Un gruppo di ricercatori tedeschi, guidato da Sylvia Schnell e comprendente Markus Egert dell’Università di Giessen e l’italiano Massimiliano Cardinale, ha pubblicato uno studio su Scientific Reports, poi riportato sul sito Science, sul rilevamento del Dna microbico di 14 spugne usate.
Studio che desta una certa inquietudine, poiché ha permesso di conseguire il sorprendente risultato del riscontro di una popolazione di oltre 50 miliardi di microrganismi per ogni centimetro cubo di spugna da cucina, tra i quali quelli della stessa famiglia che causano polmoniti e meningiti.
Quantità e qualità ( come Escherichia coli e lo Staphilococcus aureus riscontrati dai conduttori di uno studio simile svolto presso Università di Arizona) di insidiosi batteri paragonabili a quelle presenti nelle feci. Batteri che non è stato possibile neutralizzare nemmeno sottoponendo a trattamenti igienizzanti, quali la bollitura e la sterilizzazione in microonde, le spugne analizzate. In quanto, è stato riscontrato che le spugne sterilizzate ne contenevano una percentuale più elevata rispetto ai campioni che non erano mai stati puliti. Per il motivo, secondo i ricercatori, che i batteri più pericolosi sono molto resistenti e dispongono di un altissima capacità di rapida proliferazione e di ricolonizzazione delle aree abbandonate, come accadde nell’intestino dopo un trattamento antibiotico.
Pertanto, per cercare di attenuare i possibili dannosi effetti dell’uso delle spugnette per la pulizia delle stoviglie, non rimane che seguire alcuni utili accorgimenti, quali:
Comunque, la percezione inequivocabile di quando è giunto il momento di sostituire improrogabilmente la spugnetta è quando si comincia ad avvertire l’emanazione dello sgradevole odore di stantio (rancido), simile a quello dello scarico del lavandino, imputabile alla presenza del batterio Moraxella osloensis, responsabile di rilevanti infezioni, specie nelle persone con un debole sistema immunitario.
Infatti le spugne per lavare i piatti, dopo alcuni giorni del loro uso, agiscono sia come serbatoi che come disseminatori di batteri sulle superfici domestiche, con il conseguente pericolo di contaminazione di mani e cibo.
Insomma, a volte la inspiegabile insorgenza di alcune malattie, che potrebbe sembrare priva di plausibili motivazioni, specie nei confronti di persone previdenti, grazie al singolare apprezzabile lavoro dei citati ricercatori, si scopre, sia dovuta alle insospettabili insidie derivanti dall’imprescindibile uso quotidiano dei materiali adoperati per una presunta accurata pulizia della cucina, praticata, paradossalmente, proprio per eliminate ogni traccia nemica dell’igiene.
Tale consapevolezza, ci si augura possa servire ai lettori, attraverso una diligente e costante applicazione dei suggeriti accorgimenti, per il conseguimento di una oculata opera di prevenzione nei confronti delle citate potenziali affezioni rivelati nella presente nota.
A cura del Prof. Brancato
Se siete in procinto di iniziare una ristrutturazione o se accanto al vostro appartamento sono in atto lavori o vengono prodotti rumori provenienti da: volume eccessivamente alto del televisore o dello stereo, giochi dei bambini, zoccoli calzati durante le faccende domestiche, segnali di allarme e da apparecchiature varie, che vi tolgono o interrompono il sonno di notte e il riposo di giorno, ecco tutto quello che dovete sapere per rispettare e far rispettare la legge in proposito.
In un condominio per eseguire dei lavori in casa è proibito provocare rumori molesti dalle ore 20 alle 8 e dalle 13 alle 16 dei giorni lavorativi e mezza giornata nel caso delle giornate festive.
Il Codice Civile, però, stabilisce che ogni condominio nel suo regolamento può fissare divieti, limiti, orari e modalità dei lavori e comportamenti all’interno dello stabile.
Nel caso in cui il condominio abbia meno di 10 condomini e non abbia l’obbligo di adottare un regolamento condominiale , vale la normativa adottata dai Comuni di residenza. I cui regolamenti, in genere, stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti ai vicini di casa dalla 22 di sera alle 7 di mattina e dalle 14 alle 16 di ogni giorno.
Ma come procedere qualora, nonostante gli amichevoli avvertimenti di disturbo, i rumori molesti persistano:
In ogni caso, affinché esistano i presupposti per fare ricorso ai Vigili, all’Amministratore o addirittura al Tribunale, i rumori molesti non devono essere percepiti da un unico vocino, ma da una collettività.
