e tenterà la conciliazione proponendo, altresì, un piano conciliativo della controversia; in quella fase verranno emessi provvedimenti temporanei che costituiscono titolo esecutivo; detti provvedimenti potranno essere emessi anche inaudita altera parte in casi di comprovato pregiudizio, infatti, ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, a norma dell’art. 473 bis 15 c.p.c., è stata ammessa, su istanza di parte ricorrente e in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, la possibilità che il presidente o il giudice delegato, possa adottare, con decreto provvisoriamente esecutivo, provvedimenti opportuni, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per conferma, modifica o revoca dei provvedimenti.
 
Si è puntato a dare più poteri al giudice in fase cautelare, quindi eventualmente anche prima dell'instaurazione del giudizio, in modo da evitare che il decorso del tempo possa aggravare situazioni a rischio.
 
Nell’ordinanza con cui adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, in caso di mancata conciliazione, il giudice relatore dovrebbe anche ammettere le prove, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio da tenersi entro novanta giorni; predispone, altresì, il calendario del giudizio; ciò è una diretta conseguenza delle barriere preclusive introduttive che dovrebbero consentire al giudice di pronunciarsi da subito sulle richieste istruttorie già all’esito della prima udienza.
 
La discussione potrà avvenire davanti al giudice relatore che poi riferirà al collegio.
 
Il ruolo del minore diventa centrale, sono previste stringenti regole per il suo ascolto; l’intento del legislatore è quello di valorizzare l’istituto ma lo stesso appare troppo formalizzato con il rischio che, nella prassi applicativa, esso si trasformi in un’attività da svolgersi solo per non incorrere in nullità, svuotando di contenuto la finalità della norma e privando l’ascolto del minore di rilevanza in concreto sul piano della tutela effettiva.
 
Si tratta, quindi, di una riforma strutturale che mira a ridurre i tempi senza pregiudicare le garanzie delle parti nell'ambito di un delicato bilanciamento che magistrati specializzati saranno chiamati ad attuare.
 
Avv. Eugenio Pisani- Avv. Barbara Di Giovangiulio

 

 

Eugenio Pisani
29/03/2023
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