Nel Comune di Marino, in particolare, in riferimento alle più frequenti cause di screzi e dispute giudiziarie imputabili alla produzione di rumori molesti, il Regolamento per la tutela della quiete pubblica e privata, in sintesi, prevede per:
Le Disposizioni Generali: il divieto di qualsiasi azione che possa disturbare la quiete pubblica nei seguenti orari:
Le Attività Produttive: - Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie ai vicini; - Nell’uso di attrezzi, macchine e dispositivi di ogni genere per le attività industriali, artigianali e commerciali, devono essere osservate le seguenti precauzioni:
Attività Agricole e di Giardinaggio: - Tali attività, a qualunque titolo esercitate, devono essere organizzate in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti nella zona di svolgimento e non recare danno a causa di vibrazioni, scuotimenti e ripercussioni o di impiego in condizioni meteorologiche sfavorevoli ( es. uso di atomizzatori o irroratrici in caso di vento ); - Le suddette attività, se svolte nei pressi di centri abitati e comunque ad almeno 500 metri, sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 9 fino alle ore 13,30 e dalle 17,00 alle 20.00, nelle aree che siano distanti meno di 300 metri da abitazioni.
Attività in Locali di Pubblico Interesse: - I titolari di esercizi di pubblico spettacolo o di trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, di sale pubbliche di biliardi, videogames od altri giochi leciti, nonché sale da ballo, palestre e circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere percepiti all’esterno tra le ore 23 e le ore 8. Ai titolari medesimi è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Attività Sportive e di Gioco: La pratica di attività sportive e giochi all’aperto che possono arrecare disturbo a terzi è ammessa di regola, salvo eventuali deroghe concesse dal Comune, dalle ore 8 alle ore 22.
Produzioni Vocali e Strumentali: - I concerti all’aperto non possono essere tenuti dopo le ore 23.00; - Sono vietati gli schiamazzi, nonché suoni molesti e grida sulle pubbliche piazze, vie e all’interno o in vicinanza dell’abitato, quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica; - L’uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici: strade, giardini, parchi, piazze, ecc;
Utilizzo di Prodotti Pirotecnici: E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo, nonché l’accensione non autorizzata di fuochi artificiali entro un raggio di 200 metri da: asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, pubblici Uffici, ricoveri di animali ed in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
Emissioni Sonore Prodotte in AUTOVEICOLI: L’emissione sonora generata dall’uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque da qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, non deve propagarsi al di fuori dell’abitacolo dei medesimi.
Emissioni Sonore Prodotte in Abitazioni: - Nelle abitazioni private non è consentito produrre rumori, suoni e far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi per il vicinato, tranne che per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano, comunque, effettuati prima delle ore 8 e dopo le 20 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 13 e le ore 16 e dopo le 20; - Le apparecchiature di uso domestico: lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, ecc. che producono rumore o vibrazioni, non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le 22; - L’uso di strumenti musicali non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene usato; - E’ vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate a motore, a meno che trattasi di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
Dispositivi Acustici di Avviso: É vietato l’uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dei luoghi ai quali sono destinati e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini; - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale non superi i limiti fissati dalle prescrizioni vigenti e devono provvedere a disattivarlo tempestivamente. In mancanza di tale adempimento, in caso di persistenza dell’allarme in prossimità di abitazioni, il veicolo può essere soggetto a rimozione. L’obbligo di tempestiva disattivazione vale anche per i dispositivi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti, salvo che la durata del segnale udibile dall’esterno non sia inferiore a trenta minuti, sia in caso di segnale continuo che intermittente.
Animali: I detentori di animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili e giardini devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e privata, specie durante la notte. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare al proprietario la violazione delle anzidette disposizioni, diffidano formalmente il medesimo a porre l’animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Provvedimenti: Il Comando Polizia Municipale, in collaborazione con i Servizi Tecnici comunali e le Aziende Sanitarie Locali, su reclamo degli interessati, accerta la natura dei rumori (in orario diurno dalle 8,00 alle ore 20,00) e, ove necessario, promuove i provvedimenti per la tutela della quiete pubblica e privata; - Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento costituiscono casi di abuso che, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, consentono azioni di diffida e ordinanze da parte dell’Amministrazione Comunale e di sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del già citato art. 659 del Codice Penale, nonché da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.
Insomma, il complesso delle summenzionate norme e raccomandazioni, non sono altro che comportamenti suggeriti dal comune “buonsenso” (Capacità naturale, istintiva di giudicare conformemente ad una regola o ad un principio di correttezza o di giustizia ed onesta). Buon senso che spesso viene annullato o reso carente, da impulsivo egoismo o da insufficiente dote di senso civico o dalla mancata conoscenza di specifiche norme. Norme che chi scrive ha cercato di riassumere nella presente nota, onde contribuire a prevenire l’insorgenza o promuovere la conciliazione di condizione di conflittualità che’ certamente implicano, inevitabilmente, snervanti disagi morali, aggravate, in alcuni casi, da non trascurabili oneri economici. Il tutto, frequentemente, conseguenza di ostinate banali ripicche che, però, inasprendo i rapporti interpersonali, complicando ulteriormente la già non tranquilla esistenza.